Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO RETTORALE 21 ottobre 2002
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato;
Vista la delibera del senato accademico n. 311 del 9 luglio 2002 con la quale il senato medesimo ha approvato modifiche all'art. 16 dello statuto di Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 242 del 17 settembre 2002 con la quale il consiglio medesimo ha espresso parere favorevole alle modifiche sopracitate;
Vista la nota protocollo n. 32346 dell'11 ottobre 2002, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica di non aver osservazioni da formulare in merito alle modifiche di statuto di cui sopra;
Ritenuto pertanto, di procedere alla emanazione delle modifiche in questione;
Decreta:
Art. 1.
1. Allo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modifiche.
 
Art. 2.
1. All'art. 16 "Il consiglio degli studenti", sono apportate le seguenti modifiche:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma 1-bis:
"1-bis. Il consiglio esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:
a) il regolamento didattico d'Ateneo e l'attivazione di nuovi corsi;
b) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
c) le modifiche di statuto;
d) il bilancio annuale di previsione dell'Ateneo;
e) i piani pluriennali di sviluppo di cui all'art. 17, i programmi annuali di attivita' di cui all'art. 18.
Si prescinde dal parere ove questo non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione al consiglio del testo della proposta.";
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente comma 1-ter:
"1-ter. Il consiglio puo' comunque esprimere pareri e proposte su tutte le materie di interesse generale dell'Ateneo e della componente studentesca e in particolare:
a) i regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all' art. 44.3;
b) l'attuazione del diritto allo studio;
c) l'efficienza dei servizi;
d) le attivita' di orientamento e tutorato.";
dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente comma 1-quater:
"1-quater. Il consiglio puo' chiedere al rettore il riesame delle delibere degli organi centrali di governo concernenti le materie di cui al comma 1-bis, senza che cio' comporti la sospensione automatica dell'esecutivita' delle medesime. Il mancato accoglimento della richiesta deve essere adeguatamente motivato e comunicato all'organo di governo interessato.".
 
Art. 3.
1. Per effetto delle modifiche di cui all'articolo precedente il nuovo testo dell'art. 16 dello statuto di Ateneo e' il seguente:
"Art. 16 (Il consiglio degli studenti). - 1. Il consiglio degli studenti e' l'organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Universita'. Il consiglio ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli altri organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi dell'Universita'. Il consiglio e' organo consultivo e propositivo per quanto attiene:
a) agli ordinamenti didattici;
b) ai regolamenti delle attivita' didattiche di cui all'art. 44.3;
c) all'attuazione del diritto allo studio;
d) all'efficienza dei servizi;
e) alle attivita' di orientamento e tutorato;
f) ai contributi alle spese per la didattica richiesti agli studenti e alla loro destinazione.
Il consiglio delibera in merito allo svolgimento delle attivita' formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo.
1-bis. Il consiglio esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:
a) il regolamento didattico d'Ateneo e l'attivazione di nuovi corsi;
b) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
c) le modifiche di statuto;
d) il bilancio annuale di previsione dell'Ateneo;
e) i piani pluriennali di sviluppo di cui all'art. 17, i programmi annuali di attivita' di cui all'art. 18.
Si prescinde dal parere ove questo non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione al consiglio del testo della proposta.
1-ter. Il consiglio puo' comunque esprimere pareri e proposte su tutte le materie di interesse generale dell'ateneo e della componente studentesca ed in particolare:
a) i regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 44.3;
b) l'attuazione del diritto allo studio;
c) efficienza dei servizi;
d) le attivita' di orientamento e tutorato.
1-quater. Il consiglio puo' chiedere al rettore il riesame delle delibere degli organi centrali di governo concernenti le materie di cui al comma 1-bis, senza che cio' comporti la sospensione automatica dell'esecutivita' delle medesime. Il mancato accoglimento della richiesta deve essere adeguatamente motivato e comunicato all'organo di governo interessato.
2. Il consiglio e' formato dagli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio, nel comitato per lo sport universitario. Ne fanno inoltre parte, per ogni facolta', gli studenti designati, mediante elezione al loro interno, dai rappresentanti degli studenti nei consigli di facolta' in numero pari ad un quarto di loro, arrotondato all'intero superiore e comunque non inferiore a due.
3. L'Universita' fornisce i supporti logistici, di personale e finanziari necessari per il funzionamento del consiglio.
4. Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere l'elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il consiglio a tutti gli effetti.".
 
Art. 4.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato altresi' nel bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa.
Pisa, 21 ottobre 2002
Il rettore: Modica
 
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