Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2002
Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea. (Ordinanza n. 3247).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di "grande evento" per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002, che prevede, tra l'altro, che tutta l'attivita' di attuazione del complesso delle azioni organizzative dovra' essere completata entro il 31 maggio 2003;
Considerato che nel periodo di Presidenza italiana dell'Unione europea si celebreranno all'estero le piu' importanti manifestazioni ed in Italia molteplici incontri che coinvolgeranno rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione stessa;
Ravvisata la necessita' di attuare con ogni urgenza, in un contesto di doveroso contenimento della spesa pubblica ed assicurando condizioni di massima funzionalita' e sicurezza, tutti gli interventi volti a definire compiutamente gli aspetti organizzativi connessi al grande evento anche in relazione agli aspetti logistici e della ricettivita';
Ravvisata altresi' l'esigenza di adottare una serie di disposizioni volte a consentire un adeguato assetto anche finanziario del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare gli oneri connessi all'esercizio delle competenze istituzionali;
Ravvisata, infine, la necessita' di disciplinare con apposite disposizioni gli aspetti organizzativi facenti capo al Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle competenze della delegazione di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208;
D'intesa con il Ministero degli affari esteri;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3200 del 3 maggio 2002 e' abrogata e sono, altresi', abrogati i commi 1, 7, 9, 10, 11 e 13 dell'art. 1 e gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 12 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3199/2002 si applica l'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e la nomina del professionista cui compete la dichiarazione assentita del giuramento e' effettuata entro dieci giorni dalla richiesta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Agli oneri relativi alle attivita' poste in essere dal provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, nella vigenza della predetta ordinanza n. 3199/2002 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della stessa, si provvede ai sensi dell'art. 5 della presente ordinanza, nei limiti risultanti dall'accertamento compiuto dal Dipartimento della protezione civile della pertinenza degli oneri stessi rispetto agli interventi di riqualificazione e completamento del Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto.
 
Art. 2.
1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato, provvede al coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative connessi alla pianificazione ed alla realizzazione delle manifestazioni di cui al "grande evento" indicato in premessa, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002; con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e' determinato il compenso del commissario delegato e degli eventuali soggetti attuatori, con le deroghe, per quanto di interesse, di cui all'art. 3.
2. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, anche avvalendosi di soggetti attuatori, assume le necessarie iniziative per la realizzazione delle opere, anche edilizie, di adeguamento delle strutture presso cui si svolgeranno le predette manifestazioni, nonche' per l'acquisizione della disponibilita' di beni, mobili ed immobili, e di forniture di servizi, stipulando i relativi atti convenzionali, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3, anche applicando, relativamente alla realizzazione di opere, ove necessario, il regime previsto dall'art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Per l'affidamento delle opere, degli interventi, delle forniture e dei servizi di cui al comma 2 e' autorizzato il ricorso alla trattativa privata, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.
4. Con uno o piu' piani di sicurezza da predisporre appositamente sulla base di quanto stabilito dal capo I della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono disciplinati i necessari coordinamenti tra le Forze di polizia e con le Forze armate, anche per quanto riguarda i rispettivi ambiti e livelli di responsabilita', in attuazione, altresi', di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, con definizione del quadro complessivo delle risorse umane e strumentali occorrenti.
 
Art. 3.
1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' autorizzata, nei limiti necessari per l'attuazione degli interventi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alle seguenti disposizioni:
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, art. 378;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 36, 58, 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 21;
regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, art. 34;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, articoli 22, 23, 24, 25, 26;
decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, art. 638;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, capo II, sezione I ed articoli 151 e 156;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 7, 8, 80 e 84;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;
legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;
legge 8 giugno 2000, n. 149, art. 4;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, 24, 35 e 36;
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, art. 14;
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 8;
legge 16 dicembre 1999, n. 494, art. 2, comma 2;
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, articoli 13 e 18.
 
