Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 luglio 2002
Disposizioni per il riconoscimento e il controllo delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli previste dal regolamento CE 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, e le successive modifiche, relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;
Visto il regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione del 3 marzo 1997, che fissa le modalita' di applicazione del regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;
Visto il regolamento (CE) n. 478/97 della Commissione del 14 marzo 1997, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al prericonoscimento di gruppi di produttori;
Visto il regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione del 28 marzo 2001, che abroga il regolamento CE n. 411/97, recante modalita' di applicazione del regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale, e in particolare, l'art. 2;
Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Considerato che e' necessario stabilire i criteri per la determinazione del valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento e del calcolo del valore del fondo di esercizio, nei casi in cui il fatturato delle organizzazioni di produttori derivi dalla vendita di prodotto trasformato;
Considerato che le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli sono regolamentate con normativa comunitaria e nazionale, distinta da quella destinata alle organizzazioni di produttori degli altri settori produttivi;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espressa in data 31 gennaio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Con il presente decreto, sono definite, ai sensi dell'art. 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, le procedure di accertamento preliminari al riconoscimento e di verifica del mantenimento dei requisiti nonche' del loro funzionamento in conformita' con il regolamento (CE) n. 2200/96, svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sulle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, di seguito denominate (OP), sulle loro associazioni, di seguito denominate (AOP) e sui gruppi di produttori prericonosciuti, di seguito denominate (GP), fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 26, comma 5.
2. Le attivita' di controllo, di cui al comma 1, svolte dalle regioni e province autonome riguardano in particolare:
a) accertamento dei requisiti necessari per riconoscimento delle OP, delle loro associazioni e dei GP;
b) funzionamento delle predette forme associative;
c) valutazione della gestione del fondo di esercizio;
d) attuazione dei programmi operativi, dei piani di riconoscimento e l'utilizzo dei relativi contributi pubblici.
 
Art. 2.
Forma societaria
1. Le organizzazioni di produttori, costituite in forma di societa' di capitali, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 228/2001, adottano regolamenti interni, facenti parte integrante degli statuti, atti a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, paragrafo 1, lettera d), punto 3, del regolamento (CE) n. 2200/96.
 
Art. 3.
Procedure per la verifica dei requisiti per il riconoscimento
delle organizzazioni di produttori
1. La richiesta di riconoscimento, ai fini del presente decreto, e' presentata da ciascuna organizzazione di produttori, a firma del proprio legale rappresentante, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio l'OP realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzabile, cosi' come definita dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 412/97, di seguito denominata "Regione capofila". Alla richiesta di riconoscimento e' allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti richiesti dal citato regolamento comunitario n. 2200/96 e delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite dall'art. 40, commi 2, 7 ed 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni. Nell'allegato al presente decreto sono indicate le regioni dove, ai sensi della legge 27 marzo 2001, n. 122, art. 2, comma 2, si applicano i requisiti minimi previsti dal regolamento (CE) n. 412/97.
2. Le regioni e province autonome verificano la presenza dei requisiti, di cui al comma 1, sulla base della documentazione presentata, attraverso un apposito programma informatico messo a disposizione dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal SIAN, nonche' attraverso accertamenti in loco. In particolare detti accertamenti riguardano:
a) il valore della produzione commercializzabile, di cui al comma 1, da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. Nel caso di prodotti trasformati, tale valore e' pari al 90% del fatturato per i prodotti surgelati, all'85% del fatturato per i trasformati derivati da frutta e agrumi e all'80% del fatturato per i trasformati derivati dal pomodoro ed altri ortaggi;
b) il rispetto delle condizioni previste dall'art. 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96;
c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP, mediante accertamenti in loco che interessano un campione variabile, a seconda delle dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari, ed all'1% in caso di superfici eccedenti tale limite;
d) i risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera c), vengono estesi, per proiezione, alla totalita' dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.
3. Le regioni e le province autonome svolgono le attivita', di cui al comma 2, in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 2200/96. Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficolta' operativa per l'effettuazione degli accertamenti, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4, fermo restando il termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento, in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti. Gli accertamenti a campione riguardano i dati anagrafici e catastali dichiarati e le superfici.
4. Qualora l'OP abbia soci in piu' regioni o province autonome, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle regioni competenti su richiesta della regione capofila secondo il campione di cui al comma 2, lettera c), nel caso in cui la regione non corrisponda alla richiesta di accertamento entro il termine di trenta giorni, o qualora comunichi l'impossibilita' ad assolvere alla richiesta entro tale termine, la regione capofila, sentita la regione competente, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, di effettuare gli accertamenti con proprio personale.
5. Le regioni e le province autonome comunicano il riconoscimento delle OP al Ministero entro trenta giorni dalla data del riconoscimento stesso.
 
