Gazzetta n. 265 del 12 novembre 2002 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 11 novembre 2002, n. 251 |
Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e la VI disposizione transitoria della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme intese a razionalizzare la giurisdizione in materia di acque pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimita' costituzionale adottate dalla Corte costituzionale con sentenze nn. 305 e 353 del 2002, nonche' ad abolire la giurisdizione speciale dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di potenziare la struttura tecnica composta dai magistrati addetti al Ministero della giustizia, destinata a supportare l'attivita' del Governo in adempimento degli obblighi comunitari in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di razionalizzare i criteri di corresponsione delle indennita' per i giudici di pace, con riferimento a provvedimenti resi in materia penale; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire, all'esito della declaratoria di illegittimita' costituzionale adottata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 393 del 2002, la funzionalita' della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche. |
| Art. 2. 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, gia' di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale. 2. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato e' limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed e' deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice. 3. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione. |
| Art. 3. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato A. 2. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione. 3. L'organico del personale amministrativo gia' attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche e assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attivita' dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto. |
| Art. 4. 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, e' effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile. 2. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all'articolo 2. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato. 3. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validita' e la loro efficacia anche dopo la riassunzione. 4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie comprese nell'articolo 2, comma 1, e' ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 2, comma 1, e' ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile. 5. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione e' proposta, a pena di inammissibilita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. 6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, e' competente, nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale amministrativo regionale. |
| Art. 5. 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attivita' del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia e' elevato a 62 unita', fino al 30 giugno 2004.". 2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti nell'invarianza dell'attuale organico della magistratura. |
| Art. 6. 1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: "3-ter. In materia penale al giudice di pace e' corrisposta una indennita' di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti: a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni; b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; e) provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita', di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; f) decreto di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo; h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.". |
| Art. 7. 1. L'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, e' sostituito dal seguente: "Art. 17. - 1. Per la esecuzione delle opere contemplate nel presente decreto e nella legge 11 luglio 1918, n. 913, e per tutte quelle da eseguirsi nel comune di Napoli con i benefici degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, quando fra il proprietario o l'espropriante non si sia amichevolmente concordata l'indennita' di espropriazione, la determinazione della indennita' stessa e' devoluta ad una Giunta speciale da costituirsi presso la Corte di appello di Napoli, composta da un magistrato della medesima corte di appello, presidente, e da due ingegneri, particolarmente esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello di Napoli. 2. Sono nominati, con le modalita' di cui al comma 1, un presidente e due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o di impedimento. 3. I componenti durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.". |
| Art. 8. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 68.955 per l'anno 2002 ed in euro 827.464 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002/2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 novembre 2002
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: castelli |
| Allegato A (Previsto dall'articolo 3, comma 1) TABELLA B Della legge 9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni
Primo presidente.... |1 --------------------------------------------------------------------- Procuratore generale presso la Corte di | cassazione.... |1 --------------------------------------------------------------------- Presidenti aggiunti alla Corte di cassazione.... |2 --------------------------------------------------------------------- Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed | equiparati.... |112 --------------------------------------------------------------------- Consiglieri della Corte di cassazione ed | equiparati.... |642 --------------------------------------------------------------------- Magistrati di corte d'appello, magistrati di | tribunale ed equiparati.... |8.821 --------------------------------------------------------------------- Uditori giudiziari.... |330 --------------------------------------------------------------------- Magistrati di merito e di legittimita' ed | equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, | destinati a funzioni non giudiziarie.... |200 --------------------------------------------------------------------- |Totale ... 10.109 |
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