IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone, fra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilita' di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con cadenza annuale; Vista la delibera n. 401 adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 4 luglio 2002, che ha proposto i nuovi importi dell'assegno di cui si tratta con decorrenza 1 luglio 2002 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta fra il 2000 e il 2001, registrata dall'ISTAT e risultata pari al 2,7 per cento; Considerato che la delibera suddetta ha tenuto conto, come per lo scorso anno, delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla direzione generale dell'impiego, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalita' di erogazione dello stesso, nonche' i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilita'; Ritenuto di determinare i nuovi importi dell'assegno di incollocabilita'; Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2001; Decreta: Con decorrenza 1 luglio 2002, l'importo mensile dell'assegno di cui in premessa e' determinato nella misura di Euro 200,49. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 settembre 2002 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 167 |