Gazzetta n. 261 del 7 novembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 18 settembre 2002 |
Ulteriori modalita' di attuazione delle misure "costruzioni di nuove navi" e "ammodernamento di navi esistenti", di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2002. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento per l'esecuzione della legge n. 963/1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002, recante modalita' di attuazione delle misure "costruzione di nuove navi" e "ammodernamento di navi esistenti", e successive modifiche; Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili; Considerata l'opportunita', al fine dell'ammissione in graduatoria, di consentire ai soggetti che hanno presentato le istanze nei termini previsti di integrare la documentazione risultata incompleta nella fase istruttoria; Valutata la possibilita' di ammettere in graduatoria eventuali istanze pervenute fuori termine qualora il ritardo sia addebitabile a cause di forza maggiore, sempreche' le risorse finanziarie lo consentano; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine; Decreta: Art. 1. Le domande di finanziamento di nuove costruzioni e di ammodernamento, pervenute nel termine di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2002, e successive modifiche, risultate incomplete in fase di istruttoria, ai fini dell'ammissione in graduatoria, possono essere integrate con la documentazione mancante entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. |
| Art. 2. Le domande non pervenute nel termine di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2002, e successive modifiche, possono essere ammesse in fondo alla graduatoria, ove inoltrate entro la data del presente decreto e qualora il ritardo sia giustificato da cause di forza maggiore. |
| Art. 3. Le domande di cui agli articoli 1 e 2 saranno sottoposte alla valutazione della commissione tecnico amministrativa ed al parere del comitato, di cui all'art. 23 della legge n. 41/1982. Il presente decreto sara' sottoposto all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 settembre 2002 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora |
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