Gazzetta n. 254 del 29 ottobre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 9 ottobre 2002 |
Sostituzione del modello di certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la navigazione e il trasporto marittimo e interno Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW), adottata a Londra il 7 luglio 1978; Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV; Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978; Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi; Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1 febbraio 1997; Vista la regola VI/2, paragrafo 1, dell'annesso sopra richiamato, nonche' la Sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4 compreso del codice STCW, relative alle conoscenze minime necessarie al conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, relativo all'approvazione, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474, recante il regolamento concernente i requisiti ed il programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, concernente il regolamento di attuazione delle direttive numeri 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare; Considerata la necessita' di dare piena attuazione alla regola VI/2, paragrafo 1, della sopra citata Convenzione internazionale STCW, come emendata nel 1995, mediante l'aggiornamento del modello di certificato riportato nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1996 sopra citato; Decreta: Art. 1. Modello del certificato 1. Il modello di certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio, riportato nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474, citato in premessa, e' sostituito dal modello allegato al presente decreto. |
| Art. 2. Rinnovo del certificato 1. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio deve essere rinnovato ogni cinque anni. 2. Per ottenere il rinnovo del certificato occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto dalla sezione A-VI/2, paragrafo 4, del codice STCW. 3. Il requisito di cui al comma 2 del presente articolo e' soddisfatto se l'interessato ha effettuato negli ultimi cinque anni uno o piu' periodi di navigazione, complessivamente non inferiori ad un anno. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 ottobre 2002 Il direttore generale: Caliendo |
| Allegato A
----> Vedere allegato alle pagg. 11 - 12 <---- |
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