IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento; Dispone: TITOLO PRIMO Procedura di rilascio della carta di attivazione 1. Definizioni. 1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende: a) per "decreto", il decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 concernente norme di attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, riguardante le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalita' di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche; b) per "provvedimento", il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 recante approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalita' di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche, nonche' delle modalita' di trasferimento alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000; c) per "commissione", la commissione istituita dall'art. 5 del decreto ministeriale del 23 marzo 1983, come integrata ai sensi del punto 10; d) per "sistema", un sistema di emissione di titoli di accesso quale definito al punto 1.1.1. del provvedimento; e) per "carta di attivazione", la carta di attivazione quale definita al punto 3.1. del provvedimento; f) per "apparecchiatura", un'apparecchiatura che, associata ad una o piu' carte di attivazione del medesimo titolare, realizza un sistema di emissione quale definito al punto 1.1.1. del provvedimento; g) per "terminale", un'apparecchiatura che utilizza componenti elettronici, senza capacita' elaborativa nell'ambito del sistema di cui fa parte, collegata direttamente o tramite linee di trasmissione dati all'unita' centrale del sistema, con il quale colloquia in tempo reale. 2. Campo di applicazione. 2.1. Il presente provvedimento si applica ai sistemi di emissione dei titoli di accesso previsti al punto 2.1. del provvedimento, integrato dall'allegato A. 3. Soggetti legittimati. 3.1. Sono legittimati a chiedere il rilascio della carta di attivazione coloro che intendono svolgere l'attivita' di emissione di titoli d'accesso mediante un sistema ubicato nel territorio nazionale, ancorche' provvisto di terminali allocati al di fuori del territorio nazionale, rispondente ai requisiti prescritti dal decreto, dal provvedimento e dal presente provvedimento. 4. Domanda di rilascio della carta di attivazione. 4.1. I soggetti legittimati ai sensi del punto 3 chiedono il rilascio della carta di attivazione con domanda inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata a mano direttamente all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, corredata della documentazione indicata al punto 6. 4.2. Copia della domanda di rilascio della carta di attivazione, unitamente alla richiesta di consegna della medesima carta e' presentata personalmente dal richiedente, esclusa ogni possibilita' di delega, presso l'ufficio territoriale SIAE competente in relazione all'ubicazione dell'unita' centrale del sistema. 5. Contenuto della domanda. 5.1. Il richiedente indica nella domanda: a) estremi e fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento personale; b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio per una tipologia di attivita' comprendente l'emissione di titoli di accesso e il numero di partita IVA. Le indicazioni anzidette non sono necessarie qualora il richiedente, che intende utilizzare il sistema soltanto per spettacoli e intrattenimenti da lui stesso organizzati, non rivesta la qualita' di imprenditore; c) i locali dove viene situato il sistema, con particolare riferimento all'allocazione dell'unita' centrale, del componente dove risiede il software fiscale, del log delle transazioni e delle carte di attivazione; d) le modalita' di emissione e/o di stampa del titolo di accesso; e) le modalita' di trasmissione dei riepiloghi. 5.2. Il richiedente nella domanda si impegna espressamente a: a) comunicare alla SIAE, mediante la funzione prevista al punto 1.7.5 dell'allegato A al presente provvedimento, gli organizzatori per conto dei quali effettua il servizio di emissione dei titoli di accesso prima dell'inizio dello svolgimento del servizio medesimo; b) comunicare immediatamente agli enti indicati nella lettera a) l'alterazione, il danneggiamento, la distruzione, il furto o lo smarrimento della carta di attivazione, del log delle transazioni, dell'apparecchiatura, allegando copia della denuncia presentata alle autorita' di pubblica sicurezza; c) non apportare varianti al sistema di emissione senza la previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate; d) utilizzare per ciascun sistema esclusivamente carte di attivazione rilasciate per il sistema stesso; e) assicurare il corretto funzionamento del sistema; f) produrre e trasmettere in conformita' al provvedimento i riepiloghi giornalieri e, comunque, quelli mensili, a meno che non sia stata data comunicazione dei periodi di inattivita'; g) utilizzare la firma digitale a bordo della carta di attivazione esclusivamente per gli usi disciplinati dal provvedimento. 6. Allegati alla domanda. 