Gazzetta n. 256 del 31 ottobre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 19 settembre 2002, n. 241 |
Modifiche al decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali"; Viste le leggi 22 luglio 1977, n. 426, recante "Provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita' musicali"; 6 marzo 1980, n. 54, recante "Interventi a sostegno delle attivita' musicali"; 17 febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi straordinari a favore delle attivita' dello spettacolo"; Vista la legge 14 novembre 1979, n. 589, recante "Provvedimenti per le attivita' musicali e cinematografiche"; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo"; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134"; Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, di adozione del regolamento recante "Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163"; Ritenuto necessario procedere alla modifica del decreto da ultimo citato per quanto concerne: l'articolo 1, comma 4, che individua le attivita' musicali ammissibili al contributo dello Stato, al fine di introdurvi un esplicito riferimento ai concorsi a premi; l'articolo 7, comma 7, ove si prevede la possibilita' che un eventuale scostamento tra l'attivita' programmata su base triennale e quella effettivamente svolta nei primi due anni del triennio, sia compensato nell'ultimo anno, affinche' detta compensazione sia consentita non soltanto nel caso di diminuzione dell'attivita', ma anche in quello di aumento; l'articolo 14, che detta le condizioni per l'ammissione a contributo delle attivita' di promozione della musica e di perfezionamento professionale, allo scopo di consentire la presentazione di progetti relativi a premi musicali destinati, in particolare, ai giovani musicisti; nonche' di ammettere a contributo anche l'attivita' di formazione del personale docente; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2757 dell'8 agosto 2002; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, dopo le parole "i concorsi," sono inserite le parole "i concorsi a premi,".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per la legge 30 aprile 1985, n. 163, si rinvia alle note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, dispone: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.". - La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 28 luglio 1977. - La legge 22 luglio 1977, n. 426, recante "Provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita' musicali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 16 settembre 1967. - La legge 6 marzo 1980, n. 54, recante: "Interventi a sostegno delle attivita' musicali". - La legge 17 febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi straordinari a favore delle attivita' dello spettacolo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 25 febbraio 1982. - La legge 14 novembre 1979, n. 589, recante "Provvedimenti per le attivita' musicali e cinematografiche" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 320 del 23 novembre 1979. - La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 4 maggio 1985. - Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998. - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998. - Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999. - Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 8 febbraio 2002, n. 47, di adozione del "Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2002. Nota all'art. 1: - L'art. 1 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, come modificato dal decreto qui pubblicato, dispone: "Art. 1 (Intervento finanziario per le attivita' musicali). - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "amministrazione , eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' musicali, in base agli stanziamenti destinati alla musica dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "Fondo , di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di: a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana, e consentire ad un pubblico sempre piu' ampio di accedere alla cultura musicale, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite; b) promuovere nella produzione musicale la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale; c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo; d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale; e) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo; f) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica; g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative musicali nelle aree meno servite; h) sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed esteri. 2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "Ministro , con decreto avente efficacia triennale, sentita la Commissione consultiva per la musica, di seguito definita "Commissione e tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, delle quote di risorse assegnate nel triennio precedente e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo: a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali di cui al capo II; b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di cui al capo III; c) una quota delle risorse da riservare ad ulteriori attivita' musicali, secondo quanto stabilito dall'art. 16. 3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo' provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente regolamento. 4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attivita' liriche, concertistiche, corali, di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, i concorsi, i concorsi a premi, le attivita' di complessi bandistici.".
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| Art. 2. 1. All'articolo 7, comma 7, del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "7. [...]. Qualora tale attivita' sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel secondo degli anni del triennio, un aumento o una diminuzione non superiori al quindici per cento per ciascun anno rispetto all'attivita' prevista nel periodo di riferimento, la stessa potra' essere aumentata o diminuita nella residua parte del triennio.".
Nota all'art. 2: - L'art. 7 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, come modificato dal decreto qui pubblicato, dispone: "Art. 7 (Erogazione del contributo. Controlli). - 1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'amministrazione puo' prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta. 2. L'amministrazione eroga l'acconto entro sessanta giorni dalla determinazione del contributo. 3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del contributo deve presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui viene anche autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati: a) le risultanze finali del bilancio consuntivo o del rendiconto; b) gli incassi determinati dall'attivita' artistica; c) il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione delle somme versate con riferimento ai costi ed agli oneri di cui all'art. 5; d) il numero delle prove per ciascuno spettacolo; e) il personale stabilmente impiegato. 4. L'erogazione dell'importo del contributo e' subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto e' diminuito di una identica percentuale. 5. L' amministrazione puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita' musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica. 6. L'importo del contributo e' fisso ed invariabile, anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta. Per le attivita' triennali e' possibile, a decorrere dal secondo anno del triennio, una revisione del contributo con riferimento ai maggiori costi, in presenza di nuovi elementi artisticamente qualificanti non prevedibili all'atto della presentazione del progetto artistico triennale. 7. Il soggetto beneficiario e' tenuto a svolgere un'attivita' quantitativamente non inferiore a quella cui si riferisce il contributo, pena una proporzionale riduzione. Qualora tale attivita' sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel secondo degli anni del triennio, un aumento o una diminuzione non superiori al quindici per cento per ciascun anno rispetto all'attivita' prevista nel periodo di riferimento, la stessa potra' essere aumentata o diminuita nella residua parte del triennio. 8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.".
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| Art. 3. 1. All'articolo 14 del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47: la rubrica e' sostituita con la seguente: "Promozione della musica, del perfezionamento professionale e della formazione professionale in ambito didattico-musicale."; al comma 1, lettera c), dopo le parole "di concorsi" e' inserito, tra virgole, l'inciso "anche a premi"; e dopo le parole "esecuzione musicale," sono inserite le parole "destinati, in particolare, ai giovani musicisti e"; al comma 1, lettera d), la parola "istituzionalmente" e' sostituita dalle parole "in armonia con i propri fini statutari"; e dopo le parole "genere musicale" sono inserite le parole "o attivita' di formazione su approcci didattici musicali innovativi,". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 settembre 2002 Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 243
Nota all'art. 3: - L'art. 14 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, come modificato dal decreto qui pubblicato; dispone: "Art. 14 (Promozione della musica, del perfezionamento professionale e della formazione professionale in ambito didattico-musicale). - 1. Puo' essere concesso un contributo in favore di soggetti pubblici e privati che: a) attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione; b) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuita', progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e all'informazione nel campo musicale nonche' alla valorizzazione della cultura musicale, con particolare riguardo alla produzione italiana contemporanea, all'utilizzo di giovani esecutori e di nuove metodologie, alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo. I progetti possono essere articolati in stage, seminari, convegni, mostre, attivita' di laboratorio ed editoriali; c) realizzano progetti mirati alla realizzazione di concorsi, anche a premi, di composizione ed esecuzione musicale, destinati, in particolare, ai giovani musicisti e per i quali siano assicurati la trasparenza, la pubblicita', la imparzialita' e l'efficacia in ogni momento dello svolgimento delle iniziative, mediante adeguate e rigorose disposizioni regolamentari, nonche' qualificate giurie; d) non svolgendo attivita' di produzione musicale, svolgono, in armonia con i propri fini statutari e con carattere di continuita', attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi in qualunque genere musicale o attivita' di formazione su approcci didattici musicali innovativi, e dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attivita' didattica e musicale; in tal caso, il contributo puo' essere solo integrativo e comunque non superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese sostenute; e) hanno come oggetto esclusivo della propria attivita' le finalita' di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, e hanno ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei.".
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