IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1982 recante le norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1987 in materia di estintori d'incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1990 recante la sostituzione del decreto ministeriale 16 gennaio 1987 concernente: estintori di incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985 e del decreto 14 gennaio 1988 recante: Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 concernente: norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 3, relativi alla commercializzazione degli estintori da parte di soggetti diversi dall'intestatario dell'approvazione di tipo; Preso atto che sullo schema di decreto di modifica al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, e successive modifiche ed integrazioni, di recepimento della norma EN3 sugli estintori da incendio, la Commissione europea a seguito della procedura di informazione ha espresso un parere circostanziato in base a cui si rende necessario esperire, per alcuni aspetti, un supplemento di istruttoria tecnica; Ritenuto opportuno, sulla base del parere della Commissione e nelle more dell'adozione del decreto di recepimento della norma EN3, agrogare immediatamente le disposizioni in materia di procedure tecnico-amministrative di autorizzazione alla commercializzazione degli estintori da incendio che, ai sensi dell'art. 28 del Trattato di Roma, possono costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci; Decreta: Art. 1. Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 12 novembre 1990 sono abrogati. Restano ferme le disposizioni del decreto ministeriale 20 dicembre 1982. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 21 ottobre 2002 Il Ministro: Pisanu |