Gazzetta n. 254 del 29 ottobre 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2002, n. 237 |
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in materia di dislocazione delle sedi delle direzioni interregionali della Polizia di Stato. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, concernente il riordinamento della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con il quale e' stato emanato il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato; Ritenuta l'opportunita' di apportare modificazioni alla tabella 1 allegata al predetto regolamento, relativamente all'indicazione della sede delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 febbraio 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002; Sulla proposta del Ministro dell'interno; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. La Tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e' sostituita dalla seguente: Tabella 1 (prevista dall'art. 6, comma 1) NUMERO, SEDE E COMPETENZA TERRITORIALE DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO 1. Torino: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; 2. Milano: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna; 3. Padova: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; 4. Firenze: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Toscana, Umbria e Marche; 5. Roma: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna; 6. Napoli: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata; 7. Catania: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Sicilia e Calabria.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 settembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 381
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia): "Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1 aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri: a) economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa; b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto; c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'art. 4, numero 3), della legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale; d) flessibilita' organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi (1/e). 2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonche' l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera a) del secondo comma dell'art. 3 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituita dalla seguente: 3. Identico. "a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola; . 4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente; b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica; d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza; d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'art. 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni; b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197; c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni; d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79; e) l'art. 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 reca: "Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78". Nota all'art. 1: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, v. nelle note alle premesse.
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