Art. 4.
1. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, anche avvalendosi di apposito soggetto attuatore, entro sessanta giorni dalla emanazione della presente ordinanza, acquisita la valutazione tecnico-economica del corrispettivo da erogarsi per il periodo di conduzione del Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto successivo alla scadenza del contratto di locazione, da effettuarsi anche ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, provvede, anche in sede transattiva, al compimento delle conseguenti attivita' solutorie, nonche' all'adozione delle necessarie urgenti iniziative per il rilascio definitivo del Centro medesimo.
2. Relativamente ai mezzi ed ai materiali in uso al Dipartimento della protezione civile e solitamente depositati presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, anche avvalendosi di un soggetto attuatore, puo' provvedere per la cessione in uso ad enti pubblici, anche territoriali, e privati, che ne assicurino l'utilizzo per finalita' di protezione civile; sono altresi' risolti tutti i rapporti convenzionali con le amministrazioni ed enti pubblici, nonche' i contratti di servizi e forniture in corso presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, anche in deroga alle normative di riferimento di cui all'art. 3 ed alle disposizioni contrattuali che disciplinano la durata dei contratti stessi e la risoluzione o la rescissione anticipata.
3. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, anche avvalendosi di soggetti attuatori, assume le necessarie iniziative per la realizzazione delle opere, anche edilizie, attinenti all'organizzazione ed all'attrezzamento logistico e tecnologico delle strutture dipartimentali, nonche' per l'acquisizione della disponibilita' di beni, mobili ed immobili, e di forniture di servizi, stipulando i relativi atti convenzionali, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.
4. Per l'affidamento delle opere, degli interventi, delle forniture e dei servizi di cui al comma 3 e' autorizzato il ricorso alla trattativa privata, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.
 
Art. 5.
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, il capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi delle somme derivanti dall'utilizzo dell'autorizzazione di spesa ivi prevista per le attivita' di propria competenza ai sensi della presente ordinanza e dell'ordinanza n. 3199/2002.
2. Per fronteggiare gli oneri connessi all'esercizio delle ulteriori competenze istituzionali, il capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, e' autorizzato ad avvalersi, sulla base di apposita determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle somme derivanti dall'utilizzo dell'autorizzazione di spesa sopra citata.
 
Art. 6.
1. Per l'espletamento dei compiti organizzativi facenti capo al Ministero degli affari esteri per la preparazione del "grande evento", il capo della delegazione di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208, esercita i poteri attribuitigli da detta legge, nonche' dalla presente ordinanza in connessione con quelli assegnati al capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 1984, n. 208, il capo delegazione, ai fini dell'efficace e tempestivo espletamento dei compiti di cui al comma 1, e' autorizzato, per tutto il periodo di vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002, a:
a) stipulare contratti di collaborazione di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore al suddetto periodo temporale di vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, cosi' come integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002, con societa', consulenti o esperti anche estranei alla pubblica amministrazione i cui compensi saranno determinati in ragione dell'incarico conferito;
b) stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per un periodo temporale non superiore a quello di cui alla lettera a), in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) stipulare contratti per servizi e forniture anche a trattativa privata, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3;
d) stipulare contratti per lavori, anche per stralci, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 e con applicazione, se necessario, del regime previsto dall'art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Per il piu' gravoso impegno connesso ai compiti organizzativi per la preparazione del "grande evento", al capo della delegazione ed al personale dirigente della delegazione medesima puo' essere riconosciuta una retribuzione aggiuntiva pari al 20% delle retribuzioni di posizione, in deroga, relativamente al personale della carriera diplomatica, all'art. 13, comma 2 ed all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, nonche', per il restante personale dirigente, all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.
 
Art. 7.
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6 sono posti a carico del capitolo 4514 dell'U.P.B. 20.1.1.0 del Centro di responsabilita' 20 "integrazione europea" del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2002
Il Presidente: Berlusconi
 
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