IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 274 del 24 maggio 2001, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2001; Visto l'art. 2, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, che prevede l'emanazione di direttive relative alle modalita' di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonche' ai criteri di erogazione del contributo; Viste la deliberazione del C.N.C.U. adottata nella seduta del 15 maggio 2002, con la quale lo stesso ha stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 274, di destinare la somma di euro 200.000,00 al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile nonche' di fissare in euro 15.000,00 il limite massimo del contributo erogabile; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, che stabilisce che il C.N.C.U. "si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato"; Vista la direttiva per il cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi - Anno 2002 del Ministro delle attivita' produttive in data 28 agosto 2002; Ritenuto di dover apportare modifiche alla tempistica per consentire l'impegno dei fondi stanziati entro l'esercizio corrente; Decreta: Art. 1. Modifiche alla direttiva 28 agosto 2002 1. I seguenti termini di cui alla direttiva "per il cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi - Anno 2002" del Ministro delle attivita' produttive in data 28 agosto 2002, sono cosi' modificati: "Art. 2. Modalita' di presentazione delle richieste di cofinanziamento. Comma 2. I plichi contenenti le richieste devono pervenire entro le ore 13 del quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente direttiva. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro di spedizione. Art. 3. Requisiti di ricevibilita'. Comma 2. L'Ufficio C3 ha facolta' di richiedere la regolarizzazione o l'integrazione delle richieste, per i soli aspetti formali e documentali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento delle stesse. L'associazione dovra' ottemperare entro i sette giorni successivi, decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta; decorso invano tale termine la domanda sara' considerata irricevibile. Comma 3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle richieste di cofinanziamento l'Ufficio C3 conclude l'istruttoria e le trasmette, corredate di tutta la documentazione, alla Commissione di cui al successivo art. 5 della presente direttiva. Comma 4. Nel caso di richiesta di regolarizzazione o di integrazione documentale, il predetto termine di trenta giorni viene sospeso e riprende a decorrere dalla data del ricevimento della risposta. Art. 5. Commissione di valutazione. Comma 3. La Commissione decide entro quindici giorni dal ricevimento delle richieste da parte dell'Ufficio C3.". Il presente testo di rettifica viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 2002 Il Ministro: Marzano |