Gazzetta n. 266 del 13 novembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2002, n. 254
Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viso l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 490, e successive modificazioni, riguardante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, riguardante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato";
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, concernente "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante semplificazioni delle procedure di spesa e contabili";
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, concernente "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato";
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e successive modificazioni, concernente "Unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)";
Acquisito il parere n. 34/D/2000, reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 22 novembre 2000;
Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio legislativo, reso con nota n. 2972/35.111 del 19 ottobre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002, n. 89/2001;
Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere, ad eccezione di quella concernente la distinzione tra consegnatari per debito di custodia e di consegnatario per debito di vigilanza, attese le modalita' di gestione, di rendicontazione e di livello di responsabilita' che contraddistinguono gli uni dagli altri, nonche' di quella relativa al termine triennale suggerito per la rinnovazione degli inventari, a fronte di quello quinquennale previsto, in considerazione del notevole impiego di risorse e di tempo che siffatta operazione comporta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) "beni mobili": oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici, ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti, materiale di cancelleria ed informatico, registri, stampati, nonche' autoveicoli, natanti, materiale scientifico e di laboratorio, oggetti d'arte non considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi e beni diversi, con esclusione degli oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato e dei titoli ed azioni di partecipazione al capitale di rischio;
b) "servizio": prestazioni che agevolano e completano l'utilizzazione di un bene o di un processo produttivo, elencate negli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
c) "titolare del centro di responsabilita'": il dirigente con funzioni dirigenziali generali titolare di un centro di responsabilita' delle amministrazioni dello Stato;
d) "utilizzatore finale": fruitore delle utilita' cedute dal bene o consumatore di materiali destinati dal consegnatario all'ufficio per l'uso, per l'impiego o per il consumo;
e) "dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi": dirigente che provvede direttamente agli acquisti della struttura amministrativa di appartenenza;
f) "gestore globale": soggetto affidatario della gestione delle procedure per la conclusione delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonche' della realizzazione e gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle convenzioni stesse;
g) "Ragioneria generale dello Stato": Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
h) "ufficio riscontrante": per le amministrazioni centrali l'Ufficio centrale del bilancio di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e l'Ufficio interno di ragioneria di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; per gli uffici periferici la Ragioneria provinciale dello Stato di cui all'articolo 10 del citato decreto presidenziale;
i) "sostituto consegnatario": l'agente incaricato di sostituire il consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo;
l) "sub-consegnatario": agente secondario che opera alle dipendenze di un agente principale, denominato consegnatario, titolare della gestione cui entrambi sono assegnati.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera c), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a)-b) (omissis);
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1979, n. 718, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 26 gennaio 1980.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre
1923.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 4 giugno
1924.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio
2001, supplemento ordinario n. 112/L.
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
1993.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
del 13 giugno 1994, supplemento ordinario n. 91.
- La legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994,
supplemento ordinario n. 174/L.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994.
- La legge 3 aprile 1997, n. 94, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1997.
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto
1997, supplemento ordinario n. 166/L.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre
1997.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1998.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1998, n. 154, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116
del 21 maggio 1998.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto
1999.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999, supplemento ordinario n. 163/L.
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999,
supplemento ordinario n. 227/L.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca
"Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi".
- Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'art. 58,
comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il
ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi
con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti
al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto
previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche
amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni
stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli
oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.".
- Si trascrive il testo degli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38:
"Art. 9 (Uffici centrali del bilancio). - 1. Gli uffici
centrali del bilancio operano alle dipendenze del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla
registrazione degli impegni di spesa risultanti dai
provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la
responsabilita' dei dirigenti competenti, secondo le
modalita' previste dall'art. 11, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i
provvedimenti acquistano efficacia. Entro il predetto
termine l'ufficio centrale del bilancio puo' preannunciare
all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la
legalita' della spesa; tali osservazioni, ferma restando
l'efficacia degli atti e la facolta' dell'amministrazione
di darvi comunque esecuzione, sono comunicate
all'amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il
dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al
provvedimento e ne informa l'ufficio centrale del bilancio.
Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle
amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle
risultanze della contabilita' economica di cui all'art. 10
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed
effettuano gli adempimenti richiesti per la loro
utilizzazione ai fini di cui all'art. 12, comma 2, del
predetto decreto legislativo. Concorrono, altresi', alla
valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi
istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei
programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unita'
previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del
progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'art.
4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio e'
costituita una Conferenza permanente della quale fanno
parte rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e
dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata.
La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le
rispettive funzioni, il piu' efficace esercizio dei compiti
in materia di programmazione dell'attivita' finanziaria, di
monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di
bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri
dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi
istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di
pertinenza dell'amministrazione. A tal fine la Conferenza
elabora in sede tecnica metodologie e criteri di
valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base
della specifica disciplina del settore e puo' compiere, a
fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti
che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle
relazioni tecniche previste dall'art. 11-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468.".
"Art. 10 (Dipartimenti provinciali). - 1. In coerenza
con gli obiettivi fissati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59
e fatte salve le eventuali modifiche che potranno derivare
dalla riforma delle amministrazioni dello Stato disposta in
attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1,
lettera a), della legge predetta, i Dipartimenti
provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni
delle regioni e degli enti locali, svolgono in sede locale
i servizi di competenza del Ministero, con riferimento
anche ai fondi di provenienza comunitaria.
2. I dipartimenti provinciali di cui al comma 1 si
articolano in:
a) ragionerie provinciali dello Stato, che svolgono,
nei confronti degli organi decentrati delle amministrazioni
dello Stato, le funzioni attribuite agli uffici centrali
del bilancio presso i Ministeri; svolgono altresi' le
funzioni gia' espletate dalle ragionerie regionali, che
sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni
decentrate su base piu' ampia di quella provinciale sono
esercitate dalla ragioneria provinciale avente sede nel
capoluogo di regione;
b) uffici, servizi, osservatori, commissioni
provinciali e altre strutture destinate, in particolare,
all'erogazione dei servizi e allo svolgimento dei compiti
di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) ed e), nonche', ove
necessario, di altri compiti dei Dipartimenti del
Ministero.
3. Le ragionerie provinciali costituite presso i
dipartimenti di cui al comma 1, aventi sede nel capoluogo
di regione, oltre ai compiti di cui al comma 2, lettera a),
svolgono compiti di supporto ed operativi per l'attuazione
in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione,
con particolare riguardo alle aree depresse, secondo le
direttive del competente Dipartimento. Provvedono, in
particolare, a curare i rapporti con le regioni, gli enti
locali, gli enti pubblici regionali e locali, le societa'
locali a partecipazione pubblica, gli imprenditori privati
e gli altri soggetti interessati al fine di promuovere gli
strumenti di programmazione negoziata e gli investimenti
nelle aree depresse. Propongono e attuano le iniziative e
gli adempimenti necessari per la piena utilizzazione dei
fondi strutturali comunitari e collaborano al monitoraggio
e alla verifica dei programmi che utilizzano i fondi
predetti; contribuiscono ad assicurare, a richiesta e
d'intesa con le amministrazioni regionali e gli altri enti
e soggetti attuatori degli interventi, la collaborazione e
il supporto per l'esercizio da parte del Dipartimento per
le politiche di sviluppo e di coesione dei compiti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b). I componenti del Nucleo
tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici possono essere assegnati a svolgere le proprie
funzioni presso i dipartimenti di cui al presente articolo,
anche per periodi determinati, in relazione a specifiche
esigenze delle singole realta' locali ed alla necessita' di
assistere le amministrazioni nelle attivita' di
pianificazione, programmazione e progettazione degli
interventi ovvero per diffondere e migliorare la conoscenza
delle tecniche operative e di valutazione e verifica
economica a livello locale.
4. Le strutture di cui al comma 2 sono organicamente
inserite, a decorrere dalla definitiva introduzione del
ruolo unico del personale previsto dall'art. 12, nel
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi del tesoro e dipendono funzionalmente dai
Dipartimenti centrali cui afferiscono i compiti e i servizi
svolti in sede locale. Il dirigente preposto al
Dipartimento provinciale coordina i servizi e risponde
della loro funzionalita' ai Dipartimenti centrali di
rispettiva pertinenza. Le ragionerie provinciali di cui al
comma 2, lettera a), nello svolgimento dei compiti
riguardanti la gestione del bilancio e il rendiconto
generale dello Stato, rispondono direttamente ed
operativamente al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, nell'ambito della necessaria integrazione
tecnica, giuridica e funzionale dei relativi processi e
delle responsabilita' che vi sono unitariamente connesse.
5. Ai dipartimenti provinciali dei capoluoghi di
regione di Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia
sono preposti dirigenti generali di livello C.".
- Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 8, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"8. Il decreto di cui all'art. 8 stabilisce la data
dalla quale un ufficio interno di ragioneria della
Presidenza sostituisce l'Ufficio centrale di bilancio del
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica
presso la Presidenza stessa.".



