Gazzetta n. 256 del 31 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 giugno 2002, n. 242
Regolamento recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalita' di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale. Integrazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione di individuare, con proprio decreto, i criteri tecnici e le modalita' di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 il cui utilizzo e' finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane;
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215, recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalita' di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale;
Visto in particolare l'articolo 2 del decreto ministeriale del 22 giugno 2000, n. 215, che fissa le caratteristiche dei pannelli indicatori del servizio;
Ravvisata la necessita' di integrare l'articolo 2 del decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215, per tener conto delle risultanze emerse nella fase di prima attuazione delle norme in esso contenute, con particolare riferimento alla necessita' di fornire agli utenti il maggior numero possibile di indicazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 20 dicembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1655 del 15 maggio 2002);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Articolo unico
Caratteristiche dei pannelli indicatori del servizio
All'articolo 2 del decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
"3. Il pannello di cui al comma 1 puo' essere omesso ma in tale ipotesi il pannello di cui al comma 2 deve avere dimensioni esterne minime di 80x22 cm".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 19 giugno 2002
Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 164



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'
art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale del 22
giugno 2000, n. 215, e' riportato nella nota all'articolo
unico.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri" prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti ministeriali ed interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'articolo unico:
- Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 22
giugno 2000, n. 215 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
179 del 2 agosto 2000), recante "Norme per la definizione
dei criteri tecnici e delle modalita' di utilizzazione dei
veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla
diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di
linea nelle aree urbane e suburbane, nell'ambito della
organizzazione del trasporto pubblico locale" e' il
seguente:
"Art. 2 (Caratteristiche dei pannelli indicatori del
servizio). 1. I veicoli debbono essere dotati di un
pannello luminoso rettangolare, ancorato al di sopra
dell'abitacolo, in posizione longitudinale, per la
segnalazione all'utenza dell'itinerario seguito e del luogo
di destinazione del servizio. Il pannello deve avere
dimensioni esterne non eccedenti 85x30 cm.
2. Un secondo pannello luminoso, con funzione di
ripetitore di segnalazione, di dimensioni esterne non
eccedenti 22x18 cm, deve essere posizionato al di sopra
dell'abitacolo in posizione frontale.
3. Il pannello di cui al comma 1 puo' essere omesso ma
in tale ipotesi il pannello di cui al comma 2 deve avere
dimensioni esterne minime di 80x22 cm".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone