IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la Protezione Civile n. 3196/2002 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003; Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza P.C.M. n. 2409/95, il commissario governativo e' stato delegato a definire un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza; Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999 n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 e n. 307 del 15 luglio 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna; Atteso che l'ordinanza n. 296/02 sopracitata ha previsto la realizzazione dell'intervento "Collegamento dei pozzi Progemisa nel territorio del comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia" per un importo complessivo di Euro 150.000 ed ha individuato l'E.S.A.F. quale ente attuatore dello stesso; Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 7078 del 30 luglio 2002 ha comunicato che, in relazione all'esigenza di avviare con immediatezza l'intervento i lavori verranno affidati ad imprese operanti sul territorio nell'ambito degli interventi "Riparazione guasti e manutenzione conservativa sulle reti idriche e fognarie nella circoscrizione territoriale del Servizio gestione Cagliari" per il biennio 2002/2003 e provvedera' inoltre agli eventuali anticipi con fondi del proprio bilancio; Atteso che l'E.S.A.F., con la nota sopracitata ha trasmesso per l'approvazione gli elaborati che formeranno oggetto di contratto con le sopracitate imprese che realizzeranno i lavori alle medesime condizioni previste nei contratti in essere; Atteso che il costo previsto per la realizzazione dei lavori ammonta a Euro 133.531,81 ripartito nel seguente modo: collegamento dei pozzi Progemisa nel territorio del comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia: "pozzo Seddargia" - importo totale lavori Euro 77.431,92; "pozzo Is Perdas Biancas" - importo totale lavori Euro 56.099,89"; Atteso che tale intervento e' finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario governativo su contabilita' speciale di Tesoreria n. 1690/3 intestata a "Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica"; Atteso che per la realizzazione dell'intervento e' stata aperta, con il n. 3061, la seguente contabilita' speciale da alimentare con girofondi dalla contabilita' speciale n. 1690/3 sopra menzionata: "Presidente E.S.A.F. Collegamento dei pozzi Progemisa nel territorio del comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia"; Atteso che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento in argomento verranno riversate dal commissario governativo, nella contabilita' speciale n. 3061, a valere sulla contabilita' speciale n. 1690/3, alle condizioni indicate dalla presente ordinanza; Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/95, e' stato nominato sub-commissario governativo per l'attuazione della programmazione commissariale; Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate; Ordina: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa sono approvati gli elaborati che formeranno oggetto di contratto integrativo con le imprese individuate dall'E.S.A.F. per la realizzazione dei lavori di "Collegamento dei pozzi Progemisa nel territorio del comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia" per un importo complessivo di Euro 133.531,81 ripartito come segue: "pozzo Seddargia" - importo totale lavori Euro 77.431,92; "pozzo Is Perdas Biancas" - importo totale lavori Euro 56.099,89. 2. I lavori di collegamento dei pozzi Progemisa nel territorio del comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia "pozzo Seddargia" e "pozzo Is Perdas Biancas", di cui alla presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. 3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori sono cosi' fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento: espropriazioni: inizio entro mesi 3; espropriazioni: compimento entro mesi 24; lavori: inizio entro mesi 3; lavori: compimento entro mesi 12. 4. Essendo l'intervento ricompreso nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le opere relative, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza. 5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'"Ente", dal presidente della regione ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24; 6. Per l'accesso negli immobili e per le occupazioni d'urgenza, trattandosi di intervento di assoluta urgenza, in quanto ricompreso nel "Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna", si provvede ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32. Art. 2. Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento 1. L'E.S.A.F. e' incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza P.C.M. n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo, secondo periodo, di attuare l'intervento "Collegamento dei pozzi Progemisa nel territorio del comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia "pozzo Seddargia e "pozzo Is Perdas Biancas ". 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente pro-tempore dell'E.S.A.F. dott. Sergio Marracini e' nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalita' indicate nella presente ordinanza, nonche', per l'effetto, titolare della contabilita' speciale di tesoreria aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Cagliari con il n. 3061; 3. Per l'esecuzione delle opere predette, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione verra' messa a disposizione ed impegnata nella contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a "Presidente della giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica", la somma di euro 133.531,81. 4. L'importo globale di Euro 133.531,81 relativo alla realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento dei pozzi Progemisa nel comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia - "pozzo Seddargia e "pozzo Is Perdas Biancas ", verra' messo a disposizione dell'E.S.A.F. sulla specifica contabilita' speciale di tesoreria n. 3061 presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari, con giroconti dalla contabilita' speciale 1690/3, nel seguente modo: Euro 33.382,95 - con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo alla presente ordinanza; Euro 40.059,54 - per spese sostenute nella misura di Euro 26.706,36; Euro 40.059,54 - per spese sostenute nella misura di Euro 66.765,91; Euro 20.029,77 per spese sostenute nella misura di Euro 106.825,45. 5. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'E.S.A.F., corredate da idonea documentazione. 6. Le somme a disposizione dell'E.S.A.F. sulla predetta contabilita' speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilita' stessa, il presidente dell'E.S.A.F., in conformita' alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalita' vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato. 7. L'E.S.A.F., con atti a firma del suo presidente pro-tempore, nella sua qualita' di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilita' speciale n. 3061, presentera' sotto la propria responsabilita', la rendicontazione semestrale della spesa con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato. Art. 3. Prescrizioni attuative dell'affidamento 1. L'E.S.A.F. realizzera' l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi. 2. Tutti gli atti posti in essere dall'E.S.A.F. per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'E.S.A.F. stesso. 3. L'E.S.A.F. e' tenuto a presentare mensilmente una scheda di monitoraggio dei lavori di cui alla presente ordinanza. 4. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'E.S.A.F. 5. Le opere attuate dall'E.S.A.F. saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (Legge finanziaria regionale 1989). 6. Saranno preventivamente approvate con ordinanza le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge. 7. E' fatta riserva al commissario del diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalita' che riterra' piu' opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualita' esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, e' l'E.S.A.F., il quale, pertanto, e' da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime. 8. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'E.S.A.F. e che sono regolati dal presente atto di affidamento. Art. 5. Rapporti 1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'E.S.A.F. agira' in nome e per conto proprio, atteso che, in virtu' della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attivita' da compiere per la realizzazione delle opere. 2. L'E.S.A.F. e' pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, e non potra' quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario. 3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 8 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma. 4. Al commissario e' riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'E.S.A.F. incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione. 5. Lo stesso potere di revoca, il commissario esercitera' ove l'E.S.A.F., per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto. 6. Nel caso di revoca si fara' luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attivita' eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'E.S.A.F. le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'E.S.A.F. medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle restanti attivita' e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue. 7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'E.S.A.F. che determinassero la revoca dell'atto di affidamento. 8. Ricevuta la dichiarazione dell'E.S.A.F. di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento e concluse le procedure espropriative, il commissario provvedera' alla omologazione degli atti di contabilita' finale delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento. Art. 6. Controversie 1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'E.S.A.F., dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. 2. A tal uopo l'E.S.A.F., qualora abbia interessi da far valere, notifichera' motivata domanda al commissario, il quale provvedera' su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta. 3. L'E.S.A.F. non potra', di conseguenza, adire l'Autorita' giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi. Art. 7. L'E.S.A.F. e' autorizzato, nelle more del perfezionamento degli atti di concessione di derivazione, ad emungere l'acqua dei pozzi "pozzo Seddargia" e "pozzo Is Perdas Biancas" per l'alimentazione del comune di Carbonia. Art. 8. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 8 ottobre 2002 Il sub-commissario governativo: Duranti |