Gazzetta n. 261 del 7 novembre 2002 (vai al sommario)
PREFETTURA DI L'AQUILA
DECRETO 16 settembre 2002
Indizione del rinnovo della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative per il triennio 2002-2005.

IL PREFETTO
Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione n. 47/2952 del 31 maggio 1951 e n. 84 del 2 febbraio 1963, contenenti istruzioni in merito alla costituzione della Commissione provinciale di vigilanza sulle societa' cooperative;
Considerato che il mandato dei membri attualmente in carica scade il 26 novembre 2002 e si rende quindi necessario provvedere alla ricostituzione del Consesso per il triennio 2002-2005;
Visto il Registro prefettizio della cooperazione, nel quale, alla data del 28 agosto 2002 risultano iscritte n. 686 societa' cooperative;
Sentita la Commissione provinciale di vigilanza che ha espresso il proprio parere nella riunione del 28 agosto 2002 in ordine al raggruppamento in categorie delle sezioni di cooperative iscritte al cennato Registro ed alla conseguente determinazione del numero dei rappresentanti che ciascuna categoria di cooperative e' chiamata ad eleggere nonche' sulla possibile data delle elezioni;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, nonche' la legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Decreta:
Le elezioni dei cinque componenti effettivi e dei due supplenti da chiamare a far parte della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative, rappresentanti delle societa' medesime, sono indette per il giorno 14 gennaio 2003.
Lo scrutinio avverra' in pubblica adunanza nei locali di questo Ufficio territoriale del Governo alle ore 11 del giorno citato.
I componenti effettivi di cui all'articolo che precede sono attribuiti nel modo seguente:
categoria 1o - comprendente le sezioni I (consumo): II (produzione e lavoro), V (trasporti): n. 2 (due);
categoria 2o - comprendente la sezione IV (edilizia): n. 2 (due);
categoria 3o - comprendente la sezione III (agricola) e VII (mista): n. 1 (uno).
I due componenti supplenti saranno eletti cumulativamente da tutte le cooperative registrate nel Registro prefettizio.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso, non oltre il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni, al Ministero delle attivita' produttive da parte delle persone e degli enti indicati nell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302.
L'Aquila, 16 settembre 2002
p. Il prefetto: Colagrande
 
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