Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2002 |
Istituzione di una struttura di missione per il supporto organizzativo alla delegazione italiana della Commissione intergovernativa per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocita' tra Torino e Lione. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, stipulato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla creazione di una Commissione intergovernativa per predisporre la realizzazione di un collegamento ferroviario ad alta velocita' tra Torino e Lione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1996 e successive sostituzioni, con il quale e' stata nominata la delegazione italiana nella Commissione intergovernativa, cosi' come previsto dall'art. V del citato Accordo; Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, stipulato il 29 gennaio 2001 a Torino, per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ed in particolare l'art. 9, con il quale, tra l'altro, e' stata confermata la validita' della Commissione intergovernativa gia' istituita, attribuendole funzioni supplementari, nonche' sono stati costituiti due segretariati nazionali istituiti rispettivamente da ciascuna delegazione della Commissione intergovernativa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2002, recante la composizione della delegazione italiana nella Commissione intergovernativa per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria ad alta velocita' Torino-Lione, ed in particolare l'art. 3; Ravvisata la necessita' di garantire il supporto organizzativo alla suddetta delegazione italiana, anche avvalendosi della collaborazione di rappresentanti delle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea e' specificata dall'atto costitutivo; Ritenuto opportuno istituire una struttura di missione con il compito di fornire il supporto organizzativo alla delegazione italiana nella Commissione intergovernativa per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocita' tra Torino e Lione; Decreta: Art. 1. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, e' istituita una struttura di missione con il compito di fornire il supporto organizzativo alla delegazione italiana della Commissione intergovernativa per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocita' tra Torino e Lione. 2. La struttura di missione svolge la propria attivita' sino alla scadenza del mandato del Governo in carica. 3. La struttura di missione collabora con gli altri uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. La struttura di missione costituisce ufficio di livello dirigenziale generale. L'incarico di responsabile della struttura di missione e' conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, ovvero dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al soggetto nominato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2002 citato in premesse. |
| Art. 2. 1. Alla struttura di missione e' assegnato un contingente di non piu' di dodici unita' di personale cosi' composto: due dipendenti con qualifica dirigenziale, appartenenti alla seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato o equiparati, con funzioni di consulenza, studio e ricerca; quattro dipendenti appartenenti all'area C; sei dipendenti appartenenti all'area B. 2. Il personale di cui al comma precedente, su proposta del capo della delegazione italiana della Commissione intergovernativa e previo assenso degli interessati, e' individuato tra dipendenti gia' in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero collocati in comando o fuori ruolo o comunque messi a disposizione da altre amministrazioni ed e' assegnato alla struttura di missione con provvedimento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Per l'espletamento dei propri compiti, la struttura di missione puo' avvalersi altresi' della collaborazione di personale reso disponibile, con oneri a carico delle stesse, dalle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate. 4. Nei limiti delle disponibilita' delle spese di funzionamento, puo' essere conferito non piu' di un incarico individuale ad un esperto di comprovata competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
| Art. 3. 1. Alle spese di funzionamento della struttura di missione di cui al presente decreto si provvede con i fondi ordinari stanziati sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Centro di responsabilita' n. 1 - Segretariato generale. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2002 p. Il Presidente: Letta Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2002 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 155 |
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