IL PRESIDENTE Premesso: che a seguito di un monitoraggio svolto da questa Autorita' su bandi di gara pubblicati a far data dal luglio 2001 e' emersa un ampia casistica di appalti c.d. "Global Service" che individua l'affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni della gestione di patrimoni immobiliari di rilevante consistenza, cui si aggiunge un'attivita' considerevole di manutenzione degli immobili, con una duplicita' di prestazioni, riconducibili ai servizi ed ai lavori. che il problema della qualificazione giuridica dell'appalto in "global service" - il cui fondamento normativo va essenzialmente individuato negli articoli 11 e 1322 codice civile, nel 16o considerando della direttiva comunitaria n. 92/50 e nell' art. 3 del decreto legislativo n. 157/1995 di recepimento - e dell'individuazione della relativa disciplina applicabile ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni., si pone in particolar modo con riferimento alla nozione di "manutenzione"; spesso presente e preponderante negli appalti di pubblici servizi. Che la corretta individuazione dell' oggetto del contratto misto e quindi del corretto riferimento normativo da applicare alle fattispecie di cui trattasi rileva, ai fini del principio costituzionale del buon andamento dell'attivita' amministrativa (art. 97 Cost.); della liberta' di iniziativa economica (art. 41 Cost.); del principio della libera concorrenza tra gli operatori (art. 81, ex art. 85, e seguenti del Trattato dell'Unione europea), principi implicitamente racchiusi nell'art. 1, comma 1, della legge n. 109/1994. che il consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 16 ottobre 2002, rinviato l'esame di altri problemi in materia, ha indicato i seguenti utili adempimenti delle stazioni appaltanti, che intendano procedere all'aggiudicazione di contratti di "Global Service"; specificare, nei relativi bandi di gara, l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto; ricomprendere nel calcolo della componente lavori l'ammontare stimato delle opere anche nell'ipotesi in cui siano connesse alla prestazione di un servizio; esplicitare nei relativi bandi di gara ai sensi dell'art. 8 della legge quadro, cosi' come novellato dall'art. 7, comma 1, lettera d), dellalegge 1 agosto 2002, n. 166, i requisiti che secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 devono essere posseduti dall'esecutore dei lavori comunque ricompresi nell'appalto, qualora gli stessi rientrino nelle soglie dimensionali e tipologiche previste dalla norma. Roma, 22 ottobre 2002 Il Presidente: Garri |