IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimentodi diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Malgorzata Maksymiuk, nata a Lublin il 22 marzo 1976, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale, di cui e' in possesso, conseguito in Polonia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale dyplom-psychologias conseguito presso l'"Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, wyolziat Peolagogiki i Psychologii" di Lublino l'8 giugno 2000; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2002; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicara; Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e comma 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Cosenza in data 6 novembre 2000, con validita' fino al 23 ottobre 2002, per motivi familiari; Decreta: Alla sig.ra Malgorzata Maksymiuk, nata a Lublino il 22 marzo 1976, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. Roma, 16 ottobre 2002 Il direttore generale: Mele |