 
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le norme del presente regolamento si applicano ai consegnatari ed ai cassieri delle amministrazioni dello Stato con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonche' degli organismi appartenenti alle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali vigono appositi regolamenti e nei limiti di quanto disciplinato dai regolamenti stessi.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano alla gestione delle spese di carattere riservato.
3. Le funzioni di consegnatario non sono cumulabili con quelle di cassiere.
 
Art. 3.
Forme di scritture
1. Le amministrazioni dello Stato possono formare e conservare le scritture di cui al presente regolamento su supporti informatici, nonche' trasmetterle per via telematica, in conformita' alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel rispetto delle regole tecniche di cui agli articoli 6 e 8, comma 2, dello stesso decreto.



Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, reca "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documenti amministrativi (Testo A).".
- Si trascrive il testo degli articoli 6 e 8, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
"Art. 6 (Riproduzione e conservazione dei documenti). -
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facolta'
di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri
archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli
altri atti di cui per legge o regolamento e' prescritta la
conservazione, con la loro riproduzione su supporto
fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a
garantire la conformita' dei documenti agli originali.
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei
documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia
ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati
su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I limiti e le modalita' tecniche della riproduzione
e dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su
supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a
garantire la conformita' agli originali, sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle
amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle
disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.".
Art. 8 (Documento informatico). - 2. Le regole tecniche
per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche
temporale, dei documenti informatici sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante per la protezione dei dati
personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate
dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con cadenza almeno biennale.".



 
Art. 4.
Programmazione degli acquisti di beni e servizi
1. Per avviare tempestivamente le procedure di acquisto dei beni e servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici, il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi - sulla base delle esigenze rappresentate, per il tramite del consegnatario, dagli uffici stessi - formula annualmente, in coerenza con la predisposizione degli atti di bilancio e con le risorse finanziarie assegnabili, un fabbisogno di spesa da sottoporre all'approvazione del titolare del centro di responsabilita' amministrativa.
2. Le richieste avanzate nel corso dell'anno dagli uffici sono accompagnate da una verifica del consegnatario delle eventuali giacenze di magazzino, nonche' degli approvvigionamenti gia' eseguiti.
 
Art. 5. Gestione delle spese per il funzionamento degli uffici e monitoraggio
degli acquisti
1. L'utilizzazione degli stanziamenti iscritti nelle spese di funzionamento delle unita' previsionali di base per la spesa corrente destinati all'acquisto di beni e servizi spetta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai titolari dei centri di responsabilita'.
2. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa individuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i dirigenti responsabili degli acquisti di beni e servizi ai quali attribuiscono, in conformita' delle disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali.
3. Al fine di consentire al gestore globale, di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, la realizzazione dei compiti di consulenza tecnica e gestione del sistema di controllo e verifica delle politiche di spesa in materia di acquisti di beni e servizi, i dirigenti responsabili degli acquisti comunicano semestralmente allo stesso gestore globale tutti gli elementi degli ordinativi di fornitura di beni e servizi, sotto qualsiasi forma stipulati, anche ai fini del monitoraggio dei prezzi e della valutazione della qualita' dei prodotti e dei servizi forniti. Analoga comunicazione e' inoltrata al competente ufficio riscontrante ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.



Note all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita). - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
- Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 12, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art.
44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724:
"Art. 6 (Contratti pubblici). - 12. Le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano,
sulla base di specifiche competenze ed esperienze
professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di
beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti i
consegnatari.".
- Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto
stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziare e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente
articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.".
- Per il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, vedi nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 9, comma 2, e dell'art. 10,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, vedi nelle note all'art. 1.



 
Art. 6.
Definizione e dipendenza funzionale
1. Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalita' di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilita', assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia.
2. La consegna dei beni e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 26.
3. Gli agenti di cui al comma l sono posti alla dipendenza del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi necessari per il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
4. Negli uffici privi del dirigente di cui al comma 3, il consegnatario e' posto alle dipendenze del titolare dell'ufficio.
5. Ciascun consegnatario e' identificato con un apposito codice attribuito dal competente ufficio riscontrante.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 6, comma 12, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, vedi nelle
note all'art. 5.



 
Art. 7.
Nomina dei consegnatari dei sub-consegnatari e dei loro sostituti
1. L'incarico di consegnatario e' conferito, ove non diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative, dai titolari dei centri di responsabilita' su proposta del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi. Con il provvedimento di nomina del consegnatario vengono designati uno o piu' impiegati incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. In funzione della specializzazione dei servizi, della complessita' e della dislocazione degli uffici, possono essere nominati piu' consegnatari nell'ambito della medesima amministrazione centrale.
3. Per i magazzini, le tipografie, i laboratori, le officine statali ed i centri di elaborazione dati si procede alla nomina di consegnatari dotati di specifica professionalita'.
4. Per gli uffici periferici, l'incarico di consegnatario e quello di sostituto e' conferito con provvedimento formale del titolare dell'ufficio periferico. Nel caso in cui il titolare dell'ufficio non rivesta qualifica dirigenziale, le funzioni di consegnatario sono svolte dallo stesso titolare o da altro funzionario dell'ufficio.
5. Nelle sezioni staccate, nelle unita' operative ed organismi similari, in caso di necessita', si procede alla nomina di sub-consegnatari da far risultare nel provvedimento di conferimento dell'incarico di consegnatario dell'ufficio preposto.
 
Art. 8.
Comunicazione dei provvedimenti di nomina
1. I provvedimenti di conferimento dell'incarico di consegnatario, di sub-consegnatario e di sostituto consegnatario, sono trasmessi in copia al competente Ufficio centrale del bilancio o all'Ufficio interno di ragioneria, se attengono ad uffici di amministrazioni centrali, ovvero alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato, se attengono ad uffici periferici, nonche' alla Corte dei conti.
2. Il provvedimento di nomina del consegnatario che assume la qualifica di agente contabile e' trasmesso anche alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.
 