Art. 4.
Riconoscimento delle AOP
1. Per quanto attiene alle AOP, in attuazione dell'art. 40, comma 3, della legge n. 128/1998, la richiesta di riconoscimento, ai sensi del presente decreto e' presentata alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio l'AOP realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzabile, cosi' come definita dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 412/97.
2. Le AOP, la cui forma societaria e' stabilita ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 228/2001, costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 2200/96, possono associare anche gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo regolamento, a tal fine il riconoscimento e il prericonoscimento delle OP aderenti nonche' la loro funzionalita' sono attestate dalla regione o provincia autonoma competente.
 
Art. 5.
Procedure per la verifica dei requisiti per il prericonoscimento
dei gruppi di produttori
1. Le regioni e le province autonome, all'atto della ricezione della domanda da parte dei gruppi di produttori, che intendono ottenere il prericonoscimento ai sensi dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, accertano il possesso dei requisiti richiesti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, ivi compresi i parametri minimi, pari al 50% di quelli indicati per il riconoscimento delle OP, unitamente alla conformita' del piano di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 478/97.
2. Per gli accertamenti relativi al prericonoscimento dei GP, si applicano le procedure di cui all'art. 3.
3. Le regioni e le province autonome informano, entro trenta giorni, il Ministero delle politiche agricole e forestali dell'avvenuto prericonoscimento dei GP.
 
Art. 6.
Verifica del funzionamento delle organizzazioni di produttori
e delle associazioni di organizzazioni di produttori
1. Ai fini del presente decreto, le regioni e le province autonome verificano il funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni mediante verifiche ispettive in loco, da effettuarsi almeno ogni due anni, nonche' attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a:
a) bilanci preventivi;
b) bilanci consuntivi redatti conformemente al decreto legislativo n. 137/1991;
c) catastini;
d) principali deliberazioni degli organi sociali;
e) resoconti sull'attivita' svolta.
Tale documentazione e' fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle regioni e dalle province autonome competenti.
2. Le OP, oltre alla documentazione di cui al comma 1, mettono a disposizione delle autorita' nazionali competenti i documenti relativi alla produzione prevista, conferita e acquistata, distinta per tipologia e quantita', e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantita', valore e destinazione, comunicando alle regioni e alle province autonome competenti, con cadenza almeno annuale, tramite il sistema informativo di cui all'art. 3, le variazioni intervenute nella compagine sociale e nelle superfici produttive.
3. Le verifiche sulla documentazione di cui ai commi 1 e 2, hanno in particolare lo scopo di accertare:
a) permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento;
b) esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attivita' delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli;
c) utilizzo dei finanziamenti pubblici, di cui al regolamento (CE) n. 2200/96;
d) validita' dell'azione svolta ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
e) regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita e a quella commercializzata.
4. Nell'ambito della verifica, di cui alla lettera a) del comma 3, il valore della produzione da prendere in considerazione e' quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti conferiti dai propri soci, desunta dalla fatturazione della OP.
5. Gli accertamenti in loco sulla consistenza delle superfici, finalizzati, in particolare, alla verifica del valore della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% del valore della produzione. La percentuale dei produttori interessati ai controlli e' stabilita dalle regioni e dalle province autonome, tenuto conto delle situazioni locali.
6. Gli accertamenti relativi all'anagrafe dei produttori, ai riferimenti catastali dei terreni ed alle eventuali adesioni di produttori a due o piu' OP, sono seguiti attraverso il programma informatico di cui all'art. 3.
7. Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in regioni diverse da quella dove ha sede l'OP, sono svolte dalle regioni competenti per territorio, su richiesta della regione capofila, secondo la procedura di cui all'art. 3, comma 7.
8. Le regioni e le province autonome verificano il corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici da parte delle OP, anche ai fini di una eventuale revoca del riconoscimento, comunicando l'esito dei controlli e gli eventuali provvedimenti adottati al Ministero.
9. Le AOP sono soggette alle verifiche, di cui ai commi 1, 2 e 3, controllo in relazione all'attivita' svolta in applicazione dell'art. 40, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esse possono elaborare, coordinare e gestire direttamente programmi comuni di commercializzazione, provvedendo anche alla fatturazione del prodotto.
 
