Gazzetta n. 255 del 30 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 25 settembre 2002
Disciplina della distruzione degli esplosivi al plastico non contrassegnati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 20 dicembre 2000, n. 420, recante norme sulla adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ed in fogli ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1 marzo 1991;
Rilevato che l'art. 4, comma 3, della legge medesima, prevede l'emanazione di apposito decreto da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, al fine di determinare le modalita' necessarie perche' gli esplosivi plastici non contrassegnati siano distrutti, o resi definitivamente innocui, ovvero contrassegnati entro un termine non superiore a quello previsto dall'art. IV, paragrafi 2 e 3, della Convenzione stessa;
Ritenuta la necessita' di provvedere all'attuazione di quanto riportato nel citato art. 4 della legge n. 420/2000;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per "esplosivi" gli esplosivi plastici ed in fogli, compresi quelli sotto forma di foglio duttile o elastico, individuati dalla Convenzione di Montreal del 1 marzo 1991;
b) per "esplosivi contrassegnati" gli esplosivi di cui alla precedente lettera a) cui e' stato aggiunto un "agente marcante" o "contrassegno" in accordo con quanto stabilito nell'annesso tecnico alla Convenzione di Montreal del 1 marzo 1991;
c) per "agente marcante" o "contrassegno" una delle sostanze individuate nell'annesso tecnico alla Convenzione di Montreal del 1 marzo 1991, da aggiungere agli esplosivi plastici ed in fogli al fine di renderli rilevabili;
d) per "marcatura" l'aggiunta dell'agente marcante o contrassegno alla massa dell'esplosivo, in accordo con quanto stabilito nell'annesso tecnico alla Convenzione di Montreal del 1 marzo 1991;
e) per "dispositivi militari debitamente autorizzati", i congegni esplosivi impiegati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia o dagli altri Corpi armati dello Stato.
 
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente decreto gli esplosivi non contrassegnati che:
a) sono prodotti o detenuti in quantita' limitate unicamente a scopo, debitamente autorizzato, di ricerca, sviluppo o test di esplosivi nuovi o modificati;
b) sono prodotti o detenuti in quantita' limitate unicamente per essere utilizzati in attivita', debitamente autorizzate, di addestramento nel rilevamento degli esplosivi e/o di sviluppo o test delle attrezzature per il rilevamento degli esplosivi;
c) sono prodotti o detenuti in quantita' limitate unicamente a scopi giudiziari debitamente autorizzati;
d) sono inclusi come parte integrante di dispositivi militari debitamente autorizzati sul territorio dello Stato ovvero sono destinati ad esservi inclusi entro il 3 febbraio 2004.
 
Art. 3.
Elenco degli esplosivi non contrassegnati
1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri Corpi armati dello Stato formano un elenco degli esplosivi non contrassegnati tenuti in deposito, diversi da quelli di cui al precedente art. 2, lettere a), b) e c).
2. Gli esplosivi sono accuratamente inventariati nell'ambito dell'elenco per tipologia e quantitativo. L'elenco e' periodicamente aggiornato in relazione al progressivo utilizzo degli esplosivi da effettuarsi entro la data del 3 febbraio 2016, ovvero in occasione della consegna degli stessi al Ministero della difesa per la distruzione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 4.
3. Con le stesse modalita', il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, forma l'elenco degli esplosivi non contrassegnati denunciati a norma dell'art. 4 della legge n. 420/2000. Per gli esplosivi diversi da quelli di cui all'art. 2 l'elenco e' periodicamente aggiornato man mano che gli esplosivi vengono consegnati al Ministero della difesa per la distruzione, da effettuarsi entro la data di cui all'art. 6, comma 2.
4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 le Forze armate, le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato e gli altri Corpi armati dello Stato trasmettono al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, copia degli elenchi previsti dal presente articolo. Con cadenza semestrale sono comunicati gli aggiornamenti.
 
Art. 4.
Distruzione degli esplosivi non contrassegnati
1. La competenza alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati e' attribuita al Ministero della difesa.
2. Lo stabilimento, deposito o reparto dell'Amministrazione della difesa incaricato della attivita' di distruzione assume in carico sulla prevista documentazione il materiale ricevuto specificandone la tipologia, il quantitativo e l'Amministrazione o soggetto diverso che ne ha effettuato la consegna. Della avvenuta distruzione e' redatto apposito verbale contenente la data o i periodi e le relative modalita'.
3. Copia della documentazione relativa alla distruzione degli esplosivi e' rilasciata, qualora richiesta, all'Amministrazione o soggetto diverso che ne ha effettuato la consegna.
 
Art. 5.
Modalita' di distruzione
1. Il Ministero della difesa definisce con proprio provvedimento i profili procedurali nonche' gli enti, stabilimenti o reparti incaricati di svolgere l'attivita' di distruzione.
2. La distruzione e' attuata mediante brillamento e/o mediante qualunque altro trattamento ritenuto idoneo dall'Amministrazione procedente, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle norme di tutela ambientale in vigore.
3. Gli eventuali oneri per la distruzione degli esplosivi sono a carico del richiedente.
 
Art. 6.
Termini per la distruzione degli esplosivi
non contrassegnati
1. Gli esplosivi non contrassegnati, detenuti dalle Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto e non incorporati in dispositivi militari debitamente autorizzati devono essere distrutti entro il 3 febbraio 2016. La consegna dei medesimi allo stabilimento, deposito o reparto dell'Amministrazione della difesa incaricato dell'attivita' di distruzione deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
2. Gli esplosivi non contrassegnati detenuti da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 devono essere distrutti entro il 3 febbraio 2004. La consegna dei medesimi agli enti di cui al comma 1 deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2003.
3. E' fatta salva la detenzione ed utilizzazione degli esplosivi non contrassegnati per le finalita' di cui all'art. 2 del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2002

Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro della difesa
Martino
 
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