6.1. Alla domanda vanno allegati: a) la relazione descrittiva relativa alla costruzione dell'apparecchiatura, al funzionamento del sistema, ai dispositivi di sicurezza atti a garantirne la correttezza funzionale e alle interazioni tra i vari componenti hardware e software; b) la lista dei componenti hardware e software con il loro riferimento a una norma nazionale o internazionale oppure, in difetto, la descrizione delle loro caratteristiche essenziali; c) le fotografie del sistema montato e dei vari dispositivi componenti; d) il manuale operativo; e) il certificato, accompagnato da idonea relazione, rilasciato da istituti universitari o del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) con specifiche competenze nel settore, attestante la conformita' del sistema alle prescrizioni contenute nel decreto, nel provvedimento e nel presente provvedimento; f) indicazione degli eventuali altri dispositivi o applicativi, di cui gli apparecchi siano dotati per l'effettuazione di operazioni diverse; g) autocertificazione resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, attestante che i dispositivi e gli applicativi previsti alla lettera f) non interferiscono nello svolgimento delle funzioni del sistema e non ne inficiano il livello di garanzia fiscale. 7. Allegati alla domanda per apparecchiatura gia' ritenuta idonea. 7.1. La documentazione indicata al punto 6 puo' essere sostituita da autocertificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, attestante che l'apparecchiatura, alla quale associare la carta di attivazione di cui si chiede il rilascio, e' identica ad altra gia' ritenuta idonea dall'Agenzia delle entrate ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento. L'autocertificazione contiene l'indicazione degli estremi del provvedimento previsto al punto 9.2. o 21.1. 8. Lingua italiana. 8.1. La documentazione, compresa la domanda, ove redatte in lingua non ufficiale sono accompagnate da copie tradotte in lingua italiana. 9. Rilascio della carta di attivazione. 9.1. La commissione, vista la documentazione richiesta dal punto 6, integrata secondo i casi da relazione tecnico-funzionale della SIAE, effettua i riscontri necessari ai fini della rilevazione di idoneo sistema. 9.2. L'Agenzia delle entrate, su parere favorevole della commissione, riconosciuta l'idoneita' dell'apparecchiatura a realizzare, in associazione con la carta di attivazione, un sistema, rilevatane la sussistenza, autorizza il rilascio della carta di attivazione. 9.2.1. La carta di attivazione, di proprieta' dell'Agenzia delle entrate - alla quale va restituita in seguito a sua discrezionale richiesta dovuta anche ad impossibile, per qualsiasi motivo, utilizzazione della medesima - viene assegnata alla SIAE che, a sua volta, la consegna agli interessati conformemente al punto 5 del provvedimento. 9.3. Qualora la carta di attivazione sia richiesta per apparecchiatura identica ad altra gia' ritenuta idonea dall'Agenzia delle entrate ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento, la medesima e' rilasciata in via provvisoria con validita' trimestrale, prorogabile per una sola volta. 9.4. Il rilascio previsto al punto 9.3. viene ratificato solo a seguito dei controlli richiamati al punto 11 del decreto. 9.5. Detto rilascio perde efficacia a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di mancata ratifica, qualora i controlli previsti al punto 11 del decreto evidenzino l'inosservanza di una o piu' delle condizioni in base alle quali il rilascio stesso e' stato disposto. 10. Commissione. 10.1. La commissione istituita dall'art. 5 del decreto ministeriale del 23 marzo 1983 e' integrata nei suoi componenti, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da un rappresentante della SIAE. 10.1.1. Le funzioni vicarie del presidente sono assunte dal rappresentante piu' anziano in grado dell'Agenzia delle entrate. 11. Consegna della carta di attivazione da parte della SIAE. 11.1. La SIAE, ricevuta la carta di attivazione ai sensi del punto 9.2.1, provvede all'inizializzazione ed alla consegna della stessa, conformemente al punto 5 del provvedimento. 11.2. La SIAE, contestualmente alla prima carta di attivazione, consegna il libretto fiscale, previsto all'art. 8 del decreto predisposto per consentire anche le annotazioni relative alle carte di attivazione associate al sistema. 12. Ulteriori carte di attivazione. 12.1. Il titolare, per il medesimo sistema di emissione, puo' chiedere, ove necessario, ulteriori carte di attivazione che sono consegnate dalla SIAE, previa apposita domanda. 13. Varianti alle apparecchiature di sistemi gia' funzionanti. 13.1. Ogni variante che si intende apportare ai sistemi gia' funzionanti e' sottoposta a preventiva autorizzazione dell'Agenzia delle entrate, alla quale va inoltrata apposita domanda. 13.2. In tal caso la domanda puo' essere corredata di autocertificazione, resa ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e successive modifiche e integrazioni, relativa all'entita' delle varianti, allegando relazione descrittiva delle stesse, sia sotto il profilo tecnico che funzionale, munita di schemi, fotografie e tutto quanto valga ad illustrarne le esatte caratteristiche. 