Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2002 (vai al sommario)
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
DECRETO 3 ottobre 2002
Regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e delle borse di studio.

IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ed in particolare l'art. 13;
Vista la deliberazione n. 5/b, adottata dal consiglio di amministrazione in data 3 luglio 2002, relativa all'adozione del regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e delle borse di studio;
Visto il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, reso in data 19 luglio 2002;
Considerato che e' decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione del regolamento senza che il Ministro della salute abbia formulato osservazioni in merito;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, il suddetto regolamento deve intendersi approvato;
E m a n a l'unito regolamento sulle modalita' di reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e delle borse di studio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2002
Il presidente: Garaci
 
Allegato REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E SULLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE BORSE DI STUDIO.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita', in conformita' ai principi generali stabiliti dagli articoli 35 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, nonche' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70.
2. L'assunzione del personale di ruolo dell'Istituto superiore di sanita', con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, avviene:
a) tramite concorso pubblico, per titoli ed esami;
b) tramite concorso pubblico, per titoli;
c) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente, per i profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
3. Il personale dell'Istituto superiore di sanita' e' assunto, inoltre, nei casi e nei limiti percentuali previsti dalla normativa, con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, mediante procedure selettive pubbliche, volte all'accertamento della professionalita' richiesta.
4. Per lo svolgimento di programmi di ricerca ovvero per attivita' di supporto tecnico nell'ambito dei predetti programmi e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse, e' possibile procedere direttamente all'assunzione, con contratto a tempo determinato, della durata massima di cinque anni, di personale tecnico-scientifico, di elevato livello di competenza ed esperienza, ovvero altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera.
5. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324.
6. Il presente regolamento disciplina altresi', in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, le modalita' di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca, di progetti, accordi e convenzioni, nonche' le modalita' di conferimento degli incarichi ad esperti di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70.
7. Il presente regolamento disciplina, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2001, le modalita' di conferimento delle borse di studio.
Art. 2.
Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa generale vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto attiene alle assunzioni obbligatorie da parte dell'Istituto superiore di sanita' dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, trovano applicazione il secondo comma dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333.
Capo II
CONCORSI PUBBLICI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Titolo I
NORME COMUNI ALLE DIVERSE PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 3.
Programmazione delle assunzioni
1. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, i concorsi pubblici sono programmati sulla base del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.
2. I concorsi sono indetti con cadenza annuale. I relativi bandi sono emanati entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. Per casi di particolare e comprovata urgenza, il consiglio di amministrazione puo' autorizzare l'indizione di singoli concorsi anche senza l'osservanza del termine fissato dal precedente comma.
Art. 4.
Bandi di concorso
1. I bandi dei concorsi sono definiti sulla base di schemi-tipo, articolati per i diversi profili e livelli del personale.
2. Il bando specifica il numero dei posti a concorso, il profilo professionale, il livello, l'area scientifica-disciplinare o l'area tecnologica ovvero la struttura tecnico-amministrativa interessata ed indica, nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa e di quelli fissati dal presente regolamento, i requisiti di ammissione, i titoli valutabili, le prove da sostenere, i punteggi minimi per il superamento di ciascuna prova, con l'individuazione della tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche o tecnico-amministrative richieste, il livello richiesto di conoscenza di una lingua straniera, il grado di capacita' di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
3. Il bando indica altresi' il termine e le modalita' di presentazione delle domande; l'avviso relativo alla determinazione del diario delle prove, la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio, nonche' i termini e le modalita' della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformita' alle normative vigenti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve infine garantire, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
4. Per il personale dei livelli dal IV al IX, con esclusione del profilo di CTER, le materie d'esame sono individuate, nel rispetto della normativa vigente e dei principi del presente regolamento, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, in sede di elaborazione dei piani di assunzioni del personale medesimo.
5. Per il personale appartenente ai profili di ricercatore, tecnologo e CTER, le materie d'esame sono individuate, nel rispetto della normativa vigente e dei principi del presente regolamento, dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, in sede di determinazione delle aree scientifico-disciplinari e delle aree tecnologiche.
6. I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 5.
Titoli di merito
1. Il piano triennale di fabbisogno del personale determina, per ciascun profilo professionale, le categorie dei titoli di merito valutabili ed i punteggi massimi complessivamente attribuibili ai titoli.