Art. 7.
1. Fermo restando il parametro di cui all'art. 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, le regioni e le province autonome possono autorizzare le OP a consentire, nell'ambito della commercializzazione diretta di cui al punto 4 dell'art. 6, la fatturazione ai propri soci quando ricorre una documentata azione di concentrazione dell'offerta e di politica unitaria di vendita, purche' sia rispettata la fatturazione del parametro minimo di commercializzazione necessario per il riconoscimento.
2. In caso di fatturazione delegata, di cui al comma 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli associati alle OP sono organizzati in forme societarie che gia' esercitano un'efficace concentrazione di prodotto e di valorizzazione dell'offerta;
b) e' costituito un ufficio commerciale presso la struttura principale della OP;
c) qualora l'attivita' di commercializzazione viene svolta presso le sedi degli associati, il personale eventualmente non dipendente dall'OP, per agire in nome e per conto della OP medesima, e' da questa appositamente delegato;
d) ogni operazione di vendita e' acquisita agli atti dell'ufficio commerciale dell'organizzazione dei produttori;
e) le transazioni risultano da ogni singola conferma di vendita;
f) le fatture di vendita sono registrate ed il loro importo iscritto nel volume di affari del bilancio ufficiale delle OP, tra i conti d'ordine;
g) la contrattazione e le condizioni di vendita sono definite dall'ufficio commerciale delle organizzazioni dei produttori.
3. Le fasi della programmazione della produzione e delle vendite sono di esclusiva competenza delle organizzazioni dei produttori che in caso promuovano la costituzione di societa' di commercializzazione e trasformazione, ne sono soci di maggioranza.
 