13.3. Qualora le varianti coinvolgano il funzionamento fiscale, l'Agenzia delle entrate, su parere della commissione, puo' disporre, in relazione all'entita' delle varianti medesime, l'applicazione delle prescrizioni contenute nei punti 4, 5 e 6. 14. Diritti amministrativi di procedura. 14.1. In fase di prima applicazione del presente provvedimento, rimangono a carico dell'Agenzia delle entrate e della SIAE gli oneri relativi alle procedure disciplinate ai titoli primo e secondo. 15. Controlli ai sensi dell'art. 11 del decreto. 15.1. I processi verbali di constatazione di violazioni, redatti a carico del titolare dagli organi preposti al controllo, sono dagli stessi inviati tempestivamente all'Agenzia delle entrate. 15.2. Il titolare interessato puo' presentare all'Agenzia delle entrate proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della consegna del processo verbale. 16. Mancato o irregolare funzionamento del sistema. 16.1. Il titolare, in ipotesi di mancato o irregolare funzionamento del sistema, ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto, blocca immediatamente il sistema medesimo, richiede l'intervento di manutenzione e annota sul libretto fiscale la data e l'ora della richiesta di intervento. 16.2. L'organizzatore, in ipotesi di mancato o irregolare funzionamento del sistema, ha la facolta', ferme restando le disposizioni contenute nei punti 11.5. e 11.6. del provvedimento, di emettere titoli di accesso manuali. 16.3. I titoli di accesso emessi manualmente hanno le seguenti caratteristiche: a) almeno due sezioni. Quando per fruire delle prestazioni contenute nel titolo di accesso si procede all'invalidazione tramite separazione del documento, il titolo di accesso e' costituito da tante sezioni quante sono le prestazioni e la sezione che resta al partecipante riporta le indicazioni prescritte alla lettera b); b) recano su ciascuna sezione: b.1) la numerazione progressiva e il contrassegno del concessionario previsto all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; b.2) l'identificativo della serie; b.3) la categoria di posto; b.4) il corrispettivo; b.5) il corrispettivo per gli eventuali diritti di prevendita; b.6) la dicitura "gratuito" ovvero "ridotto", per i titoli di accesso rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto; b.7) la dicitura "biglietto abbonamento", per i titoli di accesso rilasciati a fronte di abbonamenti a turno libero. 16.4. I titoli di accesso sono distinti in serie per categorie di posto e di corrispettivo, nonche' in caso di cessione gratuita o a prezzo ridotto. Il corrispettivo, ove non risulti prestampato, e' apposto prima del rilascio del titolo. 16.5. Due sezioni del titolo sono separate al momento dell'ingresso e sono conservate per tutta la durata della manifestazione, una dall'organizzatore e l'altra dallo spettatore. 16.6. La compilazione del modello conforme a quello riportato nell'allegato C1 del provvedimento avviene entro e non oltre il termine della manifestazione. 17. Sospensione e revoca della carta di attivazione. 17.1. L'Agenzia delle entrate, sentita la commissione, sospende o revoca la carta di attivazione quando non sono assicurati: a) il rispetto della garanzia fiscale; b) il rispetto delle specifiche funzionali; c) il rispetto delle prescrizioni di carattere tecnico e/o amministrativo della normativa vigente; d) la conformita' del sistema stesso a quello approvato; e) l'osservanza di uno degli obblighi previsti al punto 5.2. 17.2. L'Agenzia delle entrate, dispone l'eventuale ritiro della carta di attivazione a cura degli organi preposti al controllo, invitando contestualmente il titolare ad adeguare il sistema alle vigenti disposizioni. 17.3. L'Agenzia delle entrate, nei casi di anomalie di particolare gravita', revoca l'autorizzazione disponendo l'immediato ritiro della carta di attivazione a cura degli organi preposti al controllo, eventualmente assistiti dalla Guardia di finanza. TITOLO SECONDO Procedura per il riconoscimento di idoneita' di apparecchiature 18. Soggetti legittimati. 18.1. E' legittimato a chiedere il riconoscimento di idoneita' di una apparecchiatura a realizzare un sistema, ove associata ad una carta di attivazione, chiunque vi abbia interesse, a prescindere dalla sua qualita' di titolare. 19. Domanda per il riconoscimento di idoneita' di un'apparecchiatura. 19.1. I soggetti legittimati indicati al punto 18 inoltrano apposita domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata a mano direttamente all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, corredata della documentazione indicata al punto 6. 20. Contenuto della domanda. 20.1. Il richiedente indica nella domanda: a) estremi e fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento personale; b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio e il numero di partita IVA. 21. Riconoscimento di idoneita' di apparecchiatura. 21.1. L'Agenzia delle entrate, su parere favorevole della commissione, eventualmente integrata da relazione tecnico-funzionale della SIAE, riconosce l'idoneita' dell'apparecchiatura con apposito provvedimento. 