Art. 9. Durata degli incarichi e qualifica funzionale richiesta al personale
incaricato
1. Gli incarichi di consegnatario sono conferiti, per un periodo non superiore a cinque anni, al personale inquadrato nei profili amministrativo ovvero amministrativo-contabile che abbia un'anzianita' di almeno tre anni di effettivo servizio nell'area funzionale richiesta ed appartenga ai ruoli dell'amministrazione cui sono dati in uso o appartengano i beni mobili. Gli incarichi sono rinnovati una sola volta.
2. Per le amministrazioni centrali e periferiche, in relazione all'estensione della sede ed alla complessita' degli organismi in essa operanti, l'incarico di consegnatario e' conferito a funzionari in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e appartenenti alle aree funzionali B - posizione economica B2 o B3, ovvero C - posizione economica C1 o C2, previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, personale non dirigente, sottoscritto il 16 febbraio 1999.
3. I sostituti ed i sub-consegnatari appartengono agli stessi ruoli e alla stessa qualifica funzionale degli agenti titolari.



Nota all'art. 9:
- Il "Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio
normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio
1999, supplemento ordinario n. 41.



 
Art. 10.
Compiti
1. Ai consegnatari - ferma restando la responsabilita' del dirigente competente - e' affidata:
a) la conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei magazzini in cui gli stessi beni sono ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o per essere distribuiti ad altri agenti responsabili, nonche' la distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile consumo;
b) la manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la conservazione delle collezioni ufficiali di leggi, regolamenti e pubblicazioni;
c) la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in dotazione agli uffici;
d) la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonche' sul loro regolare e corretto uso, da esercitarsi a mezzo di apposite direttive emanate dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi;
e) la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni dello Stato con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.
2. E' fatto divieto ai consegnatari ed ai subconsegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilita' dei medesimi e dei loro sostituti.
3. I consegnatari hanno l'obbligo della tenuta delle prescritte scritture contabili nelle forme e secondo le modalita' di cui al capo II del presente titolo.
4. I consegnatari non possono eseguire compiti e servizi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, ove la loro gravosita' ed estensione non consentano il regolare svolgimento delle gestioni ad essi affidate.
5. I sub-consegnatari rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l'esercizio mediante un prospetto analogo a quello previsto all'articolo 19.
6. Il consegnatario riporta nelle proprie scritture i movimenti dei beni affidati ai sub-consegnatari.
 
Art. 11.
Consegnatario per debito di custodia
1. I consegnatari per debito di custodia dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali rendono il conto della gestione, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti.
2. I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui al comma 1 per il controllo di rispettiva competenza agli uffici riscontranti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.
3. I predetti uffici, riveduti i conti ad essi pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.
 
Art. 12.
Consegnatario per debito di vigilanza
1. I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Assumono in carico i beni ad essi affidati e ne dimostrano la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste nel capo II del presente titolo.
2. I consegnatari di cui al comma 1 ottemperano alle formalita' prescritte per il rendimento dei conti amministrativi ai sensi dell'articolo 19.
 
Art. 13.
Richieste di forniture, dislocazione e trasferimento dei beni
1. Le richieste di beni mobili sono rivolte al dirigente responsabile degli acquisti per il tramite del consegnatario. Quest'ultimo cura che le richieste siano soddisfatte nei limiti delle autorizzazioni concesse.
2. Ogni mutamento nella dislocazione dei beni mobili inventariati e' effettuato previo avviso al consegnatario. L'eventuale passaggio di tali beni tra consegnatari della stessa o di altra amministrazione e' autorizzato, rispettivamente, dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi o dal titolare del centro di responsabilita'. A tal fine e' redatto apposito verbale, corredato del buono di scarico, sottoscritto dal cedente e dal cessionario dei beni.
 
Art. 14.
Cessione di beni
1. La cessione gratuita dei beni mobili dello Stato e' vietata, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I beni mobili non piu' utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche - previo parere di una commissione allo scopo istituita dal titolare del centro di responsabilita' - sono ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonche' alle istituzioni scolastiche.
3. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal comma 2, e' consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto piu' conveniente dalle amministrazioni, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.
4. Le dismissioni o le radiazioni dei beni mobili, corredate di regolare documentazione, sono registrate nelle scritture inventariali.
 
Art. 15.
Responsabilita'
1. I consegnatari di beni mobili dello Stato sono direttamente e personalmente responsabili degli oggetti ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna, relativamente al periodo in cui sono stati in carica, secondo le regole generali in materia di responsabilita' amministrativa e contabile.
2. L'inizio ed il termine della durata dell'incarico di ciascun consegnatario risultano dai verbali di passaggio di consegne di cui all'articolo 26.
3. I consegnatari non possono estrarre, ne' introdurre nei luoghi di custodia o di deposito cosa alcuna se l'operazione non e' accompagnata da regolare documentazione amministrativa e fiscale.
4. I consegnatari sono esenti da responsabilita' conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta di documenti perfezionati.
 
Art. 16.
Scritture
1. I consegnatari dei beni mobili sono obbligati a tenere, fino a quando non diversamente disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i registri, i modelli e le scritture contabili di cui al presente capo.
2. I modelli, tenuti in conformita' del programma applicativo autorizzato dalla Ragioneria generale dello Stato, riguardano:
mod. 94 C. G. - Inventario;
mod. 96 C. G. - Giornale di entrata e di uscita;
mod. 98 C. G. - Prospetto delle variazioni;
mod. 130 P.G.S. - Buoni di carico e scarico;
mod. 227 P.G.S. - Scheda dei beni mobili;
mod. 99 C. G. - Processo verbale per cambio del consegnatario.
 
Art. 17
Inventario

1. Sono iscritti nell' inventario a cura del consegnatario, entro il termine di cui all'articolo 20, comma 1, tutti i beni mobili:
che non hanno carattere di beni di consumo;
aventi un valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa.
2. L'inventario rileva la consistenza dei beni ad una determinata data. Tutte le acquisizioni e le dismissioni successive sono registrate sul giornale di cui all'articolo 18.
3. L'inventario e' redatto in tre esemplari, di cui uno rimane agli atti dell'ufficio del consegnatario. Gli altri esemplari sono inviati al competente ufficio riscontrante che, dopo aver effettuato il riscontro di competenza, ne restituisce uno all'ufficio da cui dipende il consegnatario, trattenendo il restante esemplare.
4. Ciascun inventario contiene i seguenti elementi: a) l'indicazione degli stabilimenti e dei locali in cui sono
custoditi i beni mobili; b) la denominazione e descrizione degli stessi secondo la diversa
loro natura e specie; c) la destinazione d'uso; d) la qualita' o numero degli oggetti secondo le varie specie; e) la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori
d'uso; f) il valore.
5. I consegnatari provvedono almeno ogni cinque anni alla rinnovazione degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni, secondo le istruzioni emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.
6. Per i beni avuti in dotazione e provenienti da altri uffici i valori da indicare nell'inventario sono, rispettivamente, quelli di stima e quelli indicati nell'inventario dell'ufficio cedente.
 