2. Il piano triennale stabilisce altresi' il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria ed il punteggio massimo attribuibile singolarmente ad ogni titolo, secondo criteri che garantiscano uniformita' di valutazione per concorsi relativi a medesimi profili professionali.
3. L'indicazione dei predetti punteggi massimi deve essere riportata nel bando.
4. Nei concorsi, per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa determinazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
5. Nei casi di cui al comma precedente, il risultato della valutazione dei titoli viene comunicato agli interessati prima dello svolgimento della prova orale.
Art. 6.
Svolgimento dei concorsi
1. I concorsi sono svolti presso la sede dell'Istituto o presso altra idonea struttura.
2. Per ogni concorso e' nominato un responsabile del procedimento, esterno alla commissione, nominato dal direttore generale, con il compito di garantire e accertare la regolarita' formale e il rispetto del termine del procedimento stesso.
3. Le procedure concorsuali devono concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte ovvero, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione.
4. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, nonche' per l'accertamento della capacita' di utilizzazione delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche possono essere nominati, quali membri aggiunti della commissione, professori od esperti delle corrispondenti discipline linguistiche o informatiche.
Art. 7.
Assunzione dei vincitori
1. L'assunzione avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro tra coloro che sono risultati vincitori del relativo concorso ed il direttore generale.
2. Il rapporto di lavoro e' disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dai contratti individuali e collettivi di lavoro.
Titolo II
CONCORSI PER AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI E PER AREE TECNOLOGICHE
Art. 8.
Norme generali
1. Il personale appartenente ai diversi livelli del profilo di ricercatore viene assunto attraverso concorsi pubblici distinti per aree scientifico-disciplinari.
2. Le diverse aree scientifico-disciplinari di cui al comma 1 sono determinate, su proposta del presidente, con deliberazione del consiglio di amministrazione. Per ciascuna area sono individuate le aree scientifico-disciplinari affini e le materie d'esame. Le aree sono sottoposte a revisione periodica.
3. Il personale appartenente ai diversi livelli del profilo di tecnologo viene assunto attraverso concorsi pubblici distinti per aree tecnologiche.
4. Le diverse aree tecnologiche sono determinate, su proposta del Presidente, con deliberazione del consiglio di amministrazione. Per ciascuna area sono individuate le aree tecnologiche affini e le materie d'esame. Le aree sono sottoposte a revisione periodica.
Art. 9. Commissioni per dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori
1. Le commissioni per l'assunzione del personale appartenente ai diversi livelli del profilo di ricercatore sono nominate con decreto del Presidente.
2. Dette commissioni sono composte da tre membri:
a) un professore universitario ordinario ovvero un dirigente di ricerca di altro ente pubblico, con funzioni di presidente;
b) due componenti, di cui almeno uno interno, scelti tra i professori universitari ordinari o associati ovvero tra i dirigenti di ricerca, i primi ricercatori e i ricercatori dell'Istituto o di enti pubblici, in relazione al livello del profilo messo a concorso ovvero tra gli esperti stranieri di pari livello.
3. Il segretario delle commissioni e' scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto.
4. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina delle commissioni di cui hanno fatto parte.
Art. 10.
Commissioni per dirigenti tecnologi, primi tecnologi e tecnologi
1. Le commissioni per l'assunzione del personale appartenente ai diversi livelli del profilo di tecnologo sono nominate con decreto del presidente.
2. Dette commissioni sono composte da tre membri:
a) un professore universitario ordinario ovvero un dirigente tecnologo di altro ente pubblico, con funzioni di Presidente;
b) due componenti, di cui almeno uno interno, scelti tra i professori universitari ordinari o associati ovvero tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi, tra i primi ricercatori e i primi tecnologi, i ricercatori e i tecnologi, in relazione al livello del profilo messo a concorso, dell'istituto o di enti pubblici, ovvero tra gli esperti stranieri di pari livello.
3. Il segretario delle commissioni e' scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto.
4. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina delle commissioni di cui hanno fatto parte.
Art. 11.
Concorso a dirigente di ricerca
1. L'accesso al profilo di dirigente di ricerca avviene mediante concorso pubblico nazionale per titoli.
2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3. La commissione forma la graduatoria sulla base dei curricula e dei titoli scientifici presentati dai candidati.
4. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria di merito, il candidato deve riportare nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente; l'indicazione del punteggio minimo necessario per l'inclusione nella graduatoria di merito deve essere riportata nel bando di concorso.
Art. 12.
Concorso a primo ricercatore
1. L'accesso al profilo di primo ricercatore avviene mediante concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame.
2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
3. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
4. L'esame consiste in una prova orale.
5. La prova orale consiste in un colloquio tendente ad accertare le capacita' professionali del candidato, in relazione alle attivita' proprie dello specifico profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati. In particolare, avuto riguardo all'area scientifico-disciplinare per la quale e' indetto il concorso, il colloquio verte sugli argomenti espressamente indicati nel bando ed ha per oggetto i compiti propri del profilo professionale a concorso; il colloquio deve altresi' accertare il grado di conoscenza della lingua straniera parlata e scritta e della relativa terminologia scientifica, nonche' la capacita' di utilizzazione delle apparecchiature scientifiche inerenti l'area scientifico-disciplinare e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
6. Ai fini del superamento del colloquio il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente; l'indicazione del punteggio minimo necessario per il superamento della prova deve essere riportata nel bando di concorso.
Art. 13.
Concorso a ricercatore
1. L'accesso al profilo di ricercatore avviene mediante concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami.
2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
3. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
4. Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale.
5. La prova scritta consiste nella redazione di un elaborato su argomenti proposti dalla commissione esaminatrice, relativi alle materie indicate nel bando, concernenti l'area scientifico-disciplinare per la quale viene indetto il concorso.
6. La prova orale consiste in un colloquio; il colloquio verte sugli stessi argomenti indicati nel bando per la prova scritta e tende all'accertamento delle capacita' professionali del candidato in relazione alle attivita' proprie dello specifico profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati. Il colloquio deve anche accertare il grado di conoscenza della lingua straniera parlata e scritta e della relativa terminologia scientifica, nonche' la capacita' di utilizzazione delle apparecchiature scientifiche inerenti l'area scientifico-disciplinare e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
7. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente. L'indicazione dei punteggi minimi per il superamento di ciascuna prova deve essere riportato nel bando.
Art. 14.
Concorso a dirigente tecnologo
1. L'accesso al profilo di dirigente tecnologo avviene mediante concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame.
2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
3. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
4. L'esame consiste in una prova orale.
5. La prova orale consiste in un colloquio tendente all'accertamento delle capacita' professionali del candidato, in relazione alle attivita' proprie dello specifico profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati. In particolare, avuto riguardo all'area tecnologica per la quale e' indetto il concorso, il colloquio verte sugli argomenti espressamente indicati nel bando e deve altresi' avere ad oggetto i compiti, ivi compresi quelli organizzativi, inerenti le finzioni da conferire.
6. Il colloquio deve inoltre accertare il grado di conoscenza della lingua straniera parlata e scritta, nonche' la capacita' di utilizzare le apparecchiature scientifiche inerenti l'area tecnologica e le applicazioni informatiche piu' diffuse.
7. Ai fini del superamento del colloquio il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente; l'indicazione del punteggio minimo necessario per il superamento del colloquio deve essere riportata nel bando di concorso.
Art. 15.
Concorso a primo tecnologo
1. L'accesso al profilo di primo tecnologo avviene mediante concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame.
2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
3. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
4. L'esame consiste in una prova orale.
5. La prova orale consiste in un colloquio tendente all'accertamento delle capacita' professionali del candidato, in relazione alle attivita' proprie dello specifico profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, professionali e di servizio presentati. In particolare, avuto riguardo all'area tecnologica per la quale e' indetto il concorso, il colloquio verte sugli argomenti espressamente indicati nel bando e deve altresi' avere ad oggetto i compiti propri del profilo professionale.
6. Il colloquio deve anche accertare il grado di conoscenza della lingua straniera parlata e scritta, nonche' la capacita' di utilizzo delle apparecchiature scientifiche inerenti l'area tecnologica ed applicazioni informatiche piu' diffuse.
7. Ai fini del superamento del colloquio il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente; l'indicazione del punteggio minimo necessario al superamento del colloquio deve risultare dal bando di concorso.
Art. 16.
