Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 ottobre 2002
Designazione dell'autorita' pubblica "AQA - Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura" ad effettuare i controlli sulla specialita' tradizionale garantita "Mozzarella" registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 14 concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998 con il quale e' stata iscritta nell'Albo delle attestazioni di specificita' di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92 la denominazione "Mozzarella";
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita';
Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999 che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Vista la nota del 27 giugno 2002, n. 4778/2002/c41 del Servizio vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della provincia autonoma di Trento mediante la quale e' stata segnalata per l'effettuazione dei controlli sulla S.T.G. "Mozzarella" nell'ambito territoriale di competenza, l'Autorita' pubblica "AQA - Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura";
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati e le designazioni delle Autorita' pubbliche di cui all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la attestazione di specificita' protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001 relativo alla "Approvazione del piano di controllo e del prospetto tariffario relativi alla S.T.G. "Mozzarella ", registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92;
Considerato che, in data 9 settembre 2002, "AQA - Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura" ha trasmesso, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 2001 un piano di controllo ed un piano tariffario conformi agli allegati 1 e 2 del suddetto decreto che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di designazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1.
1. L'Autorita' pubblica "AQA - Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura", con sede in via E. Mach n. 1 - 38010 S. Michele a/Adige, e' designata, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. "Mozzarella" registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998.
2. L'ambito di efficacia della designazione di cui al comma precedente e' limitato al territorio della provincia autonoma di Trento.
 
Art. 2.
1. La designazione di cui all'art. 1 non pregiudica la facolta' da parte di soggetti richiedenti l'utilizzo della attestazione di specificita' "Mozzarella" in siti produttivi ubicati nel territorio della provincia autonoma di Trento, di richiedere l'assoggettamento al controllo di organismi privati iscritti nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 che abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale al controllo della attestazione di specificita' "Mozzarella".
 
Art. 3.
1. La designazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'Autorita' pubblica "AQA - Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora non risulti piu' in possesso dei requisiti indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni.
 
Art. 4.
1. L'Autorita' pubblica "AQA - Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura", non puo' modificare le procedure di controllo ed il piano tariffario cosi' come presentati ed esaminati, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata.
 
Art. 5.
1. L'Autorita' pubblica "AQA - Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura" dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la S.T.G. "Mozzarella" venga apposta la dicitura "Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92".
 
Art. 6.
1. La designazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 3 ed e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' della stessa, l'Autorita' pubblica "AQA - Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura" e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 7.
1. L'Autorita' pubblica "AQA - Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura" comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della S.T.G. "Mozzarella" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 8.
1. L'Autorita' pubblica "AQA - Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione ovvero, nei casi di urgenza, a ratifica da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della S.T.G. "Mozzarella" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla provincia autonoma di Trento.
Roma, 23 ottobre 2002
Il direttore generale reggente: Abate
 
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