Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2002 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 4 novembre 2002, n. 245
Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile. Si riporta il titolo a seguito della modifica introdotta dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286: Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle (( regioni Molise, Sicilia e Puglia )), nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici e fenomeni vulcanici verificatisi nelle regioni Sicilia e Molise;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare ulteriori misure per gli eventi calamitosi che stanno interessando numerose zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di protezione civile;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 e 31 ottobre 2002, con i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Catania e di Campobasso ed e' stato nominato Commissario delegato il Capo del Dipartimento della protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato, provvede al coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con i comuni interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. Detti piani, per quanto riguarda l'emergenza nella regione Molise, da adottarsi d'intesa con i comuni interessati, possono prevedere localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dagli eventi sismici, per la cui costruzione, in un contesto di armonico sviluppo urbanistico, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi tecnologie antisismiche. I piani, approvati dalla regione Molise, possono prevedere la realizzazione di spazi a servizio della collettivita' ed opere commemorative.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di appositi sub-commissari cui affidare specifiche responsabilita' in ordine a determinati settori di intervento, anche per quanto riguarda la fase della ricostruzione, altresi' realizzando i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative.
3. La fase della ricostruzione riguardera' anche le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002.
 
Art. 2

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, agisce con i poteri di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottando gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela agli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile per il perseguimento degli interessi pubblici, assumendo altresi' ogni ulteriore determinazione per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica nei territori interessati.
2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in relazione alle quali l'intesa regionale relativa all'impianto generale del provvedimento ed alla tipologia delle iniziative di soccorso ivi previste e' rilasciata entro quarantotto ore dalla richiesta, si provvede alla disciplina ed alla definizione delle modalita' degli interventi di emergenza, a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, nonche' su quelle eventualmente individuate nelle stesse ordinanze di protezione civile.
3. La regione interessata, successivamente all'adozione delle ordinanze di cui al comma 2, propone le eventuali implementazioni e modifiche dei contenuti dei predetti provvedimenti relativamente agli aspetti non precedentemente concertati, ritenuti necessari per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, e' autorizzato a definire sulla base delle previsioni di cui alle ordinanze adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche sul territorio interessato dai fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, la propria necessaria struttura organizzativa, utilizzando, se del caso, gli uffici ed il personale delle amministrazioni ed enti pubblici in sede locale, ivi compresi quelli militari, acquisendo, ove necessario, la disponibilita' di beni mobili, immobili e servizi, anche a trattativa privata mediante affidamento diretto.
 
Art. 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 si applicano, altresi', alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, qualora per l'eccezionalita' della situazione emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza.
 
Art. 4

1. Per i soggetti che alle date del 29 e del 31 ottobre 2002 erano residenti nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresi' sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonche' ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.
 
Art. 5

1. Alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede in ragione di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi oggetto, rispettivamente, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, nell'ambito delle risorse del fondo per la Protezione civile.
 
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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