Concorso a tecnologo
1. L'accesso al profilo di tecnologo avviene mediante concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami.
2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
3. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
4. Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale.
5. La prova scritta consiste nella redazione di una dissertazione su argomenti proposti dalla commissione esaminatrice, relativi alle materie indicate nel bando, concernenti l'area tecnologica per la quale viene indetto il concorso.
6. La prova orale consiste in un colloquio avente per oggetto gli stessi argomenti indicati nel bando per la prova scritta e tendente all'accertamento delle capacita' professionali del candidato, in relazione alle attivita' proprie dello specifico profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, professionali e di servizio presentati; il colloquio deve accertare altresi' il grado di conoscenza della lingua straniera parlata e scritta, nonche' la capacita' di utilizzare le apparecchiature scientifiche inerenti l'area tecnologica e le applicazioni informatiche piu' diffuse.
8. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente, l'indicazione del punteggio minimo necessario per il superamento di ciascuna prova deve risultare dal bando.
Titolo III
CONCORSI PUBBLICI PER IL SETTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Art. 17.
Concorsi a collaboratore tecnico
1. L'accesso al profilo di collaboratore tecnico avviene mediante concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami.
2. L'accesso puo' avvenire al livello iniziale del profilo di CTER, nonche', nei limiti percentuali fissati dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, al livello apicale del medesimo profilo.
3. Le commissioni dei concorsi per CTER sono nominate con decreto del Presidente e sono composte da:
a) un professore universitario, ovvero un dirigente tecnologo o di ricerca di altro ente pubblico, con funzioni di presidente;
b) da due componenti, di cui almeno uno interno, scelti tra i primi tecnologi e i tecnologi o tra i primi ricercatori e i ricercatori dell'Istituto o di enti pubblici, esperti nelle materie d'esame.
4. Il segretario delle commissioni e' scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto.
5. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina della commissione di cui hanno fatto parte.
Art. 18.
Concorsi a CTER: prove d'esame
1. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti, i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3. Le prove d'esame consistono in una prova scritta, ovvero in una serie di quesiti a risposta sintetica, in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.
4. La prova scritta consiste nella redazione di un elaborato sugli argomenti proposti dalla commissione esaminatrice, relativi alle materie indicate dal bando, concernenti l'attivita' svolta dalle strutture per le quali i posti sono messi a concorso.
5. Il bando di concorso puo' prevedere, in alternativa alla prova scritta, una serie di quesiti a risposta sintetica, concernenti le materie indicate nel bando.
6. La prova pratica o a contenuto teorico-pratico consiste nell'esecuzione di tecniche e nella illustrazione e applicazione di metodi di lavoro attinenti alle materie indicate nel bando, concernenti l'attivita' della struttura per la quale i posti sono messi a concorso; delle modalita' di esecuzione della prova pratica deve essere redatta dal candidato una sintetica relazione scritta.
7. La prova orale consiste in un colloquio che deve tendere ad accertare il grado di conoscenza delle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica, nonche' dell'ordinamento e dei compiti istituzionali dell'Istituto superiore di sanita'; deve altresi' tendere all'accertamento delle capacita' professionali del candidato in relazione alle attivita' proprie dello specifico profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati; il colloquio deve infine accertare il grado di conoscenza della lingua straniera scritta e parlata e della relativa terminologia scientifica, nonche' la capacita' di utilizzare le apparecchiature ed applicazioni informatiche piu' diffuse.
8. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente.
9. L'indicazione dei punteggi minimi per il superamento delle prove deve risultare dal bando.
Art. 19.
Concorsi per funzionario di amministrazione
1. L'accesso al profilo di funzionario di amministrazione avviene mediante concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.
2. L'accesso puo' avvenire al livello iniziale del profilo di funzionario di amministrazione, nonche', nei limiti percentuali fissati dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, al livello apicale del medesimo profilo.
3. Le commissioni di concorso per funzionari di amministrazione sono nominate con decreto del direttore generale e sono composte da:
a) un magistrato amministrativo e/o contabile o un avvocato dello Stato ovvero un dirigente di prima fascia del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato o da un dirigente di prima fascia di altro ente pubblico, con funzioni di Presidente;
b) due componenti, di cui almeno uno interno, scelti tra i dirigenti di seconda fascia dell'Istituto, delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
4. Il segretario e' scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto.
5. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina della commissione di cui hanno fatto parte.
