Gazzetta n. 255 del 30 ottobre 2002 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 4 settembre 2002, n. 193
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 207 del 4 settembre 2002), convertito, senza modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Misure urgenti in materia di servizi pubblici".

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo della nota qui pubblicata e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
1. Fermo quanto disposto dalla normativa vigente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente, sono stabiliti criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. In attesa dell'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1, e comunque fino al 30 novembre 2002, si applicano le tariffe determinate anteriormente al 1 agosto 2002.
Riferimento normativo:
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: "Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'.".
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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