Art. 18
Giornale di entrata e di uscita
1. Il consegnatario tiene il giornale di entrata (aumenti) e di uscita (diminuzioni) dei beni mobili.
2. Il giornale mette in evidenza, in ordine cronologico, per ogni esercizio finanziario, le quantita' dei beni in aumento ed in diminuzione.
3. Le registrazioni sul giornale sono effettuate per singolo bene.
 
Art. 19.
Prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili
1. Il consegnatario tiene il prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili.
2. Entro il 15 febbraio di ogni anno il consegnatario e' tenuto a trasmettere al competente ufficio riscontrante il prospetto per categorie delle variazioni nella consistenza dei beni mobili avvenute nel corso dell'esercizio scaduto, corredato dei buoni di carico e scarico e della relativa documentazione e validato dal dirigente responsabile degli acquisti o dal titolare dell'ufficio periferico. Il prospetto, vistato dal competente ufficio riscontrante, e' restituito al consegnatario unitamente agli allegati.
3. Il prospetto di cui al comma 2 e' inviato, a cura del consegnatario, al responsabile della compilazione e revisione del budget nonche' della rilevazione semestrale dei costi, previste dal sistema di contabilita' economica di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
4. Nel prospetto il consegnatario pone in evidenza le quantita' ed il valore dei beni mobili all'inizio dell'esercizio scaduto, le variazioni in aumento e quelle in diminuzione, nonche' la quantita' ed il valore finale. Nello stesso prospetto, inoltre, sono analiticamente evidenziati gli acquisti e le vendite raggruppati per capitoli di spesa e di entrata, nonche' i passaggi dei beni da o ad uffici, raggruppati per singolo consegnatario.
5. Ai fini della formazione del conto generale del patrimonio di cui all'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, i beni da includere nelle singole categorie e le modalita' per la compilazione del prospetto riassuntivo sono indicati in apposite istruzioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.
6. Il prospetto di cui al presente articolo e' trasmesso al competente ufficio riscontrante anche da parte di coloro che sono obbligati alla resa del conto giudiziale dei beni loro affidati, nonche' da parte del consegnatario delle amministrazioni dello Stato non ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.



Note all'art. 19:
- Per i riferimenti alla legge 3 aprile 1997, n. 94, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, si veda nelle note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 22 della legge
5 agosto 1978, n. 468:
"Art. 22 (Elementi del conto del bilancio e del conto
del patrimonio). - I risultati della gestione dell'anno
finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto
generale dello Stato costituito da due distinte parti:
a) conto del bilancio;
b) conto generale del patrimonio a valore.
Il conto del bilancio, in relazione alla
classificazione del bilancio preventivo, comprende:
a) le entrate di competenza dell'anno, accertate,
riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell'anno, impegnate,
pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli
esercizi anteriori;
d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per
ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto
competenza e in conto residui;
e) il conto totale dei residui attivi e passivi che
si tramandano all'esercizio successivo.
Il conto generale del patrimonio comprende:
a) le attivita' e le passivita' finanziarie e
patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del
bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra
la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale.
Il conto generale del patrimonio deve essere corredato
del conto del dare ed avere del tesoriere centrale e
dell'istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria
provinciale, del contabile del portafoglio e del cassiere
speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato,
con allegati il movimento generale di cassa e la situazione
del Tesoro, nonche' la situazione dei debiti e crediti di
tesoreria.
Al rendiconto e' allegata una illustrazione dei dati
consuntivi dalla quale risulti il significato
amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate
di cui vengono posti in particolare evidenza i costi
sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio,
programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli
indirizzi del programma di Governo.
Il Ministro del tesoro, nella gestione delle spese,
provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere
economicofinanziario.".
- Si trascrive il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279:
"Art. 14 (Conto generale del patrimonio). - 1. Ferma
restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello
Stato, al fine di consentire l'individuazione di quelli
suscettibili di utilizzazione economica e' introdotta nel
conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione
secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al
presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concerto con i Ministri interessati possono essere
apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella.
2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui
all'art. 822 del codice civile, fermi restando la natura
giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti
leggi, sono valutati in base a criteri economici ed
inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato.
3. Per l'analisi economica della gestione dei beni
dello Stato, al conto generale del patrimonio e' allegato
un documento contabile in cui sono rappresentati i
componenti positivi e negativi, nonche' gli indici di
redditivita' della gestione stessa.
4. Le competenti ragionerie vigilano affinche' siano
osservate le leggi e le disposizioni in materia di
conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello
Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le
amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere.
5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
i Ministri interessati, si provvede a dettare norme
applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4.".



 
Art. 20.
Buoni di carico e scarico
1. Le registrazioni di carico e scarico dei beni mobili non soggetti a collaudo sono effettuate nell'inventario entro tre giorni dalle avvenute operazioni di consegna o di dismissioni sulla base di buoni a tre sezioni, sottoscritti dal consegnatario.
2. Le sezioni sono impiegate con le seguenti modalita':
la prima (matrice) rimane agli atti d'ufficio;
la seconda (figlia) e' allegata alla copia del prospetto di cui all'articolo 19;
la terza (scontrino) e' posta a corredo delle fatture relative a forniture ovvero dei provvedimenti di discarico dall'inventario.
3. I buoni di carico e scarico contengono, oltre gli elementi indicati nel comma 4 dell'articolo 19, l'esercizio di gestione e di provenienza, la pertinente unita' previsionale di base ed il relativo capitolo di spesa e, in caso di vendita, dell'entrata.
4. Il collaudo dei beni, ove previsto, e' effettuato entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dei beni stessi e presi in carico nei successivi tre giorni.
 
Art. 21.
Scheda dei beni mobili
1. In ogni stanza o locale e' affissa una scheda in cui sono elencati e descritti tutti i beni mobili ivi esistenti, affidati dal consegnatario all'utilizzatore finale.
2. La scheda consente ai consegnatari l'esercizio della vigilanza ad essi spettante nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio.
 
Art. 22.
Materiale di facile consumo
l. Il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi, sulla base dei consumi sostenuti negli esercizi precedenti e della valutazione delle esigenze prospettate, fissa uno standard quantitativo degli oggetti di cancelleria, stampati, carta e materiale di facile consumo idoneo ad assicurare il funzionamento degli uffici.
2. Il titolare del centro di responsabilita' determina e assegna le risorse finanziarie destinate all'acquisto del materiale di facile consumo secondo i seguenti criteri direttivi:
a) programmazione dei fabbisogni ed assegnazione delle risorse sulla base di un chiaro e preciso percorso valutativo che faccia articolato e distinto riferimento alle esigenze da soddisfare, nonche' ai programmi-obiettivo predisposti;
b) razionalizzazione dei processi di acquisto al fine di pervenire ad una sana e corretta gestione delle risorse eliminando attivita' inutili e sprechi;
c) politica degli acquisti mirata a coniugare il prezzo con la qualita' senza pregiudicare le esigenze funzionali della struttura;
d) definizione della soglia minima delle scorte necessarie a garantire la continuita' funzionale della struttura.
3. Ciascuna amministrazione, d'intesa con l'ufficio riscontrante, disciplina con apposito provvedimento le modalita' di gestione e di controllo del materiale di facile consumo.
4. Alla fine di ogni esercizio il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi presenta il rendiconto annuale, nel quale sono riportate le consistenze iniziali, le loro variazioni e le rimanenze finali, accompagnato da una relazione, da trasmettere al titolare del centro di responsabilita' ed all'ufficio riscontrante, volta a far conoscere le modalita' di acquisizione, le quantita', i prezzi spuntati, i consumi in ragione degli utilizzatori finali, le risorse assegnate e gli eventuali scostamenti.
 
