Gazzetta n. 265 del 12 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 novembre 2002
Modalita' e procedure per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per l'ordinamento sanitario, la ricerca
e l'organizzazione del Ministero

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e' necessario individuare con apposito provvedimento i beni e i servizi con i relativi limiti di importo per le singole voci di spesa la cui acquisizione puo' essere eseguita con procedura in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute;
Ritenuta l'opportunita' di disciplinare con il medesimo provvedimento i lavori da eseguirsi in economia secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Su proposta del direttore della Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del provvedimento
Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute.
Ai fini del presente provvedimento l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia sono unitariamente intesi sotto il termine "interventi".
L'acquisizione in economia degli interventi puo' essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
 
Art. 2.
Modalita' di esecuzione in economia
L'esecuzione in economia degli interventi puo' avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
Sono in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
Sono a cottimo fiduciario gli interventi affidati ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.
I beni e i servizi acquisiti in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 130.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
I lavori affidati a cottimo fiduciario non possono comportare una spesa complessiva superiore ai 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
Nessun intervento puo' essere artificiosamente frazionato con lo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente provvedimento.
 
Art. 3.
Beni e servizi in economia
E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi:
a) partecipazione ed organizzazione di congressi, convegni, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni a carattere scientifico o culturale nell'interesse del Ministero, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a 130.000 euro;
b) spese di informazione istituzionale, anche attraverso la realizzazione e la diffusione di testi, opuscoli, manifesti, audiovisivi, per un importo fino a 130.000 euro;
c) servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini, rilevazioni e progettazioni, per un importo fino a 130.000 euro;
d) divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, per un importo fino a 50.000 euro;
e) acquisto di giornali, riviste, libri e pubblicazioni di vario genere e relativi abbonamenti, abbonamenti ad agenzie d'informazione, per un importo fino a 50.000 euro;
f) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 50.000 euro;
g) servizi di traduzione e interpretariato, da liquidarsi su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, per un importo fino a 50.000 euro;
h) lavori di stampa, riproduzione, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva e informatica, per un importo fino a 50.000 euro;
i) servizi di facchinaggio, trasporto, spedizione e nolo, spese di dogana, assicurazione, magazzinaggio e manovalanza, per un importo fino a 50.000 euro;
j) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi e benemerenze, per un importo fino a 50.000 euro;
k) spese di rappresentanza, per un importo fino a 50.000 euro;
l) acquisto di materiale di cancelleria, stampati ed altro materiale di facile consumo, per un importo fino a 130.000 euro;
m) acquisto e manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, per un importo fino a 130.000 euro;
n) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori, fotocopiatrici ed altre attrezzature d'ufficio, per un importo fino a 130.000 euro;
o) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti e apparecchiature telefoniche, per un importo fino a 130.000 euro;
p) spese per corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a 130.000 euro;
q) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telematiche e di telecomunicazione in genere, per un importo fino a 130.000 euro;
r) spese per consumo di energia elettrica, acqua, gas e per riscaldamento, per un importo fino a 130.000 euro;
s) polizze di assicurazione, per un importo fino a 130.000 euro;
t) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso all'amministrazione, per un importo fino a 130.000 euro;
u) smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a 130.000 euro;
v) gestione degli autoveicoli e di altri mezzi di trasporto: manutenzione, noleggio, custodia e rimessaggio; lavori di revisione e di riparazione; acquisto di parti di ricambio, di accessori e di materiali di consumo; provvista di carburanti e lubrificanti; funzionamento di autorimesse ed officine, compresi l'acquisto, la manutenzione e la riparazione dei relativi impianti ed attrezzi, per un importo fino a 130.000 euro;
w) locazione per breve periodo di locali, compresi gli arredi e le attrezzature di funzionamento, per l'espletamento di concorsi, esami, cerimonie e manifestazioni connesse ai compiti d'istituto, quando i locali demaniali siano indisponibili o inidonei, per un importo fino a 130.000 euro;
x) acquisto vestiario di servizio, per un importo fino a 130.000 euro;
y) servizi di guardaroba: lavatura, stiratura e riordino di capi di vestiario, per un importo fino a 50.000 euro;
z) acquisto, revisione e riparazione di apparecchi e strumenti antincendio ed antifurto; provvista di dispositivi per la protezione e la sicurezza sul lavoro, per un importo fino a 130.000 euro;
aa) acquisto di medicinali, apparecchi e strumenti medicali e scientifici di esclusiva produzione estera, quando non sia possibile provvedervi con la normale procedura contrattuale, per un importo fino a 130.000 euro;
bb) acquisto di prodotti chimici e farmaceutici, diagnostici, reagenti e altri materiali di consumo specifici per il funzionamento di sale mediche, ambulatori, laboratori e gabinetti di analisi; acquisto di materiali per campionature tecniche, per un importo fino a 130.000 euro;
cc) spese minute di ordine corrente, non previste nei precedenti punti, per un importo fino a 20.000 euro;
dd) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino a 130.000 euro;
ee) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a 130.000 euro;
ff) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a 130.000 euro;
gg) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a 130.000 euro;
hh) acquisizione di beni e servizi nelle misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonche' di esecuzione del contratto, per un importo fino a 130.000 euro.
ii) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a 130.000 euro;
Si possono eseguire in economia, altresi', le spese seguenti, in casi di urgenza determinata da esigenze di carattere straordinario o eccezionale, ovvero quando sia indispensabile assicurare la continuita' dei servizi d'istituto la cui interruzione comporti danni all'amministrazione sanitaria o pregiudichi l'efficienza dei servizi medesimi:
a) acquisto di sieri, vaccini, immunoderivati, specialita' medicinali, prodotti disinfettanti e disinfestanti e altri materiali sanitari di prima necessita' o di pronto impiego, per un importo fino a 130.000 euro;
b) acquisto e riparazione di apparecchi medicali, strumenti ed arredi sanitari e scientifici, per un importo fino a 130.000 euro;
c) spese di natura riservata per la lotta contro le sofisticazioni alimentari e per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti, per un importo fino a 130.000 euro;
Le ragioni che consentono, nei casi indicati nel precedente comma, il ricorso al sistema in economia devono essere espressamente menzionate nei singoli atti autorizzativi della spesa.
Gli importi indicati nel presente articolo sono da intendersi con esclusione di I.V.A.
 
