Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2002
Individuazione dei materiali fuori uso del Corpo della guardia di finanza suscettibili di alienazione, da adottare ai sensi dell'art. 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale il Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza, con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individua, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze di polizia, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con cui sono state trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modificazioni, con cui e' stata determinata la nuova struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione dei servizio militare professionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che i piani di ammodernamento connessi al nuovo modello organizzativo hanno creato un'eccedenza di mezzi e materiali non piu' in linea con le effettive esigenze del Corpo della guardia di finanza;
Tenuto conto che esiste l'esigenza di eliminare i costi di gestione relativi all'immagazzinamento e manutenzione dei mezzi e materiali in esubero;
Decreta:
Art. 1.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai materiali e mezzi del Corpo della guardia di finanza che, nell'ambito dei programmi di ammodernamento, non sono in linea con le effettive esigenze operative.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresi', ai materiali e mezzi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano gia' stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura. Per la loro alienazione, si tiene conto di eventuali precedenti esperimenti di vendita conclusi con esito negativo.
 
Art. 2.
1. I materiali ed i mezzi che il Corpo della guardia di finanza aliena, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono elencati nella tabella A allegata al presente decreto. Le modificazioni all'elenco di cui alla tabella A sono effettuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Comandante generale della Guardia di finanza determina, nell'ambito dell'elenco di cui alla tabella A, i mezzi ed i materiali in esubero ovvero non piu' rispondenti alle esigenze del Corpo, stabilendo, per ciascuna tipologia, le quantita' da alienare.
3. All'alienazione dei mezzi e dei materiali di cui al comma 2 del presente articolo provvede il comandante dell'unita' amministrativa che ha in carico gli stessi, nel rispetto, per i materiali d'armamento, della legge 9 luglio 1990, n. 185.
 
Art. 3.
1. Tenuto conto dei programmi di ammodernamento in atto o in via di definizione, gli organi tecnico logistici del Corpo della guardia di finanza verificano la possibilita' di alienare i mezzi ed i materiali secondo le procedure indicate all'art. 49, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sulla base di prezzi concordati, considerando lo stato di usura dei mezzi e dei materiali medesimi e delle risorse necessarie per rendere gli stessi rispondenti alle attuali esigenze operative. Le risorse derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate a scomputo del prezzo dovuto dall'amministrazione in relazione a contratti da stipulare, ovvero stipulati, con le imprese acquirenti.
2. Salvo il caso di cui al comma 1, ai fini del contenimento della spesa relativa al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento del Corpo i proventi derivanti dalle alienazioni sono versati in entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 4.
1. In deroga alle norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato, i mezzi ed i materiali possono essere alienati mediante licitazione privata, oltre che nello stato in cui si trovano, anche previa rottamazione. Nell'ipotesi in cui la gara vada deserta per due volte, ovvero si hanno fondati motivi di ritenere che, se esperita, vada deserta, ovvero, nell'ipotesi in cui l'amministrazione applichi la procedura di cui all'art. 3, comma 1, le alienazioni sono effettuate a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa.
2. L'alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte ed in seconda istanza di almeno un'offerta, consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso. L'acquirente versa all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei mezzi e dei materiali alienati. Qualora l'alienazione consista nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, la cessione dei citati materiali, limitatamente a quelli non d'armamento, viene accordata dal comandante dell'unita' amministrativa che ha in carico i mezzi ed i materiali, ad organismi di protezione civile, di volontariato e ad altre amministrazioni pubbliche, che ne abbiano fatta esplicita richiesta.
3. Nel caso che le trattative di cui al comma 2 abbiano avuto esito negativo, l'amministrazione provvede allo sgombero del materiale, imputandone la spesa alla pertinente unita' previsionale di base.
 
Art. 5.
1. I mezzi ed i materiali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, il cui trasferimento in Italia o in altra area di impiego non risulta conveniente in relazione al loro ulteriore impiego, possono essere alienati nello Stato in cui si trovano su disposizione del Comandante generale della Guardia di finanza.
2. Dopo un secondo negativo esperimento di vendita, i mezzi ed i materiali di cui al comma 1 possono essere ceduti a titolo gratuito a Forze armate estere, ad autorita' locali, ovvero ad organizzazioni internazionali non governative e ad organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, operanti in loco.
 
Art. 6.
1. La cessione a musei pubblici o privati aperti al pubblico dei mezzi e dei materiali compresi nell'elenco di cui alla allegata tabella A e' consentita per un numero limitato di esemplari ed a titolo gratuito. All'atto della cessione, i mezzi ed i materiali d'armamento dovranno essere demilitarizzati, pur conservando le configurazioni originali.
2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 e' fatto constatare da apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che costituisce documento giustificativo per lo scarico contabile.
Roma, 6 agosto 2002
Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2002 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 148
 
Tabella A

----> Vedere tabella a pag. 14 e pag. 15 della G.U. <----
 
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