Art. 23.
Conto giudiziale
1. Il consegnatario per debito di custodia e' tenuto alla resa del conto giudiziale della propria gestione nei termini previsti dall'articolo 11.
2. Nel conto giudiziale e' riportato:
il carico: beni e materiali esistenti all'inizio dell'esercizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell'esercizio, secondo la specie, qualita' e categoria di esso, nonche' il valore risultante dagli inventari;
lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite;
le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio o della gestione.
 
Art. 24.
Modelli per tessere personali di riconoscimento
l. La conservazione e la distribuzione dei modelli delle tessere personali di riconoscimento sono affidate ai consegnatari delle singole amministrazioni.
2. I modelli delle tessere personali di riconoscimento sono assoggettati alla resa del conto giudiziale di cui all'articolo 23.
3. Le tessere sono rilasciate gratuitamente agli aventi diritto dagli impiegati dei competenti uffici centrali e periferici che amministrano il personale, i quali rendono il conto del movimento avvenuto al consegnatario.
4. Per i dirigenti appartenenti al ruolo unico delle amministrazioni dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, la tessera e' rilasciata dall'amministrazione statale presso cui prestano servizio, secondo le modalita' previste per il rilascio al personale di ruolo.



Nota all'art. 24:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150, reca "Approvazione del
regolamento recante disciplina delle modalita' di
costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle
modalita' di elezione del componente del Comitato di
garanti.".



 
Art. 25. Scritture delle tipografie, laboratori, officine e centri di
elaborazione dati
l. Per ciascun lavoro autorizzato dal responsabile della struttura, e' emesso dal consegnatario un ordine da staccarsi dall'apposito registro a matrice.
2. Per ciascun ordine, durante il corso della lavorazione, il responsabile contabilizza le quantita' ed i valori delle materie, della mano d'opera e degli altri fattori impiegati, nonche' gli eventuali elementi di riferimento all'inventario dei beni riparati. Da tale contabilizzazione dovra' risultare il costo complessivo dell'ordine.
3. Il consegnatario, oltre alle scritture di cui agli articoli 16 e seguenti, redige, con riferimento all'ordine e per tipo di prodotto, apposita contabilita' concernente le rilevazioni di cui al comma 2, nonche' le relative consegne.
4. Per le lavorazioni non completate alla chiusura dell'esercizio, il consegnatario provvede alla relativa valutazione in base ai costi sostenuti ed attende agli adempimenti di cui all'articolo 19 in base alle risultanze delle schede e delle scritture contabili esistenti.
5. Ciascuna amministrazione, d'intesa con l'ufficio riscontrante, disciplina con apposito provvedimento il funzionamento, la gestione ed il controllo tecnico-amministrativo delle tipografie e dei centri stampa, dei laboratori e delle officine, nonche' dei centri elaborazione dati.
 
Art. 26.
Cambio del consegnatario
l. In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario e dalle altre scritture previste.
2. Il passaggio puo' avvenire, in situazioni eccezionali da motivare, con la clausola della riserva; in tal caso essa deve essere sciolta, una volta effettuata da parte del nuovo consegnatario la ricognizione dei beni, entro un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, tale termine puo' essere prorogato non oltre due mesi dal dirigente dell'ufficio da cui il consegnatario dipende.
3. La mancata osservanza dei termini di cui al comma 2 e' segnalata dagli uffici riscontranti alla competente Procura regionale della Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilita' nei confronti del consegnatario cessante e di quello subentrante.
4. Alle operazioni di cui al comma l intervengono i rappresentanti degli uffici di cui ai commi l e 2 dell'articolo 27.
5. Della consegna e' redatto apposito verbale nel quale e' dato atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni, evidenziando quelli in condizione d'uso precario nonche' quelli mancanti. In questo ultimo caso e' effettuata la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
6. Il verbale e' redatto in piu' esemplari, di cui uno e' conservato agli atti dell'ufficio di appartenenza del consegnatario, uno e' rilasciato al consegnatario uscente, uno al consegnatario entrante e gli altri ai rappresentanti degli uffici intervenuti nel passaggio di consegna.
 
Art. 27.
Accertamenti sulle scritture
l. Annualmente e nei casi di cambiamento del consegnatario presso le amministrazioni centrali, un funzionario del competente ufficio riscontrante ed il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi verificano, in contraddittorio con il consegnatario, la regolarita' delle scritture, la consistenza dei beni, la loro corrispondenza con le risultanze contabili, anche con il metodo del campione rappresentativo, significativo e mirato.
2. Presso gli uffici periferici la stessa verifica viene eseguita, solo in occasione di cambiamento del consegnatario, da un funzionario della ragioneria provinciale dello Stato in contraddittorio con il consegnatario cedente.
3. Delle verifiche e' redatto processo verbale dando contezza dei criteri adottati per il campionamento di cui al comma 1. Nei casi di riscontrate gravi inadempienze copia del processo verbale e' trasmessa alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
4. Copia del processo verbale e' trasmesso anche alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti nei casi di gravi inadempienze riscontrate nella custodia dei beni affidati al consegnatario sottoposto alla resa del conto giudiziale.
 
Art. 28. Controlli sulle tipografie, laboratori, officine e centri di
elaborazione dati
l. Le tipografie, i laboratori, le officine, i centri di elaborazione dati costituiti presso le amministrazioni centrali non aventi carattere riservato, sono assoggettati al sistema di controllo tecnico-amministrativo deliberato da ciascuna amministrazione, secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 5. 2. Le tipografie, i laboratori, le officine ed i centri di elaborazione dati aventi carattere riservato sono individuati con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 29.
Controlli del Ministero dell'economia e delle finanze
1. Gli uffici riscontranti, nell'ambito delle rispettive competenze, possono incaricare propri funzionari di effettuare verifiche tendenti ad accertare la regolarita' della gestione e delle scritture tenute dai consegnatari. 2. Delle verifiche di cui al comma l sono redatte apposite relazioni che, in casi di gravi inadempienze, sono trasmesse in copia alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, nonche' alla competente Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
 
Art. 30.
Ritardata o mancata resa della contabilita'
1. In caso di ritardata o mancata resa della contabilita' amministrativa si applicano, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, ad iniziativa del direttore dell'ufficio riscontrante, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. Al consegnatario che non presenta il conto giudiziale della propria gestione nei termini prescritti si applicano le norme relative al giudizio per mancata resa del conto giudiziale.



Nota all'art. 30:
- Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367:
"8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti
amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori
bilancio consentite dalla legge non vengano presentati nei
termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei
rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al
funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il
rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato
addetto chiede al competente collegio della sezione del
controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei
conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto
o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio
provvede ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza e' inviata al
competente procuratore della Corte dei conti ai fini
dell'accertamento, nei confronti del funzionario
interessato, ovvero del capo della competente Sezione di
tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilita'
amministrativa connessa all'effettuazione a carico
dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o
del conto.".