Art. 20.
Concorsi a funzionario di amministrazione: prove d'esame
1. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed in una prova orale.
4. Le prove scritte, una delle quali puo' essere a contenuto teorico-pratico, vertono su argomenti di diritto amministrativo, contabilita' di Stato e su materie attinenti alla sfera di competenza dell'Istituto Superiore di Sanita'.
5. La prova orale consiste in un colloquio che tende ad accertare il grado di conoscenza delle materie oggetto delle prove scritte e delle eventuali altre materie espressamente indicate dal bando di concorso, nonche' ad accertare le capacita' professionali del candidato in relazione alle attivita' proprie dello specifico profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati; il colloquio deve anche accertare il grado di conoscenza della lingua straniera e la capacita' di utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche piu' diffuse.
6. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente.
7. L'indicazione dei punteggi minimi necessari per il superamento di ciascuna prova deve essere riportata nel bando di concorso.
Art. 21.
Concorso a collaboratore di amministrazione
1. L'accesso al livello iniziale del profilo di collaboratore di amministrazione avviene mediante concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami.
2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
3. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore generale, e' composta da un dirigente di prima fascia del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato o di altro ente pubblico, con funzioni di presidente, e da due componenti, di cui almeno uno interno, con profilo non inferiore a funzionario di amministrazione, scelti tra i dipendenti dell'Istituto superiore di sanita' e di enti pubblici, esperti nelle materie oggetto del concorso.
4. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina della commissione di cui hanno fatto parte.
5. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
6. Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale.
7. La prova scritta consiste nella redazione di un elaborato sulle materie indicate nel bando, attinenti alle attivita' proprie del profilo professionale a concorso.
8. Il bando di concorso puo' prevedere, in alternativa alla prova scritta, una serie di quesiti a risposta multipla da risolvere in un tempo predeterminato.
9. La prova pratica o a contenuto teorico-pratico consiste nella esecuzione di metodiche burocratiche o nella illustrazione ed applicazione di sistemi di lavoro attinenti alle attivita' proprie del profilo professionale a concorso, con riferimento alle materie indicate nel bando.
10. La prova orale consiste in un colloquio avente ad oggetto le stesse materie indicate nel bando per le prove scritte, nonche' tendente ad accertare le capacita' professionali del candidato in relazione alle attivita' proprie del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati; il colloquio deve altresi' accertare la conoscenza di una lingua straniera e la capacita' di utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche piu' diffuse.
11. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente.
12. L'indicazione dei punteggi minimi necessari per il superamento di ciascuna prova deve essere riportata nel bando di concorso.
Art. 22.
Commissioni per i concorsi ad operatore tecnico
1. L'accesso al livello iniziale del profilo di operatore tecnico avviene mediante concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.
2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore generale, e' composta da:
a) un dirigente tecnologo o un primo tecnologo ovvero da un dirigente di ricerca o da un primo ricercatore di altro ente pubblico con funzioni di presidente;
b) due componenti, di cui almeno uno interno, scelti tra i primi tecnologi e i tecnologi o tra i primi ricercatori e i ricercatori dell'Istituto o di ente pubblico.
3. Il segretario della Commissione e' scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto Superiore della Sanita'.
4. Le persone prescelte quali componenti di una commissione di concorso non possono, di norma, essere nominate membri di un'altra commissione prima che sia decorso un anno dalla nomina della commissione di cui hanno fatto parte.
Art. 23.
Operatore tecnico: prove d'esame
1. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3. Gli esami consistono in una prova pratica o a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale.
4. La prova pratica o a contenuto teorico-pratico consiste nell'esecuzione di metodiche strumentali o nella illustrazione ed applicazione di sistemi di lavoro attinenti alle attivita' proprie del profilo professionale a concorso, con riferimento alle materie indicate nel bando.
5. La prova orale consiste in un colloquio sulle stesse materie indicate nel bando per la prova pratica; la prova tende altresi' all'accertamento delle capacita' professionali del candidato in relazione alle attivita' proprie dello specifico profilo professionale cui il concorso si riferisce; il colloquio tende altresi' ad accertare la conoscenza di una lingua straniera e la capacita' di utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche piu' diffuse.
