Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2002 (vai al sommario)
LEGGE 3 ottobre 2002, n. 235
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonche' alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000, e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, l'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonche' alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000, e l'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 93 dell'Accordo di partenariato e, rispettivamente, dall'articolo 35 e dall'articolo 8 degli Accordi interni.
 
Art. 3.

1. La dotazione dei contributi al nono Fondo europeo di sviluppo (2000) previsti ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo interno, di cui all'articolo 1 della presente legge, tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonche' alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000, e' quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 
Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1576):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), Ministro (ad interim) degli affari esteri,
l'8 luglio 2002.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 26 luglio 2002 con il parere delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
30 luglio 2002; il 16 e 17 settembre 2002.
Esaminato in aula ed approvato il 19 settembre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3169):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 23 settembre 2002 con il parere delle
commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
24 settembre 2002.
Relazione scritta presentata il 24 settembre 2002 (atto
n. 3169/A - relatore on. Paoletti Tangheroni).
Esaminato in aula ed approvato il 25 settembre 2002.
 
Allegato

----> Vedere accordo da pag. 5 a pag. 101 <----

----> Vedere accordo da pag. 102 a pag. 200 <----

----> Vedere accordo da pag. 201 a pag. 299 <----

----> Vedere accordo da pag. 300 a pag. 398 <----

----> Vedere accordo da pag. 399 a pag. 497 <----

----> Vedere accordo da pag. 498 a pag. 596 <----

----> Vedere accordo da pag. 597 a pag. 695 <----

----> Vedere accordo da pag. 696 a pag. 767 <----
 
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