IL PRESIDENTE Premesso: che gli articoli 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, 14 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e 2 comma 4, del decreto ministeriale 21 giugno 2000, prevedono che le amministrazioni aggiudicatici trasmettano i programmi triennali ed elenchi annuali all'osservatorio perche' ne dia pubblicita'; Considerato: che tale onere di pubblicita' a carico dell'osservatorio puo' qualificarsi quale forma di "pubblicita-notizia" diretta unicamente a rendere noti ai terzi determinati fatti od atti; che le forme di pubblicita' non sostituiscono ma coesistono con la normativa in materia di accesso, permanendo, infatti, in capo alle stazioni appaltanti l'obbligo di garantire, ai sensi dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il diritto di accesso ai documenti della programmazione; che ai fini dell'informazione al mercato esistono una serie di forme alternative quali l'eventuale pubblicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatici, dei programmi ed elenchi annuali sul proprio sito internet; che l'utilizzo contestuale di molteplici meccanismi di informazione e partecipazione consente, comunque, il raggiungimento degli obiettivi sottesi alla ratio delle norme di cui in premessa, attraverso la sinergia tra i soggetti coinvolti nell'iter di formazione e pubblicita' dei programmi triennali; che l'onere di pubblicita-notizia a carico dell'osservatorio puo' intendersi assolto mediante la pubblicazione di alcuni elementi relativi agli atti di programmazione adottati; che e' opportuno semplificare gli oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatrici; Comunica che: a decorrere dal 15o (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente comunicato, e pertanto con efficacia anche rispetto al triennio in corso: 1) l'obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatici di inviare all'osservatorio dei lavori pubblici nella forma stabilita dal decreto ministeriale ll. pp. del 21 giugno 2000 e' assolto con l'invio di una comunicazione attestante: l'avvenuta adozione ed approvazione del programma triennale; gli estremi dei relativi provvedimenti; l'eventuale avvenuta pubblicazione del programma sul sito "Internet" dell'amministrazione aggiudicatrice; 2) l'obbligo e' assolto con l'invio entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione. Roma, 16 ottobre 2002 Il Presidente: Garri |