Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
CIRCOLARE 30 ottobre 2002, n. 7 |
Prodotti disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111: Criteri per la valutazione della conformita' delle informazioni nutrizionali dichiarate in etichetta. |
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Agli Assessorati alla sanita' delle regioni e province autonome All'U.V.A.C. Al P.I.F. All'U.S.M.A All'A.R.P.A. Ai NAS All'A.I.I.P.A. All'Assoerbe All'Assobibe Alla Federsalus All'A.F.I. Al S.I.S.T.E. Alla Federalimentare Alla Confesercenti Alla Confcommercio Alla Confartigianato Agli Enti ed operatori interessati
Come e' noto, gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti dietetici sono regolamentati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, come prodotti destinati ad una alimentazione particolare, in attuazione della direttiva n. 89/398/CEE. Nel campo di applicazione dello stesso decreto legislativo, al momento, ricadono anche gli integratori alimentari e gli alimenti arricchiti, per quanto indicato da questo Ministero con circolare 16 aprile 1996, n. 8. Esigenze di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia hanno portato alla definizione in ambito nazionale dei limiti di accettabilita', al momento della verifica analitica, dei tenori nutrizionali dichiarati in etichetta. Tali limiti sono riportati nelle circolari 22 marzo 1980 e 22 marzo 1984, entrambe recanti il n. 27, come modificate con circolare 9 febbraio 1991, n. 5. Alla luce delle attuali esigenze, si e' ritenuto opportuno sottoporre a riesame la materia nell'intento di predisporre uno strumento aggiornato, in grado di agevolare il lavoro degli organi di vigilanza, nonche' di fornire al settore produttivo utili indicazioni nell'ottica di una corretta informazione del consumatore attraverso le etichette. Nell'aggiornamento dei limiti di accettabilita' dei tenori nutrizionali dichiarati in etichetta, si e' tenuto conto di vari elementi, quali in particolare lo sviluppo delle tecniche analitiche, la variabilita' quali-quantitativa derivante dalle materie prime e dai processi tecnologici di produzione, nonche' le disposizioni vigenti sull'etichettatura nutrizionale e l'aumentato numero di sostanze presenti nella composizione dei prodotti. Si e' cosi' pervenuti alla definizione dei valori precisati in allegato, approvati dalla commissione consultiva per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare. La presente circolare, che sostituisce la circolare 22 marzo 1980, n. 27, la circolare 22 marzo 1984, n. 27, e la circolare 9 febbraio 1991, n. 5, viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2002
Il direttore generale sanità pubblica veterinaria alimenti e nutrizione Marabelli |
| Allegato Componente Tolleranza analitica -- -- Proteine totali (N x 6,25): per contenuti fino all'1,5% (*) + o - 0,2 unità per contenuti superiori all'1,5% + o - 15% Aminoacidi + o - 20% Aminoacidi solforati, triptofano + o - 25% Grassi: per contenuti fino al 2,5% (*) + o - 0,5 unità per contenuti superiori al 2,5% + o - 15% acidi grassi + o - 25% fosfolipidi totali + o - 20% singoli fosfolipidi + o - 25% Carboidrati totali, zuccheri, polialcooli: per contenuti fino al 10 + o - 1 unità per contenuti superiori al 10% + o - 15% Minerali + o - 25% Minerali in quantità inferiore ad 1 mg/100 g + o - 50% Selenio in quantità fino a 40 mcg/100 g + o - 75% Vitamine + 30% / -20% Vitamina E + 50% / -20% Vitamina C + 100 / -20% Vitamine in quantità inferiori a 0,5 mg/100 g o 250 UI/100 g + o - 50% Altri elementi: (beta) Carotene + 30% / -20% Carnitina + o - 15% Coenzima Q 10 + o - 20% Colina + o - 25% Creatina + o - 15% Fibra alimentare, inulina + o - 25% Flavonoidi o antociani + o - 30% Glutatione + o - 20% Nucleotidi + o - 25%
(*) Legenda: per questi prodotti e' consentita la dichiarazione "non superiore a ...": in questo caso si applica solo il valore superiore. Note: le tolleranze non si applicano ai carboidrati calcolati per differenza. Per prodotti a ridotto tenore in sodio e' consentita la dichiarazione "non superiore a ..."; in questo caso si applica solo il valore superiore. |
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