Art. 8. Verifiche relative all'istituzione del fondo di esercizio previsto dall'art. 15 del regolamento n. 2200/96 ed alla realizzazione dei
programmi operativi e dei piani di prericonoscimento
1. Le regioni e le province autonome cui sono presentati i programmi operativi delle OP ed i piani di riconoscimento, al fine di garantire il rispetto delle condizioni fissate per la concessione dei relativi aiuti, effettuano i controlli in coerenza con quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96, dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 478/97 e dall'art. 14 del regolamento CE n. 609/01.
2. Le AOP, conformemente a quanto previsto dall'art. 40, comma 3, lettera a), della legge n. 128/1998 e dall'art. 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 609/01, possono elaborare, presentare e attuare i programmi operativi, per conto delle OP aderenti, ovvero presentare programmi operativi parziali per coordinare ed attuare azioni comuni o collettive, tra cui i ritiri dal mercato, dei programmi operativi presentati singolarmente dalle OP aderenti; la delega delle OP alla AOP di appartenenza, di parte del programma operativo, e' presentata o contestualmente al piano operativo stesso o in occasione delle eventuali modifiche annuali riferite all'annualita' successiva, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 609/01. Per le AOP delegate ad attuare, in tutto o in parte, il programma operativo, valgono le stesse regole stabilite per le OP in merito alla tenuta del conto corrente dedicato. Per la loro attivita' nella gestione dei programmi operativi e dei ritiri dal mercato, le AOP sono soggette ai controlli ed alle sanzioni previste per le OP.
3. La rendicontazione delle spese relative ai programmi operativi e' accompagnata da una dichiarazione di responsabilita', rilasciata dal legale rappresentante dell'OP o dell'AOP.
4. Nel corso dell'esecuzione del programma operativo o del piano d'azione, le regioni e le province autonome competenti dispongono i necessari accertamenti in loco per la verifica della rispondenza tra le azioni realizzate ed il programma approvato.
5. Entro il 30 aprile di ogni anno le regioni e le province autonome comunicano al Ministero l'andamento e gli esiti delle verifiche effettuate, anche al fine di accertare, a livello nazionale, il rispetto del quantitativo minimo di controlli imposto dal regolamento comunitario.
6. Gli accertamenti sulla corretta istituzione e utilizzazione del fondo di esercizio verificano che il fondo medesimo sia alimentato con contributi dei soci delle OP, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 609/01, art. 3, punto 2, versati direttamente o trattenuti sulla liquidazione del prodotto nel corso dell'anno di riferimento.
7. Gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento verificano il rispetto del programma di progressivo adeguamento ai parametri necessari al riconoscimento di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 2200/96; qualora i risultati di un gruppo di produttori al termine della prima, seconda, terza e quarta annualita' di riferimento evidenzino uno scostamento rispettivamente del 30%, 20%, 10% e 10% inferiore agli obiettivi, stabiliti in termini di soci e valore della produzione commercializzata, le regioni e le province autonome, fatte salve le cause di forza maggiore o condizioni eccezionali, procedono alla revoca del prericonoscimento.
9. Le regioni e le province autonome competenti, qualora rilevino, in sede di controllo, l'esistenza di somme indebitamente percepite, ne danno comunicazione all'organismo pagatore per il relativo recupero.
 
Art. 9.
Disposizioni generali
1. Al fine di espletare le proprie funzioni di autorita' responsabile dei controlli, il Ministero puo' effettuare, previo accordo con le regioni e le province autonome interessate e in collaborazione con le medesime gli accertamenti ritenuti necessari per la verifica della corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale e delle modalita' di controllo.
2. Per l'espletamento dei controlli richiamati nel presente provvedimento, le regioni e le province autonome si attengono a specifiche procedure nazionali e regionali.
3. I riconoscimenti effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano validi; per le OP con iter di riconoscimento in corso all'entrata in vigore del presente decreto, il riconoscimento e' portato a termine dalla regione che ne ha iniziato la procedura.
4. Salvo il verificarsi di eventi eccezionali, in caso di OP con soci in piu' regioni o province, la realizzazione, per due anni consecutivi, della produzione che allo stato fresco concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata in una regione diversa dalla capofila che ha operato il riconoscimento, comporta il passaggio delle specifiche competenze, senza conseguenza sul riconoscimento dell'OP; la regione che subentra in tali competenze, accertata la regolarita' delle procedure, iscrive l'OP nel proprio elenco regionale.
5. I dati acquisiti con il programma informatico di cui all'art. 3, comma 2, sono gli unici validi per tutte le attivita' dell'OP connesse all'organizzazione comune di mercato del settore dei prodotti ortofrutticoli.
6. Le revoche relative ai riconoscimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 restano di competenza del Ministero.
7. Il Ministero provvede all'istituzione di un elenco nazionale delle OP, della AOP e dei GP.
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 11 luglio 2002
Il Ministro: Alemanno
 
Allegato Regioni e province autonome ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 16, comma 1, lettera b) della legge del 5 febbraio 1999, n. 25, per le quali, ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di produttori previste dal regolamento CE n. 2200/96, si applicano i parametri indicati negli allegati 1 e 2 al regolamento CE n. 412/97.
- Piemonte;
- Lombardia;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Veneto;
- Liguria;
- Toscana;
- Marche;
- Umbria;
- Lazio;
- Abruzzo;
- Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.
 
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