6. Ai fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve riportare un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio equivalente.
7. L'indicazione dei punteggi minimi per il superamento di ciascuna prova deve essere riportata nel bando di concorso.
Titolo IV
ASSUNZIONI DI PERSONALE APPARTENENTE AI PROFILI PROFESSIONALI PER
I QUALI E' RICHIESTO IL SOLO REQUISITO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO
Art. 24.
Assunzione di personale con profilo di operatore di amministrazione
1. L'accesso al profilo di operatore di amministrazione avviene mediante selezione per l'accertamento dell'idoneita', come previsto dalla vigente normativa disciplinante le assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni di personale appartenente ai profili professionali per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
2. La commissione incaricata dell'accertamento dell'idoneita' e' nominata con decreto del direttore generale ed e' composta da un dirigente di seconda fascia dell'istituto, con funzioni di presidente, e da due componenti, scelti tra i funzionari di amministrazione, IV livello professionale, dell'Istituto.
3. Il segretario della commissione e' scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto.
Art. 25.
Assunzione di personale con profilo di ausiliario tecnico
1. L'accesso al profilo di ausiliario tecnico avviene mediante selezione per l'accertamento dell'idoneita', come previsto dalla vigente normativa disciplinante le assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni di personale appartenente ai profili professionali per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
2. La commissione incaricata dell'accertamento dell'idoneita', nominata con decreto del direttore generale, e' composta da un dipendente dell'Istituto con profilo non inferiore a primo ricercatore, primo tecnologo o dirigente di seconda fascia, con funzioni di presidente, e da altri due dipendenti dell'Istituto, con profilo non inferiore a funzionario di amministrazione o collaboratore tecnico enti di ricerca. Il segretario e' scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto.
Art. 26. Assunzione di personale con profilo di ausiliario di amministrazione
1. L'accesso al profilo di ausiliario di amministrazione avviene mediante selezione per l'accertamento dell'idoneita', come previsto dalla vigente normativa disciplinante le assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni di personale appartenente ai profili professionali per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
2. La commissione incaricata dell'accertamento dell'idoneita', nominata con decreto del direttore generale, e' composta da un dipendente dell'Istituto con profilo non inferiore a dirigente di seconda fascia, con funzioni di presidente, e da altri due dipendenti dell'Istituto, con profilo non inferiore a funzionario di amministrazione. Il segretario e' scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto.
Capo III
ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
Art. 27.
Principi generali
1. L'Istituto superiore di sanita' puo' assumere, nei casi e nei limiti percentuali complessivamente previsti dalle norme legislative, ivi comprese le previsioni di cui all'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dalla contrattazione collettiva, personale con contratto a tempo determinato.
2. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati per far fronte alle esigenze di realizzazione dei programmi nazionali e internazionali di ricerca dell'Istituto o di programmi di ricerca affidati all'Istituto medesimo, mediante convenzione, da soggetti esterni, pubblici o privati, ovvero su indicazione di norme di legge o regolamentari.
3. L'Istituto puo' assumere a tempo determinato:
a) personale che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni pubbliche, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001, finalizzate ad accertare il possesso della professionalita' del profilo professionale per il quale si concorre;
b) personale tecnico-scientifico, di elevato livello di competenza, esperienza, ovvero altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera, per lo svolgimento di programmi di ricerca ovvero per attivita' di supporto tecnico nell'ambito dei programmi di ricerca, per l'intera durata degli stessi programmi, e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse.
4. Le selezioni vengono adeguatamente pubblicizzate, mediante pubblicazione per estratto del relativo bando nella Gazzetta Ufficiale; le modalita' di espletamento devono garantire l'imparzialita' dello svolgimento, l'adeguato accesso dall'esterno, l'economicita' e la celerita'.
5. Il bando di avvio della selezione specifica il profilo, il livello, l'area scientifico-disciplinare o l'area tecnologica ovvero la struttura tecnico-amministrativa di destinazione e definisce i requisiti di ammissione, i titoli valutabili, le prove da sostenere e i relativi punteggi, con l'indicazione della tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche o tecnico-amministrative richieste, nonche' il grado di conoscenza della lingua straniera e dell'utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche piu' diffuse richiesto.
