Gazzetta n. 265 del 12 novembre 2002 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
COMUNICATO |
Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'area dirigenziale II) di cui all'art. 2, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza del 25 novembre 1998. (Valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 02/180 del 25 settembre 2002). |
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Art. 1. Campo di applicazione e finalita' l. Il presente accordo da' attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e le modalita' per la individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuita' delle stesse. 2. Nel presente accordo vengono altresi' indicate tempi e modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001. 3. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori. |
| Art. 2. Servizi pubblici essenziali 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificati ed integrati dall'art. 1 della legge 11 aprile 2000, n. 83, servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto delle regioni-autonomie locali, con riferimento all'art. 2, comma 1, II), dell'Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, e successive modificazioni ed integrazioni, sono i seguenti: a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanita' ed attivita' assistenziali; c) attivita' di tutela della liberta' della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita, con le modalita' di cui all'art. 3, la continuita' delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. |
| Art. 3. Contingenti di personale 1. Ai fini di cui all'art. 2, mediante regolamenti di servizio degli enti, adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti stessi e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, in relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perche' la loro presenza in servizio e la loro attivita' sono necessarie per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili. 2. I protocolli di cui al comma 1, devono essere stipulati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione integrativa. 3. Nelle more della definizione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti gia' individuati dalla precedente contrattazione decentrata, ai sensi dell'art. 2 dello specifico accordo per l'area della dirigenza del 10 aprile 1996, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione del presente accordo. |
| Art. 4. Modalita' di effettuazione degli scioperi 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne comunicazione agli enti interessati con un preavviso non inferiore a dieci giorni, precisando, in particolare, la durata, le modalita' di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o di rinvio di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione agli enti. 2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, gli enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalita' dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9. 3. La durata ed i tempi delle azioni di sciopero sono cosi' stabiliti: a) il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non puo' essere superiore ad una giornata lavorativa (24 ore); b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere una durata superiore a due giornate lavorative (48 ore consecutive); c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative; d) in caso di scioperi distinti nel tempo, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva e' fissata in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1; e) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive. 4. Il bacino di utenza puo' essere nazionale, regionale e locale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza e' fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento per la funzione pubblica e, negli altri casi, dagli enti competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero. 5. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: a) dal 10 al 20 agosto; b) dal 23 dicembre al 7 gennaio; c) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo; d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale; e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravita' o di calamita' naturale. |
| Art. 5. Procedure di raffreddamento e di conciliazione 1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. 2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono: a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il prefetto del capoluogo di regione; c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il prefetto del capoluogo di provincia. 3. In caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000. 4. Con le medesime procedure e modalita' di cui al comma 2, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. 5. Il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. 6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. 7. Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale e' inviato alla Commissione di garanzia. 8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovra' contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. 9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Cio' anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novita' nella posizione di parte datoriale. 10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. 11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine e' fissato in centoventi giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 5, comma 5. |
| Art. 6. Norme finali 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applica l'art. 4 della predetta legge n. 146/1990. 2. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente del comparto regioni-autonomie locali. 3. Le disposizioni del presente accordo trovano applicazione anche nel caso di azioni di sciopero proclamate nell'ambito di vertenze concernenti la categoria dei segretari comunali e provinciali, quando agli stessi, sulla base delle vigenti disposizioni e secondo gli atti previsti dall'ordinamento degli enti, siano state conferite funzioni dirigenziali. |
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