L'AMMINISTRATORE Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1995; Visto l'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002; Visto l'art. 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, art. 7, comma 12, convertito, con modifiche, con legge n. 178 dell'8 agosto 2002; Vista l'art. 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; Visto l'art. 53, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e successive modificazioni; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente n. 17/2002 del 30 luglio 2002 con la quale sono stati confermati i criteri generali per la determinazione dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse, stabiliti con provvedimento dell'Ente del 4 agosto 1998, nonche' sono stati deliberati nel dettaglio i canoni da applicarsi per l'anno 2003; Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (succeduto al Ministero dei lavori pubblici) non ha presentato rilievi o osservazioni entro i trenta giorni previsti dall'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'esercizio della vigilanza governativa; Dispone: Ai sensi dell'art. 55, comma 23, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, i canoni ed i corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, per l'anno 2003 sono cosi' determinati, secondo le tabelle allegate: 1) per gli "Attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei ed aerei" le cui concessioni sono state rilasciate prima del 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalle tabelle D, E, F, G, H ed I del decreto ministeriale 23 marzo 1990 aumentate del 150%, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2002; 2) per gli "Attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei ed aerei" le cui concessioni sono state rilasciate dopo il 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalla tabella A allegata al provvedimento 4 agosto 1998, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2002; 3) per gli "Accessi in genere", si applicano le tariffe previste dalle tabelle B e B.1 allegate al provvedimento 4 agosto 1998, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice l'ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2002; 4) per la "Pubblicita'" lungo strade statali, si applicano le tariffe previste dalla tabella C allegata al provvedimento 4 agosto 1998 il cui relativo prezziario e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 226 del 27 settembre 2000, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria da agosto 1998 a maggio 2002; 5) per la "Pubblicita'" all'interno delle aree di servizio di autostrade in gestione diretta dell'Ente, si applicano le tariffe di cui alla tabella "E" allegata al provvedimento del 18 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2001, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2002; 6) per la "Pubblicita' temporanea", nell'ambito di impianti per la distribuzione carburanti lungo strade statali, connessa a campagne pubblicitarie promozionali a carattere nazionale, si applicano le tariffe previste dalla tabella C allegata al provvedimento 4 agosto 1998, con riduzione al mese e/o al giorno della tariffa per metro quadrato e con valore convenzionale del coefficiente di maggiorazione relativo all'importanza della strada "Ki" uguale a 3, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2002; 7) per la "Pubblicita' temporanea", nell'ambito di aree di servizio lungo autostrade in gestione diretta dell'Ente, in analogia al punto 5, si applicano le tariffe di cui alla tabella E allegata al provvedimento del 18 ottobre 2001, con riduzione al mese e/o giorno e al metro quadrato della tariffa, con aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2002; 8) per gli "Accessi ad impianti carburanti" si applicano le tariffe previste dalla tabella D allegata al provvedimento 4 agosto 1998, con l'aggiunta, per il canone di accesso, della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2002 e con il valore di "At", indicante il canone di affitto del terreno ANAS eventualmente occupato, rivalutato da giugno 1965 a maggio 2002. Il coefficiente ISTAT, indicante l'incremento da giugno 1965 a maggio 2002, secondo la tabella ISTAT degli indici nazionali dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, e' pertanto uguale a 16,3069. Il valore di "At" per l'anno 2003 e' pertanto uguale ad Euro 2,10538 al metro quadrato; 9) il coefficiente ISTAT, indicante l'incremento da maggio 2001 a maggio 2002, da applicare per i punti da 1 a 8, secondo la tabella ISTAT degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e' pertanto uguale a 1,0226; 10) il coefficiente di maggiorazione "Ki" attinente all'importanza della strada, viene applicato, per le tabelle che lo prevedono, secondo i valori di cui ai decreti ministeriali indicati in appendice. Roma, 16 ottobre 2002 L'amministratore: Pozzi |