6. Per le assunzioni a tempo determinato sono richiesti i medesimi requisiti valevoli per le assunzioni a tempo indeterminato nel corrispondente profilo.
7. Le modalita' di espletamento delle selezioni, ivi comprese le tipologie di prove selettive e le regole sulla composizione delle commissioni esaminatrici, sono stabilite in conformita' alla normativa generale ed alla disciplina dettata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca. In mancanza di specifica regolamentazione contrattuale, le modalita' di espletamento delle selezioni sono determinate, nel rispetto della normativa generale, dal consiglio di amministrazione, secondo criteri analoghi a quelli seguiti per il reclutamento a tempo indeterminato del corrispondente personale.
8. Le categorie di titoli di merito valutabili in tutte le selezioni pubbliche sono le medesime previste per le assunzioni a tempo indeterminato nel corrispondente profilo.
9. Il bando indica per ciascuna categoria di titoli il punteggio massimo attribuibile alla categoria stessa ed il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria, in analogia a quanto in proposito stabilito per i corrispondenti concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato.
10. La valutazione dei titoli e' effettuata prima dell'espletamento delle prove selettive.
Capo IV
INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE
Art. 28. Modalita' di conferimento degli incarichi temporanei di
collaborazione
1. Per esigenze connesse all'attuazione dei programmi di ricerca relativi a convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ovvero su indicazione di norme di legge o regolamentari, ed in mancanza di adeguate professionalita' interne, e' possibile procedere all'affidamento di incarichi temporanei di collaborazione per l'espletamento delle relative attivita'.
2. I soggetti cui affidare gli incarichi temporanei di collaborazione sono selezionati, per ciascun programma di ricerca, da commissioni di esperti, sulla base della valutazione comparativa dei requisiti di piu' elevata professionalita' posseduti dai candidati.
3. Le procedure amministrative per la selezione dei soggetti ai quali affidare gli incarichi di cui al primo comma sono adottate dall'ufficio amministrativo competente per materia.
4. L'atto di conferimento dell'incarico determina la durata, l'oggetto, il luogo di espletamento dell'incarico di collaborazione, la misura del compenso spettante e le modalita' di corresponsione dello stesso.
5. Le prestazioni connesse agli incarichi temporanei di collaborazione sono espletate senza vincolo di subordinazione e dipendenza dagli organi di gestione dell'Istituto.
6. Gli incarichi temporanei di collaborazione non comportano osservanza di orari di lavoro, ne' l'inserimento stabile all'interno della struttura operativa nella quale vengono svolte le attivita' relative al programma scientifico; detti incarichi possono essere svolti al di fuori della sede dell'Istituto; la durata dell'incarico di norma non potra' superare i due anni.
7. Per motivate esigenze, possono essere altresi' conferiti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, contratti d'opera per un periodo limitato.
Art. 29.
Modalita' di conferimento di incarichi temporanei ad esperti
1. Il conferimento di incarichi temporanei ad esperti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, e' disposto dal consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza delle particolari esigenze che ne determinano l'utilizzazione.
2. Deve in ogni caso trattarsi di esigenze connesse alle attivita' istituzionali dell'ente nel suo complesso ovvero a problematiche generali dell'amministrazione.
3. La proposta di conferimento degli incarichi temporanei ad esperti, adeguatamente motivata, e' formulata dal presidente, sulla base di apposito atto istruttorio del direttore generale, nel quale, accertata la mancanza all'interno dell'Istituto di adeguate professionalita' tecnico-scientifiche, vengono evidenziati, in relazione ai curricula sottoscritti dai candidati, i titoli e le esperienze professionali che suffragano le diverse candidature.
4. La delibera del consiglio di amministrazione, con la quale sono scelti i soggetti cui conferire gli incarichi temporanei di cui al presente articolo stabilisce, altresi', la durata, l'oggetto, il luogo di espletamento dell'incarico, la misura del compenso spettante, le modalita' di corresponsione dello stesso, nonche' l'obbligo, da parte dell'incaricato, di presentare apposita, specifica relazione conclusiva.
Capo V
BORSE DI STUDIO
Art. 30.
