IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 1, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre 2002; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, con il quale, nell'ambito delle attivita' concernenti l'organizzazione e la gestione degli interventi in caso di emergenza, prevede l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero; Considerato che lo Stato italiano nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Visto il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, ratificato con legge 2 ottobre 1997, n. 350, che, tra l'altro, con l'art. 12 prevede il compimento di iniziative per il reciproco sostegno volte alla protezione dell'ambiente e contro ogni forma di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonche' l'ampliamento della cooperazione per far fronte alle calamita' naturali; Considerato che nella seconda decade del mese di agosto 2002 l'Europa centrale e' stata interessata da fenomeni alluvionali di eccezionale gravita' e, in particolare, il territorio della Repubblica ceca e' stato colpito da una esondazione del fiume Moldava; Considerata la permanenza di una diffusa situazione di rischio connessa alla imminenza della stagione invernale; Ravvisata la necessita' di continuare a corrispondere, alla richiesta di assistenza formulata dalle Autorita' ceche attraverso l'invio di mezzi e materiali necessari per fronteggiare la situazione emergenziale in argomento; Ritenuto di dover adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e a cose, anche contribuendo con beni e materiali alla predisposizione in loco dei necessari interventi di prevenzione di possibili contesti emergenziali; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in favore della Repubblica ceca colpita dagli eventi alluvionali della seconda decade di agosto 2002, in adempimento dei doveri di cooperazione internazionale per fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad assumere tutti gli interventi e le iniziative necessari anche utilizzando beni e materiali per assicurare tutela alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi. 2. Il Dipartimento della protezione civile e' altresi' autorizzato a consentire l'utilizzazione, da parte delle autorita' locali, dei necessari beni e materiali da impiegarsi per impedire il verificarsi di maggiori danni alle popolazioni interessate. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2002 Il Presidente: Berlusconi |