Art. 4.
Lavori in economia
Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti lavori:
a) lavori di manutenzione e adattamento dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, di importo non superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.;
b) lavori ordinari di manutenzione e adattamento dei locali con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario, di importo non superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.;
c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzare i relativi lavori con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
d) interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonche' quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e della salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
e) lavori per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di gara e non possa esserne differita l'esecuzione, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
f) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento.
 
Art. 5.
Responsabile del servizio
L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del budget, dal responsabile del servizio interessato, individuato presso ciascun centro di responsabilita', che puo' affidarla al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a cio' preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruita' dei prezzi stessi in sede di offerta.
 
Art. 6.
Forme di pubblicita'
L'amministrazione, con avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani o sul sito internet del Ministero, richiede periodicamente agli operatori economici di qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di spese in economia.
 
Art. 7.
Relazioni informative
Ciascun centro di responsabilita' informa, con apposita relazione, predisposta con cadenza semestrale, il servizio di controllo interno dei motivi per i quali ha fatto ricorso alle procedure non concorsuali e non ha aderito al sistema convenzionale ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999.
 
Art. 8. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi
L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
Si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
Il suddetto limite e' elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
La richiesta di preventivi e offerte, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.), deve contenere:
a) l'oggetto della prestazione;
b) le eventuali garanzie richieste;
c) le caratteristiche tecniche;
d) la qualita' e la modalita' di esecuzione;
e) i prezzi;
f) le modalita' di pagamento;
g) le modalita' di scelta del contraente;
h) i termini dell'adempimento, ove necessari;
i) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta', per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte;
j) ogni altra indicazione ritenuta necessaria per meglio definire l'intervento.
La scelta del contraente viene effettuata dal responsabile del servizio in base all'offerta piu' vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.
 
Art. 9.
Ordinazione e liquidazione di beni e servizi
L'acquisizione di beni e servizi puo' essere regolata da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera di ordinazione con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
L'atto di ordinazione contiene almeno:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b) la quantita' ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
c) la qualita', le modalita' e i termini di esecuzione;
d) gli estremi contabili (capitolo);
e) la forma di pagamento;
f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonche' l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.
Nel caso di lettera di ordinazione, l'assuntore deve esprimere, per iscritto, all'amministrazione la propria accettazione.
I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.
Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente responsabile del servizio.
I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora si tratti di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.
I competenti uffici centrali del Ministero disporranno il pagamento delle spese di cui al presente provvedimento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, potranno disporne il pagamento sui fondi accreditati al cassiere.
Gli uffici periferici provvedono al pagamento delle spese di cui al presente provvedimento con i fondi ad essi accreditati mediante aperture di credito, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 10.
Verifica della prestazione
I beni e servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., tali verifiche sono sostituite dall'attestazione di avvenuta prestazione sottoscritta da parte del responsabile del procedimento.
Il collaudo o la constatazione di regolare esecuzione e' eseguito da impiegati appositamente nominati dal dirigente competente.
Il collaudo e le constatazioni di regolare esecuzione non possono essere effettuati da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.
Nelle forniture di sieri, vaccini, immunoderivati e altri presidi medicinali e farmaceutici soggetti per legge a specifici controlli preventivi e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione in conformita' dell'ordinazione, corredata dal prescritto certificato rilasciato, per ciascun prodotto e per ogni lotto di preparazione, dall'Istituto superiore di sanita'.
Nei casi di epidemie, epizoozie e altre eccezionali circostanze, quando le forniture di materiale sanitario sono effettuate d'urgenza per il pronto impiego, tiene luogo del collaudo la dichiarazione di rispondenza del materiale ricevuto a quello ordinato per il soddisfacimento di una esigenza di prima necessita' da indicare nella dichiarazione stessa, rilasciata dalla competente autorita' locale.
 