21.1.1. La commissione esprime il proprio parere con apposita relazione redatta a seguito di: a) esame della documentazione presentata dal richiedente; b) esecuzione delle prove sperimentali e di tutti gli altri esami necessari per la valutazione dell'idoneita' dell'apparecchiatura. 22. Durata del riconoscimento dell'idoneita'. 22.1. Il riconoscimento dell'idoneita' e' valido per cinque anni, prorogabile per uguali periodi di tempo, subordinatamente alla permanenza delle condizioni amministrative e dei requisiti tecnico-funzionali del riconoscimento medesimo. 23. Varianti alle apparecchiature gia' riconosciute idonee. 23.1. Ogni variante che si intende apportare alle apparecchiature gia' riconosciute idonee e' sottoposta a preventiva autorizzazione dell'Agenzia delle entrate alla quale va inoltrata apposita domanda. 23.2. In tal caso alla domanda puo' essere allegata la documentazione prevista dal punto 13.2. 23.3. Qualora le varianti apportate coinvolgano il funzionamento fiscale, l'Agenzia delle entrate, su parere della commissione, puo' disporre, in relazione all'entita' delle varianti medesime, l'applicazione delle prescrizioni contenute nei punti 19, 20 e 21. TITOLO TERZO Equipollenza 24. Equipollenza. 24.1. Sono considerati equipollenti: a) al certificato contemplato dal punto 6, lettera e), quelli rilasciati da istituti o enti riconosciuti dalle autorita' nazionali competenti di altro Stato aderente all'area economica europea. L'anzidetta equipollenza e' riconosciuta nei soli casi in cui i certificati attestino la conformita' alle prescrizioni richiamate al punto 6, lettera e), nonche' a prescrizioni emanate dallo Stato stesso o da altro Stato aderente all'area economica europea, che assicurino, ai fini fiscali e della trasmissione dei dati prescritti, un livello di garanzia non inferiore a quello corrispondente alle norme italiane unitamente all'osservanza delle prescrizioni della normativa succitata; b) alle apparecchiature ritenute idonee a norma del punto 21, le apparecchiature ritenute parimenti idonee dalle autorita' o enti competenti di altro Stato aderente all'area economica europea ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento ovvero di disposizioni di detto Stato che assicurino, ai fini fiscali e della trasmissione dei dati prescritti, un livello di garanzia non inferiore a quello corrispondente alle norme italiane unitamente all'osservanza delle prescrizioni della normativa succitata. 25. Norma di rinvio. 25.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e successive modificazioni. Motivazioni. Il presente provvedimento disciplina la procedura di rilascio ai soggetti legittimati della carta di attivazione prevista dall'art. 9 del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 e definita, sotto il profilo tecnico, dall'art. 3 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 e consente, anche ad altri soggetti (ad es.: i costruttori e i fornitori di apparecchiature software ed hardware) interessati, diversi dai titolari di sistemi di emissione e/o dagli organizzatori di intrattenimenti e di attivita' spettacolistiche, la facolta' di intervenire nella procedura di rilascio dell'autorizzazione in questione. Riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzione del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1); statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). Disciplina normativa di riferimento: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'art. 74-quater inserito con l'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'art. 6 sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60; legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha introdotto l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa; decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla predetta legge 26 gennaio 1983, n. 18; legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli; decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e n. 640, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi"; decreto del Ministero delle finanze del 29 dicembre 1999, concernente gli abbonamenti per le attivita' da intrattenimento; regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, in particolare gli articoli 1 e 7, concernenti obblighi degli esercenti attivita' di intrattenimento e attivita' di spettacolo; decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 concernente l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, riguardante le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalita' di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche, nonche' le modalita' di trasferimento dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi; provvedimento del 23 luglio 2001 riguardante l'approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalita' di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche, nonche' delle modalita' di trasferimento alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000; decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2002, n. 69, riguardante il regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le associazioni sportive dilettantistiche. Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 ottobre 2002 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |