Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2002 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2002 |
Modifica del provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000, in materia di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. |
|
|
IL GOVERNATORE della Banca d'Italia Visto l'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000 in materia di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in particolare l'art. 6; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera g); Visto il provvedimento Banca d'Italia 22 ottobre 2002 emanato in attuazione degli articoli 68, 69 e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in particolare l'art. 5, comma 2; Considerata l'esigenza di modificare il provvedimento emanato ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alla strutturale concentrazione dei rischi che si realizza in capo alle controparti centrali; Considerata la necessita' di stabilire modalita' comuni di adesione ai servizi di liquidazione per i soggetti italiani ed esteri che gestiscono nelle medesime forme sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari; D'intesa con la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa; Dispone: 1. Il provvedimento 8 settembre 2000 in materia di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue. Nel preambolo e' aggiunto il seguente periodo: "Considerata la strutturale concentrazione dei rischi che si realizza in capo alle controparti centrali e la conseguente esigenza di acquisire tempestivamente dati e notizie sull'attivita' da queste svolta per assicurare l'efficacia dell'azione di vigilanza sui servizi di liquidazione;". Sono aggiunte le lettere h) e i) all'art. 1: "h) "attivita' di controparte centrale : l'attivita' svolta dal soggetto che nella gestione di un sistema di compensazione e garanzia di strumenti finanziari si interpone tra i partecipanti diretti al sistema stesso, fungendo da controparte esclusiva riguardo ai loro ordini di trasferimento; i) "operazioni : i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari.". E' aggiunto il comma 5 dell'art. 6: "I partecipanti ai servizi di liquidazione non possono regolare operazioni per conto dei soggetti che, nella gestione dei sistemi di cui al comma 1, lettera f), e comma 2, lettere b) e c), del presente articolo, svolgono attivita' di controparte centrale.". 2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 22 ottobre 2002 Il Governatore: Fazio |
|
|
|