Borse di studio e assegni di ricerca
1. L'Istituto superiore di sanita' eroga borse di studio e assegni di ricerca per il personale laureato.
2. Ogni Dipartimento provvede, con le risorse del proprio bilancio, alla concessione di borse di studio e assegni di ricerca, previo parere del comitato scientifico, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2001;
3. Il consiglio di amministrazione puo', sentito il comitato scientifico, deliberare ulteriori programmi di attivazione di borse di studio e assegni di ricerca nell'interesse generale dell'Istituto superiore di sanita' o di programmi di ricerca non necessariamente affidati ai dipartimenti.
4. Le borse di studio e gli assegni di ricerca sono concessi a cittadini italiani, comunitari e stranieri, in possesso di laurea o di dottorato di ricerca o titolo equivalente, italiano o straniero.
5. Le tipologie delle borse di studio e degli assegni di ricerca, la loro durata, il loro eventuale rinnovo, nonche' i requisiti e le procedure selettive per la concessione sono disciplinati con delibera del consiglio di amministrazione.
6. Al fine di favorire la formazione di personale altamente specializzato in programmi di intervento e di ricerca mirati alla lotta ed alla prevenzione delle principali patologie, l'Istituto superiore di sanita' puo' concedere borse di studio all'estero.
7. Possono fruire della borsa di studio all'estero, cumulando l'importo con la retribuzione, anche coloro che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche, compresi i dipendenti dell'Istituto superiore di sanita', o enti pubblici o privati e a condizione che gli interessati siano autorizzati dall'amministrazione o ente di appartenenza.
8. Le commissioni esaminatrici per le borse di studio e gli assegni di ricerca, nominate con decreto del presidente dell'Istituto, sono composte dal direttore del dipartimento o del servizio interessato, con funzioni di presidente, e da due dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi, esperti nella materia; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di amministrazione.
Art. 31.
Borse di dottorato di ricerca
1. L'Istituto superiore di sanita' puo' contribuire, con proprie borse, allo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca istituiti dalle universita' ai sensi dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
2. A tal fine l'Istituto superiore di sanita' stipula apposite convenzioni con le universita' che attivano i corsi di dottorato, nelle quali vengono regolamentati la partecipazione del personale di ricerca dell'Istituto ai collegi dei docenti dei dottorati, alle commissioni di accesso ai corsi, lo svolgimento presso le strutture di ricerca dell'Istituto di attivita' di ricerca finalizzate alla formazione dei dottorandi di ricerca.
3. Con apposite convenzioni o nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2, l'Istituto puo' promuovere attivita' di formazione post-dottorato, di formazione continua permanente e ricorrente, di formazione superiore non universitaria e di attivita' di promozione della conoscenza in tema di sanita' pubblica tra gli operatori sanitari, nella scuola e nella societa', anche mediante appropriate attivita' divulgative.
Art. 32. Aspettativa per motivi di studio e ricerca per il personale
dell'Istituto
1. Il personale tecnico dell'Istituto dei livelli dal primo al sesto, nonche' i dirigenti ed il personale amministrativo dei livelli dal quarto al settimo, puo' essere collocato in aspettativa, a domanda, oltre che per i motivi previsti dalle vigenti norme contrattuali, per motivi di studio e di ricerca, nell'interesse dell'Istituto.
2. Il collocamento in aspettativa per motivi di studio e ricerca viene disposto dal direttore generale, previa delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del titolare del dipartimento, del Centro nazionale o del servizio tecnico-scientifico, ovvero dai competenti dirigenti degli uffici dirigenziali generali, per il personale dei livelli dal quarto al settimo, assegnato ai predetti uffici.
3. La durata dell'aspettativa non puo' superare i due anni; per giustificati motivi il consiglio di amministrazione puo' deliberare la proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore a sei mesi. Il periodo complessivo dell'aspettativa per motivi di studio e ricerca non puo' superare i due anni e sei mesi in un decennio.
4. I dipendenti dell'Istituto, collocati in aspettativa per motivi di studio e ricerca nell'interesse dell'Istituto stesso, cumulano l'importo dell'eventuale borsa di studio o assegno di ricerca, erogato dall'ente ospitante, anche estero con la retribuzione in godimento, nei limiti fissati dalla normativa vigente in materia.
5. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di studio e ricerca di cui al presente articolo, e' computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 33.
Norma finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica la disciplina generale vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
 
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