Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 15 ottobre 2002 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione argoalimentare" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino". |
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visti i decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certficazione agroalimentare, con decreto 18 marzo 1999 e' stata prorogata fino al 29 ottobre 2002; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta "Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61366; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino"; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 marzo 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare" con sede in Napoli, via G. Porzio - centro direzionale isola G/1 con decreto 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino" registrata con il regolamento della commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia' prorogata con decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 ottobre 2002. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 marzo 1999. Roma, 15 ottobre 2002 Il direttore generale reggente: Abate |
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