Gazzetta n. 252 del 26 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 ottobre 2002
Criteri, modalita' e limiti per la contrazione dei mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, destinati alla continuazione degli interventi nelle zone terremotate del Belice e relativo disciplinare - tipo di convenzione tra i comuni interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del Tesoro
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, la quale all'art. 54, comma 1, stabilisce che "Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati" e la citata tabella 3 la quale al punto 2 prevede che "la legge n. 67 del 1988, art. 17, comma 5: interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Belice)" viene rifinanziata con limiti d'impegno quindicennali di lire 5 miliardi a partire da ciascuno degli anni 2001-2002;
Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166, recante "disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", la quale all'art. 43, comma 1, stabilisce che: "Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze";
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 30, comma 3, il quale stabilisce che "per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra i comuni e le provincie, previa statuizione di un disciplinare - tipo";
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 ottobre 2001, n. 1342, recante le misure percentuali di ripartizione del netto ricavo dei predetti mutui tra i comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968;
Dovendosi procedere alla fissazione dei criteri e delle modalita' per la contrazione del mutuo di cui al citato art. 43, comma 1, della legge n. 166 del 2002, nonche' alla statuizione di un disciplinare - tipo di convenzione tra i comuni interessati;
Decreta:
Art. 1.
Il mutuo di cui all'art. 43, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, destinato al finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, regolato a tasso fisso ed ammortizzato in anni quindici, puo' essere assunto con la Cassa depositi e prestiti, con le istituzioni finanziarie comunitarie e con tutti i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e modificazioni.
 
Art. 2.
L'ammontare complessivo del mutuo e' determinato dall'attualizzazione per quindici anni, al tasso fisso come definito dal presente decreto, del limite di impegno quindicennale di Euro 2.582.284,50 decorrente dall'anno 2001, e di Euro 2.582.284,50 decorrente dall'anno 2002 previsti dalla tabella 3, allegata all'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei limiti delle disponibilita' in essere.
 
Art. 3.
Nel caso in cui il mutuo venga assunto con la cassa depositi e prestiti, il tasso di interesse e' quello vigente al momento della concessione, da effettuarsi secondo le procedure, previste dal decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 4.
Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla cassa depositi e prestiti, il tasso d'interesse non puo' essere superiore al tasso per operazione di Interest Rate Swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro a dieci anni, rilevabile alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto sulla pagina Isdafix 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno.
Lo schema del contratto di mutuo dovra' essere trasmesso per il preventivo nulla osta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI.
 
Art. 5.
I comuni della Valle del Belice destinatari del mutuo, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale edilizia statale e servizi speciali n. 1342 del 15 ottobre 2001, si convenzionano tra loro ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge n. 166/2002 secondo lo schema di disciplinare allegato al presente decreto.
Il comune individuato quale ente coordinatore provvede all'accensione del mutuo, il cui importo e' versato in unica soluzione dall'istituto finanziatore direttamente sulle contabilita' speciali infruttifere accese a favore di ogni singolo ente beneficiario presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, secondo le percentuali di ripartizione fissate con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 ottobre 2001.
 
Art. 6.
Entro quarantacinque giorni dalla concessione ovvero dalla stipula del mutuo, l'istituto mutuante trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, copia conforme del provvedimento di concessione ovvero del contratto di mutuo, nonche' copia conforme delle quietanze attestanti l'avvenuta erogazione del mutuo.
Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla data di erogazione. A tal fine l'istituto mutuante trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI la richiesta di pagamento delle rate, almeno quarantacinque giorni prima della loro scadenza, specificando le modalita' di accredito.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2002
Il direttore generale: Siniscalco
 
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