 
Art. 31.
Consegnatari delle sedi all'estero
l. Fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, ai consegnatari delle sedi all'estero, di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento.



Note all'art. 31:
- Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120
(Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della
spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le
rappresentanze all'estero, a norma dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 13 (Inventari). - 1. I consegnatari di cui agli
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermi restando gli
adempimenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, inviano
all'Amministrazione centrale i dati riguardanti i beni
mobili di pertinenza e trasmettono, per via telematica, le
informazioni relative ad ogni ulteriore variazione nonche'
le proposte di dismissione.
2. Con scadenza semestrale, l'Amministrazione centrale
provvede ad inoltrare, per via telematica, agli uffici
all'estero il riepilogo aggiornato dei beni mobili di
pertinenza da dismettere in quanto non piu' in uso.
3. L'Amministrazione centrale provvede alla
trasmissione annuale all'Ufficio centrale del bilancio dei
prospetti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.".
- Si trascrive il testo degli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
"Art. 75 (Funzionari direttivi amministrativi con
funzioni amministrativo-contabili all'estero). - I
funzionari della carriera direttiva amministrativa, che
prestano servizio presso una rappresentanza diplomatica o
un ufficio consolare di I categoria con funzioni
amministrativo-contabili, sono preposti ai servizi
attinenti all'amministrazione e alla contabilita'
attendendo specialmente:
a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle
da effettuarsi per conto di altre amministrazioni o di
terzi;
b) all'ordinazione delle spese concernenti il
personale e il funzionamento della rappresentanza o
dell'ufficio nonche' delle spese per conto di altre
amministrazioni o di terzi;
c) alla tenuta delle scritture contabili e alla
conservazione dei relativi documenti
amministrativo-contabili;
d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo
per le somme accreditate all'ufficio;
e) alla vigilanza sulle attivita' svolte dal
cancelliere contabile a norma del secondo comma dell'art.
76.
I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura
ed esclusiva responsabilita' nei confronti dello Stato:
a) dell'applicazione della tariffa consolare;
b) della destinazione, a norma delle disposizioni in
materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre
eventuali entrate;
c) della conservazione e manutenzione, in qualita' di
consegnatari, dei beni immobili e mobili di pertinenza
della rappresentanza o dell'ufficio.
Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio
prestino servizio piu' funzionari della carriera direttiva
amministrativa con funzioni amministrativo-contabili, le
attribuzioni di cui al presente articolo sono affidate al
funzionario piu' elevato in grado il quale nell'esercizio
delle medesime e' coadiuvato dagli altri funzionari.
Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano
funzionari con le funzioni indicate al primo comma le
attribuzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di
quelle di cui alla lettera c) del secondo comma, sono
espletate dal capo della rappresentanza o dell'ufficio
ovvero da altro funzionario da lui delegato.".
"Art. 76 (Funzioni e responsabilita' del cancelliere
contabile). - Presso ogni rappresentanza diplomatica e ogni
consolato generale, consolato, vice consolato di I
categoria presta servizio almeno un impiegato della
carriera di cancelleria con mansioni contabili, il quale
assume la qualifica di cancelliere contabile.
Il cancelliere contabile, oltre a mansioni di
collaborazione in materia contabile e amministrativa,
provvede personalmente:
a) al servizio di cassa;
b) alla custodia delle marche consolari e dei
librettipassaporti;
c) alla custodia dei depositi consolari e di ogni
altro titolo e valore a lui affidato dal capo della
rappresentanza o dell'ufficio;
d) al pagamento delle spese di cui all'art. 75 a
valere sui fondi periodicamente versatigli dal capo della
rappresentanza o dell'ufficio.
Il conto giudiziale reso dal cancelliere contabile
riguarda i movimenti del servizio di cassa e quelli dei
valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
La vigilanza sulle attivita' di cui al secondo comma e'
esercitata, sempre che nella rappresentanza o nell'ufficio
consolare non presti servizio il funzionario della carriera
direttiva amministrativa di cui all'art. 75, dal capo della
rappresentanza o dell'ufficio o, per sua delega, da altro
funzionario.
Qualora nella rappresentanza o nell'ufficio non presti
servizio un funzionario della carriera direttiva
amministrativa con le funzioni previste dall'art. 75, al
cancelliere contabile e' affidata in qualita' di
consegnatario la conservazione e la manutenzione dei beni
immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o
dell'ufficio.
Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio
prestino servizio piu' impiegati della carriera di
cancelleria con mansioni contabili, le attribuzioni di cui
al presente articolo competono al piu' elevato in grado, il
quale nell'esercizio delle medesime e' coadiuvato dagli
impiegati meno elevati in grado.".



 
Art. 32.
Definizione e dipendenza funzionale
l. Ai fini del presente regolamento sono denominati cassieri gli agenti che provvedono alla cura dei valori ricevuti in affidamento ai sensi dell'articolo 34, ovvero alla gestione di quelli prelevati ai sensi dell'articolo 37.
2. Il cassiere e' alla dipendenza del servizio provveditoriale o congenere esistente nell'ambito del dipartimento o della direzione generale competente.
 
Art. 33.
Compiti dei cassieri
1. I cassieri provvedono, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonche' delle altre spese previste dall'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.
2. I cassieri, inoltre, provvedono a pagare, su richiesta del consegnatario, le minute spese di ufficio nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal titolare del centro di responsabilita'.
3. Il cassiere, ove occorra, puo' chiedere al dirigente responsabile dell'ufficio di appartenenza l'assistenza di personale di vigilanza per il trasporto di valori e contanti al di fuori dei locali dell'amministrazione.



Nota all'art. 33:
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del
Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701 (Regolamento
recante norme per la graduale introduzione della carta di
credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle
amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi
47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549):
"Art. 2 (I soggetti abilitati). - 1. Titolari della
carta di credito possono essere i soggetti incaricati
dell'indirizzo politicoamministrativo e degli uffici di
diretta collaborazione con il Ministro, nonche' magistrati
ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli
avvocati e procuratori dello Stato, i dirigenti generali ed
equiparati, nonche' i dirigenti ed i funzionari delle
amministrazioni civili e militari dello Stato.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono, altresi',
abilitati ad utilizzare sistemi automatizzati in dotazione
agli automezzi di servizio per il pagamento dei pedaggi
autostradali.
3. Rientra nella competenza del dirigente generale
preposto alla direzione di strutture organizzative, incluse
quelle militari, l'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione, revoca, sospensione o limitazione d'uso
della carta di credito e delle tessere di transito o dei
supporti informatici per i pedaggi autostradali assentito
ai dirigenti nonche' ai funzionari titolari di poteri di
spesa o che svolgano, anche occasionalmente, la propria
attivita' lavorativa fuori dalla sede di servizio per
ispezioni, controlli, verifiche ed altri compiti
istituzionali.".



 
Art. 34.
Delega per la riscossione delle competenze al personale
1. I cassieri di cui al comma l dell'articolo 32, se non diversamente richiesto dagli interessati, a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, possono essere delegati a riscuotere le competenze spettanti agli impiegati dell'ufficio dandone quietanza.
2. I cassieri possono custodire temporaneamente le competenze di cui al comma l riscosse da altro delegato quando non sia possibile la consegna immediata agli aventi diritto.
3. Negli uffici sprovvisti di cassiere, le somme riscosse dai delegati alla riscossione e non potute consegnare immediatamente agli aventi diritto possono essere temporaneamente custodite in una cassaforte dal dirigente dell'ufficio da cui il delegato medesimo dipende.
4. Le singole operazioni sono tenute in evidenza in appositi registri partitari, indicando gli estremi di ciascun titolo di spesa, l'intestatario e l'entita' delle somme riscosse per delega, distintamente per contanti e mediante titoli di credito.



