Gazzetta n. 266 del 13 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto 21 ottobre 2002, recante: "Criteri, modalita' e limiti per la contrazione dei mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, destinati alla continuazione degli interventi nelle zone terremotate del Belice e relativo disciplinare - tipo di Convenzione tra i comuni interessati.".

Al decreto 21 ottobre 2002, relativo ai mutui destinati alla continuazione degli interventi nelle zone terremotate del Belice, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2002, si intende riportato il seguente allegato:

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONVENZIONE

Tra i comuni di Calatafimi - Camporeale - Contessa Entellina - Gibellina - Menfi - Montevago - Partanna - Poggioreale - Roccamena - Salaparuta - Salemi - Sambuca - Santa Margherita Belica - Santa Ninfa - Vita - Bisacquino - Campofiorito - Chiusa Sclafani, Corleone - Giuliana e Monreale, colpiti dai sismi del gennaio 1968, per la contrazione di un mutuo quindicennale, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato, finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia abitativa privata nei suddetti comuni, in applicazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
L'anno duemiladue, addi' .... del mese di .... in .... nella Casa comunale in .... piazza .... presso l'ufficio ....

Premesso

che la legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 54, comma 1, stabilisce che "Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati" e che il punto 2 della citata tabella 3 recante "legge n. 67 del 1988, art. 17, comma 5: interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Belice)" ha stabilito i limiti d'impegno quindicennali innanzi citati in lire 5 miliardi a partire da ciascuno degli anni 2001-2002;
che la legge 1 agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", all'art. 43, comma 1, stabilisce che: "Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze";
che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 30, comma 3, stabilisce che: "Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo";
che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del 15 ottobre 2001, n. 1342, ha provveduto a fissare le misure percentuali di ripartizione del netto ricavo del mutuo in discorso, tra i comuni interessati, che di seguito si riportano:

Calatafimi .... | 5.5 Camporeale .... | 7 Contessa E. .... | 2.5 Gibellina .... | 3.25 Menfi .... |11.5 Montevago .... |4.5 Partanna .... |11.5 Poggioreale .... |2.5 Roccamena .... |3.5 Salaparuta .... |2.5 Salemi .... |11.5 Sambuca .... | 7 S. Margherita .... |11 Santa Ninfa .... | 4 Vita .... | 3,25 Bisacquino .... | 1,5 Campofiorito .... | 1 Chiusa Sclafani .... | 2 Corleone .... | 1,5 Giuliana .... | 1,5 Monreale .... | 1,5

che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data ...., sono stati stabiliti i criteri, le modalita' ed i limiti per la contrazione del mutuo;
che, ai sensi e per gli effetti del ripetuto art. 30, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto a definire uno schema disciplinare di convenzione tra i comuni interessati;

Tutto cio' premesso tra

il comune di .... rappresentato dal signor .... nella sua qualita' di .... domiciliato per la carica presso la casa comunale di .... in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. .... del .... (C.F. del comune);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
 
Art. 2.
La presente convenzione ha per oggetto la contrazione di un mutuo quindicennale, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia abitativa privata nei comuni di Calatafimi, Camporeale, Contessa E., Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Roccamena, Salaparuta, Salemi, Sambuca, Santa Margherita, Santa Ninfa, Vita, Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Corleone, Giuliana, Monreale, colpiti dal sisma del gennaio 1968, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 43, comma l e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1342 del 15 ottobre 2001.
 
Art. 3.
Il comune di ...., individuato quale ente coordinatore, provvedera', in nome e per conto di tutti i comuni interessati, alla contrazione del mutuo secondo i criteri, le modalita' ed i limiti stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. .... del ....
 
Art. 4.
I comuni prendono atto che le risorse rivenienti dal mutuo saranno ripartite tra gli stessi secondo le percentuali stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1342 del 15 ottobre 2001.
L'erogazione delle somme ai singoli comuni avverra' secondo le modalita' indicate all'art. 5 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. .... del ....
 
Art. 5.
Le spese derivanti dalla presente convenzione e quelle relative alle procedure di gara e alla stipula del contratto saranno a carico di tutti i comuni interessati in misura proporzionale alla quota di risorse spettante ad ogni singolo comune.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone