Il DIRETTORE COMPARTIMENTALE per il Lazio, Abruzzo e Molise Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale e' stato disposto: "Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1"; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente; Vista la nota inviata in data 30 settembre 2002, prot. 262032, con la quale e' stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del reparto II dell'ufficio provinciale di Chieti; Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio e' da attribuirsi al trasferimento di tutta la documentazione contenuta negli archivi del reparto II di pubblicita' immobiliare, oltre agli arredi, suppellettili e personal computer dalla sede della ex Conservatoria dei registri immobiliari ubicata a Chieti in viale Europa n. 61, alla sede centrale dell'Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Chieti, sita in viale Amendola n. 62, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi al servizio di pubblicita' immobiliare; Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio; Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 9 ottobre 2002, prot. 8632; Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia; Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si e' verificato l'evento eccezionale; Decreta: Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio e' accertato come segue: dal giorno 26 al giorno 29 settembre 2002 sono state interrotte le attivita' connesse al servizio della pubblicita' immobiliare a seguito del trasferimento degli uffici del servizio di pubblicita' immobiliare dalla sede ubicata a Chieti in viale Europa n. 61 alla sede centrale dell'Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Chieti sita a Chieti in viale Amendola n. 62; Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Chieti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 2002 Il direttore compartimentale: Gerbino |