Art. 11.
Materiali sanitari
Alla ricezione, custodia, conservazione e distribuzione dei materiali sanitari, comunque acquisiti per l'attuazione dei compiti istituzionali propri del Ministero della salute, si provvede a mezzo del magazzino centrale del materiale profilattico che ha sede a Roma.
Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, puo' istituire magazzini periferici per la conservazione e la distribuzione dei materiali sanitari, fissandone l'ambito di competenza interregionale, la dotazione organica del personale e l'ufficio principale circoscrizionale dal quale immediatamente dipende ciascun magazzino periferico.
I magazzini sono affidati a consegnatari, tenuti alla resa del conto giudiziale: si osservano, al riguardo, le disposizioni recate dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, nonche' quelle della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Ai fini della gestione amministrativo-contabile, i magazzini dipendono dalla Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero della salute; compete a tale Direzione generale, in particolare, il coordinamento delle attivita' e dei servizi dei magazzini, la verifica di tutti gli atti riguardanti la gestione e la conservazione dei materiali ivi custoditi, l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l'efficienza mobiliare ed immobiliare, il controllo dello stato di manutenzione e di funzionamento degli impianti tecnologici e delle attrezzature.
I materiali profilattici che sono dichiarati dalla competente Direzione generale tecnica non piu' rispondenti alle esigenze d'impiego, anche in relazione a specifiche norme di validita', devono essere distrutti: il relativo scarico contabile, di cui all'art. 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' autorizzato dal Direttore generale dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero della salute.
 
Art. 12.
Lavori in economia mediante amministrazione diretta
Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente, provvedendo anche all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
 
Art. 13.
Lavori mediante cottimo
L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, e' preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro, si puo' procedere ad affidamento diretto.
L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalita' di pagamento;
f) le penalita' in caso di ritardo o inadempienze e il diritto dell'amministrazione di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.
Per i lavori d'importo inferiore a 10.329,14 euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera di offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.
Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicita' e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.
 
Art. 14.
Contabilizzazione dei lavori
I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori nelle forme previste dalla normativa vigente.
In particolare, per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali, con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle di consegna e delle relative fatture; per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilita' ed atti relativi ove vengono annotati i lavori eseguiti.
 
Art. 15.
Perizia suppletiva
Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
In nessun caso la spesa complessiva puo' superare il limite di 200.000 euro, I.V.A. esclusa.
 
Art. 16.
Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta e' effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.
 
Art. 17.
Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori.
Per lavori d'importo superiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, e' in facolta' dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati di avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. E' vietata la corresponsione di acconti.
Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:
a) le date di inizio e fine dei lavori;
b) le eventuali perizie suppletive;
c) le eventuali proroghe autorizzate;
d) le assicurazioni degli operai;
e) gli eventuali infortuni;
f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
h) le eventuali riserve dell'impresa;
i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalita' esecutive di particolare complessita' puo' essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.
 
Art. 18.
Collaudo dei lavori
Il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
 
Art. 19.
Lavori d'urgenza
Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessita' di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
Il verbale e' compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale e' trasmesso con una perizia estimativa al responsabile del servizio per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
 
Art. 20.
Provvedimenti nei casi di somma urgenza
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro, I.V.A. esclusa, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.
Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente responsabile del servizio, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
 
Art. 21.
Garanzie
Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per i lavori di importo inferiore a 10.329,14 euro, I.V.A. esclusa.
 
Art. 22.
Inadempimenti
Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione dei lavori o la fornitura dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro o la fornitura del bene e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
Nel caso di inadempimento grave, l'amministrazione puo' altresi', previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
 
Art. 23.
Entrata in vigore
Il presente provvedimento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente provvedimento sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio.
Roma, 6 novembre 2002
Il capo dipartimento: d'Ari
 
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