Gazzetta n. 261 del 7 novembre 2002 (vai al sommario)
LEGGE 7 novembre 2002, n. 248
Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "ART. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumita' pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11". 2. L'articolo 47 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "ART. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione puo' sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. 2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione e' stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non e' fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra gia' rigettata o dichiarata inammissibile. 3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti. 4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta e' stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304". 3. L'articolo 48 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "ART. 48 - (Decisione) - 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilita' della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1. 3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, e' immediatamente comunicata al giudice che procede. 4. L'ordinanza che accoglie la richiesta e' comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. 5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne e' richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facolta' che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. 6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro". 4. L'articolo 49 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "ART. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la richiesta e' stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato puo' chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. 2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purche' fondata su elementi nuovi. 3. E' inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli gia' valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato. 4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza puo' essere sempre riproposta". 5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano gia' presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilita' e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1578):
Presentato dal sen. Cirami il 9 luglio 2002.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 12 luglio 2002 con parere della commissione
1a.
Esaminato dalla 2a commissione il 18, 24, 25, 29, 30,
31 luglio 2002.
Esaminato in aula ed approvato il 1 agosto 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3102):
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 3
settembre 2002.
Esaminato dalle commissioni riunite I e II, in sede
referente, il 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23
settembre 2002.
Relazione presentata il 23 settembre 2002 (atto n.
3102/A relatori on. Anedda e on. Bertolini).
Esaminato in aula il 25, 26 settembre 2002 ed
approvato, con modificazioni, il 10 ottobre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1578-B):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, l'11 ottobre 2002 con parere della commissione
1a.
Esaminato dalla 2a commissione in sede referente il 15,
16, 17, 21, 22 ottobre 2002.
Esaminato in aula il 23 ottobre 2002 ed approvato, con
modificazioni, il 24 ottobre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3102-B):
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 25
ottobre 2002.
Esaminato dalle commissioni riunite I e II il 28, 29
ottobre 2002.
Esaminato in aula il 30 ottobre 2002 ed approvato il 5
novembre 2002.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dellart. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 610, 303, e 304
del codice di procedura penale:
"Art. 610 (Atti preliminari). - 1. Il presidente della
corte di cassazione, se rileva una causa di
inammissibilita' dei ricorsi, li assegna ad apposita
sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la
decisione in camera di consiglio. La cancelleria da'
comunicazione del deposito degli atti e della data
dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel
termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione
della causa di inammissibilita' rilevata. Si applica il
comma 1 dell'art. 611. Ove non venga dichiarata
l'inammissibilita', gli atti sono rimessi al presidente
della corte.
1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede
all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i
criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Il presidente, su richiesta del procuratore
generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio,
assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni
proposte sono di speciale importanza o quando occorre
dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole
sezioni.
3. Il presidente della corte, se si tratta delle
sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la
data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o
in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente
dispone altresi' la riunione dei giudizi nei casi previsti
dall'art. 17 e la separazione dei medesimi quando giovi
alla speditezza della decisione.
4.
5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza,
la cancelleria ne da' avviso al procuratore generale e ai
difensori, indicando se il ricorso sara' deciso a seguito
di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.".
"Art. 303 (Termini di durata massima della custodia
cautelare). - 1. La custodia cautelare perde efficacia
quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i
seguenti termini senza che sia stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi
dell'art. 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni
ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2,
lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la
pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il
giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
dal numero 1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un
delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel
massimo a venti anni;
3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui
all'art. 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai
numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale
termine e' imputato a quello della fase precedente ove non
completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla
lettera d) per la parte eventualmente residua. In
quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono
proporzionalmente ridotti
b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il
giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai
sensi dell'art. 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la
pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di
primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
1) nove mesi, se vi e' stata condanna alla pena
della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena della
reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna alla
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci
anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in
grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla
lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla
lettera b), numero 3-bis). Tuttavia, se vi e' stata
condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata
proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica
soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con
rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra
causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado
di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice,
dalla data del procedimento che dispone il regresso o il
rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a
custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1
decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado
del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la
custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare,
considerate anche le proroghe previste dall'art. 305, non
puo' superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a venti anni.".
"Art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima
della custodia cautelare). - 1. I termini previsti
dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a
norma dell'art. 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato per impedimento
dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta
dell'imputato o del suo difensore, sempre che la
sospensione o il rinvio non siano stati disposti per
esigenze di acquisizione della prova o a seguito di
concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata
presentazione, dell'allontanamento o della mancata
partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
assistenza uno o piu' imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei
termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3;
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in
cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi
indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei
termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3;
2. I termini previsti dall'art. 303 possono essere
altresi' sospesi quando si procede per taluno dei reati
indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), nel caso di
dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente
complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o
si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel
giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione e'
disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310.
4. I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lettera
a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma
dell'art. 310, se l'udienza preliminare e' sospesa o
rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere
a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b), del
comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
al comma 4, non si applicano ai coimputati ai quali i casi
di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si
proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque
superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303,
commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine
previsto dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis)
e i termini aumentati della meta' previsti dall'art. 303,
comma 4, ovvero, se piu' favorevole, i due terzi del
massimo della pena temporanea prevista per il reato
contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena
dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che
per il limite relativo alla durata complessiva della
custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di
sospensione di cui al comma 1, lettera b).".
- Si riporta il testo dell'art. 159 del codice penale:
"Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). -
Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di
autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro
giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del
procedimento penale o dei termini di custodia cautelare e'
imposta da una particolare disposizione di legge.
La sospensione del corso della prescrizione, nei casi
di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si
verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua
la relativa richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
e' cessata la causa della sospensione. In caso di
autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione
riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie
la richiesta.".
- Si riporta il testo degli articoli 127 e 190-bis del
codice di procedura penale:
"Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a
pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.".
"Art. 190-bis (Requisiti della prova in casi
particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti
indicati nell'art. 51, comma 3-bis, quando e' richiesto
l'esame di un testimone o di una delle persone indicate
nell'art. 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in
sede di incidente probatorio o in dibattimento nel
contraddittorio con la persona nei cui confronti le
dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero
dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma
dell'art. 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o
circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti
dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo
ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si
procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis,
primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice
penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore
degli anni sedici.".



 
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