Nota all'art. 34:
- Si trascrive il testo dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367:
"Art. 14 (Pagamento di stipendi e pensioni). - 1. Il
pagamento degli stipendi, delle pensioni e degli altri
assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello
Stato, avviene mediante accreditamento sul conto corrente
bancario o postale indicato dal creditore, ovvero mediante
gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti
bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore
medesimo.
2. Gli aventi diritto possono richiedere il pagamento
in tesoreria o presso gli uffici postali, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, che tiene
conto delle particolari esigenze di categorie di creditori
disabili o portatori di handicap, ovvero delle speciali
necessita' dei corpi militari dello Stato, nonche' della
Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato.
3. Il Ministero del tesoro puo' stipulare convenzioni
per l'apertura, a condizioni agevolate, di conti destinati
ai versamenti di cui al comma 1.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, al pagamento degli assegni accessori
spettanti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
5. Ai fini del pagamento delle spese previste dai commi
1 e 4, possono essere adottate procedure telematiche
disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento
relative al mandato informatico.



 
Art. 35.
Nomina dei cassieri e dei loro sostituti
1. L'incarico di cassiere e' conferito con provvedimento formale del titolare del centro di responsabilita' o, in mancanza, del dirigente generale preposto alla direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 32.
2. Con lo stesso provvedimento viene anche nominato l'impiegato incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
3. In ogni amministrazione centrale vi e' un solo cassiere.
4. Per gli uffici centrali che abbiano struttura autonoma o ubicazione distinta da quella dell'amministrazione cui appartengono, si puo' procedere alla nomina di apposito cassiere.
5. I provvedimenti di conferimento dell'incarico sono comunicati all'ufficio riscontrante coesistente presso l'amministrazione di appartenenza.
 
Art. 36.
Durata dell'incarico e qualifica funzionale
1. L'incarico di cassiere e' conferito per un periodo non superiore a cinque anni al personale di ruolo dell'amministrazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, e puo' essere rinnovato una sola volta.
2. Il sostituto del cassiere appartiene allo stesso ruolo ed alla stessa area funzionale e posizione economica dell'agente titolare.
3. Il cassiere o il suo sostituto non possono delegare le proprie funzioni ad altri impiegati, rimanendo ferma in ogni caso la personale responsabilita' dei medesimi.
 
Art. 37.
Pagamento delle spese
1. Per il pagamento delle spese di cui all'articolo 33, qualora non sia possibile l'utilizzo della carta di credito di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, sono disposte aperture di credito a favore dei cassieri, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Le aperture di credito di cui al comma l sono rese esigibili, previa espressa indicazione sui relativi ordini di accreditamento, esclusivamente in contanti mediante l'emissione degli ordini di incasso previsti dal comma 4.
3. Per le aperture di credito concesse, il cassiere detiene i registri contabili previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e presenta i relativi rendiconti con le modalita' previste dalle stesse disposizioni.
4. Sulla base delle richieste di cui ai commi l e 2 dell'articolo 33, ovvero su ordine dei titolari di altri uffici abilitati, i cassieri emettono ordini di incasso staccandoli da apposito bollettario a madre e figlia continuativo per esercizio finanziario, facendoli vistare, prima di esibirli in tesoreria, dal dirigente da cui dipendono.



Nota all'art. 37:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro del tesoro
9 dicembre 1996, n. 701, si veda nella nota all'art. 33.



 
Art. 38.
Divieto di custodia
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, e' assolutamente vietato ai cassieri di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di terzi.
 
Art. 39.
Compiti particolari
l. Per le speciali esigenze previste dall'articolo 216 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il cassiere del Ministero degli affari esteri, nell'ambito della disciplina dettata dall'articolo 37, comma 1, del presente regolamento puo' effettuare, sui fondi delle aperture di credito emesse in suo favore, le seguenti operazioni:
a) corrispondere anticipi su spese di viaggi di trasferimento, di congedo, di corriere, nonche' su spese di viaggi per missione anche all'estero o per attivita' di delegazione a favore dei dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e di altre amministrazioni statali ed anche a persone estranee che siano incaricate di missioni per conto del Ministero degli affari esteri, nella misura indicata dall'ufficio che ha predisposto il provvedimento;
b) corrispondere acconti sull'indennita' di sistemazione di cui all'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nella misura ritenuta necessaria dal Ministero degli affari esteri;
c) provvedere al pagamento delle spese per l'immediato rimpatrio di missioni diplomatiche e di connazionali da zone colpite da rivolgimenti politici o da eventi bellici e per rimpatri comunque resisi necessari a causa di forza maggiore;
d) eseguire, in caso di epidemia o di calamita' nel territorio nazionale, pagamenti di spese di qualsiasi genere relative ad acquisti all'estero non differibili, anche se gravanti su fondi accreditati da altre amministrazioni centrali.



Nota all'art. 39:
- Si trascrive il testo degli articoli 175 e 216 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18:
"Art. 175 (Indennita' di sistemazione). - Al personale
trasferito da Roma ad una sede estera o da una ad altra
sede estera spetta un'indennita' di sistemazione, calcolata
in base all'indennita' personale spettante all'atto
dell'assunzione.
Nel caso di trasferimento da Roma l'indennita' di
sistemazione e' fissata nella misura di un settimo
dell'indennita' personale annua spettante per il posto di
destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra
sede estera, l'indennita' di sistemazione e' fissata nella
misura di una mensilita' dell'indennita' personale
stabilita per il posto di destinazione. Qualora il
trasferimento si verifichi all'interno dello stesso Paese,
l'indennita' in questione e' fissata nella misura del 50
per cento della indennita' personale mensile stabilita per
il posto di destinazione.
L'indennita' di sistemazione e' ridotta del 40 per
cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello
Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di
alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.
Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati
o trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici
ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le
date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a
trecentossessanta giorni, l'indennita' di sistemazione
spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella
misura piu' elevata.
Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il
trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero
intervengano variazioni nella misura dell'indennita' di
servizio relativa al posto o negli elementi determinanti
l'ammontare dell'indennita' personale, l'indennita' di
sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute.
L'indennita' di sistemazione e' corrisposta per intero
all'atto della destinazione o del trasferimento; essa e'
peraltro acquisita soltanto con la permanenza in sede di
almeno sei mesi, salvo che la partenza dalla sede avvenga
per motivi non imputabili al dipendente o su giustificata
richiesta del dipendente approvata dal consiglio di
amministrazione.
Qualora il dipendente non abbia raggiunto la residenza
per effetto di disposizioni dell'Amministrazione o per
causa di forza maggiore e comprovi di avere gia' effettuato
spese a valere sulla indennita' di sistemazione, il
Ministero degli affari esteri determina l'ammontare delle
spese stesse da ammettere a rimborso. Tale ammontare non
puo', comunque, superare la meta' della indennita'.".
"Art. 216 (Servizio cassa e dei valori). - Per le
speciali esigenze di servizio del Ministero degli affari
esteri sara' provveduto alle necessarie modificazioni ed
integrazioni del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, e
successive modificazioni che approva il regolamento per le
gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle
Amministrazioni centrali.".



 
Art. 40.
Custodia dei valori
1. La custodia e l'eventuale gestione di denaro in valuta italiana o estera, di titoli di credito e di valori di pertinenza di terzi che pervengono al Ministero degli affari esteri dagli uffici consolari, a norma degli articoli 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dell'articolo 118 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'ordinamento del servizio consolare, approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996, o di altre disposizioni, sono affidate, in deroga all'articolo 38, al cassiere del Ministero degli affari esteri.
2. Il cassiere svolge i compiti di cui al comma l in base ad ordini scritti dei competenti uffici del Ministero degli affari esteri e con l'applicazione delle modalita' indicate all'articolo 37.
3. Allo stesso cassiere e' affidata, inoltre, la gestione degli stampati a valore di pertinenza dell'Amministrazione degli affari esteri, assoggettata alla resa del conto giudiziale.



Note all'art. 40:
- Si trascrive il testo degli articoli 39 e 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):
"Art. 39 (Termine del deposito e della custodia). -
L'autorita' consolare, allorche' ritenga che siano venute
meno le cause che hanno determinato il deposito o la
necessita' della custodia, ne da' comunicazione agli aventi
diritto, intimando loro di provvedere, entro congruo
termine, al ritiro delle somme di danaro o delle altre cose
depositate o custodite.
Ove gli aventi diritto non provvedano, senza giusto
motivo, al ritiro delle somme di danaro depositate o
custodite, l'autorita' consolare, qualora non vi siano
motivi ostativi e comunque su istruzione del Ministero
degli affari esteri, anche per quanto concerne l'eventuale
cambio in moneta italiana, trasmette tali somme alla Cassa
depositi e prestiti. Per quanto concerne le cose diverse
dal danaro, l'autorita' consolare, tenuto conto delle
situazioni giuridiche e di fatto locali e salvo diverse
istruzioni del Ministero degli affari esteri, puo'
eseguirne il deposito presso idoneo magazzino od istituto,
ovvero, se ritenuto piu' opportuno, puo' ordinarne la
vendita. Le somme di danaro ricavate dalla vendita sono
trasmesse, alle condizioni e con le modalita' di cui al
presente comma, alla Cassa depositi e prestiti.
Ove gli aventi diritto non siano reperibili, e non
possa quindi provvedersi alla comunicazione ed
all'intimazione di cui al primo comma, le somme di danaro,
nonche' le altre cose, sono custodite presso l'ufficio
consolare per un massimo di altri tre anni, trascorsi i
quali, e salvo diversa istruzione che nel frattempo sia
pervenuta dagli aventi diritto, l'autorita' consolare si
avvale dei poteri di cui al precedente comma.".
"Art. 42 (Custodia di beni successori). - I beni
relativi alle successioni di cui al primo comma del
precedente articolo e pervenuti all'autorita' consolare,
sono custoditi, nell'interesse degli aventi diritto, presso
l'ufficio consolare.
Se gli eredi sono in Italia e non vi e' opposizione da
parte di creditori o di altri aventi diritto, le somme di
danaro e gli oggetti preziosi sono trasmessi, ove
possibile, al Ministero degli affari esteri.
Le eventuali spese di spedizione ed i rischi relativi
sono a carico degli aventi diritto.".
- Si trascrive il testo dell'art. 118 del regio decreto
7 giugno 1866, n. 2996 (Regolamento per l'esecuzione della
legge sull'ordinamento del servizio consolare):
"Art. 118. - Le somme, valori ed effetti del debito
pubblico dello Stato per qualunque titolo depositati nelle
cancellerie consolari, devono essere trasmessi per mezzo
del Ministero per gli affari esteri, alla Cassa dei
depositi e prestiti se durante un biennio non se ne fece
richiamo dagli aventi diritto.".



 
Art. 41.
Scritture dei cassieri
1. I cassieri hanno un'unica gestione di cassa per tutte le operazioni e tengono le scritture previste nel presente articolo. Essi custodiscono il denaro ed i valori in una o piu' casseforti site nei locali dell'ufficio.
2. I cassieri tengono, oltre i registri previsti dagli articoli 34 e 37, un registro cronologico generale di tutte le operazioni di cassa ad essi affidate in cui viene indicato il fondo di cassa iniziale complessivo e dimostrata, in apposite sezioni, la situazione del fondo stesso in ogni momento, distintamente per ciascuna gestione.
3. Le operazioni delle gestioni di cui agli articoli 34 e 37 sono riportate nel registro cronologico generale, giornalmente, per dati riassuntivi di entrata e di uscita.
4. Le operazioni contabili previste nel presente articolo sono registrate appena compiute; qualora se ne riscontri la necessita', le operazioni possono essere contabilizzate anche a fine giornata sulla base di apposite annotazioni volta per volta registrate sulla prima nota o brogliaccio.
 
Art. 42.
Divieto di tenere altre gestioni
1. I cassieri non possono svolgere altre attivita' all'infuori di quelle previste dal presente Titolo III, salvo che trattasi di attivita' espressamente previste da specifiche norme legislative.
 
Art. 43.
Verifiche alle gestioni dei cassieri
l. Il direttore dell'ufficio riscontrante o i dirigenti e funzionari dell'area funzionale C dal medesimo delegati, eseguono verifiche improvvise alla cassa e alle scritture dei cassieri delle coesistenti amministrazioni centrali almeno una volta nel corso di ciascun trimestre. All'uopo provvedono a richiedere alla tesoreria la situazione contabile dei fondi accreditati al cassiere.
2. Entro il mese di marzo vengono eseguite, altresi', verifiche sulle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente ed in occasione del passaggio di gestione.
3. La verifica, oltre alla contazione del denaro, si estende ai valori e titoli di qualsiasi specie comunque affidati al cassiere.
4. Di ciascuna verifica e' redatto, in contraddittorio, processo verbale in tre originali dei quali uno e' tenuto dal cassiere, uno e' conservato dall'ufficio riscontrante e l'altro e' inviato, entro quindici giorni successivi dalla verifica, alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.
5. Nel caso di verifica per passaggio di gestione, e' redatto un quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.
6. Il cassiere e' tenuto a fornire ai funzionari che eseguono la verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonche' a dichiarare formalmente che non esistono altre gestioni oltre quelle oggetto della verifica.
 
Art. 44.
Sanzioni
l. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, i cassieri responsabili di perdite o deterioramento di valori o titoli sostitutivi che hanno in custodia o che impieghino, sia pure temporaneamente, fondi loro accreditati per usi diversi da quelli cui sono destinati, sono sollevati dalle funzioni, salva l'adozione di altre misure a loro carico in caso di dolo o colpa grave.
2. Gli uffici riscontranti che vengano a conoscenza delle trasgressioni di cui al comma l hanno l'obbligo di darne subito comunicazione al Ministero di appartenenza del cassiere, a quello dell'economia e delle finanze, nonche' alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
 
Art. 45.
Disposizioni transitorie
1. I consegnatari, i cassieri ed i loro sostituti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le relative funzioni sino alla scadenza dell'incarico.
 
Art. 46.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogate le norme del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 191



Nota all'art. 46:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, si veda nelle note
alle premesse.



 
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