Gazzetta n. 257 del 2 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 ottobre 2002
Autorizzazione all'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona ad includere un sanitario nell'equipe autorizzata ad espletare le attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2001.

IL DIRIGENTE
della Direzione generale della prevenzione
Ufficio XIII

Visto il decreto ministeriale in data 27 marzo 2001, con il quale l'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona sono stati autorizzati ad espletare attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;
Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona in data 25 settembre 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'equipe gia' autorizzata all'espletamento delle predette attivita', con il sopracitato decreto ministeriale;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha disposto, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonche' le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio e 1 marzo 2001 del Ministro della sanita', che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;
Decreta:
Art. 1.
L'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona e' autorizzata ad includere nell'equipe responsabile dell'attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale del 27 marzo 2001, il seguente sanitario: Donataccio dott. Matteo, dirigente medico primo livello della prima chirurgia clinicizzata dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona.
 
Art. 2.
Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2002
Il dirigente: Ballacci
 
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