Gazzetta n. 252 del 26 ottobre 2002 (vai al sommario) |
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LEGGE COSTITUZIONALE 23 ottobre 2002, n. 1 |
Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale: Art. 1. 1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 ottobre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 77) (prima deliberazione): Presentato dal sen. Bucciero ed altri il 5 giugno 2001. Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 giugno 2001. Esaminato dalla 1a commissione il 31 luglio 2001; l'11, 20, 26 settembre 2001. Esaminato in aula il 31 gennaio 2002 ed approvato il 5 febbraio 2002 in un testo unificato con atti n. 277 (sen. Pedrizzi ed altri); n. 401 (sen. Schifani ed altri); n. 417 (sen. Greco); n. 431 (sen. Eufemi ed altri); n. 507 (sen. Rollandin ed altri); n. 674 (sen. Pedrini ed altri); n. 715 (sen. Costa). Camera dei deputati (atto n. 2288): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 febbraio 2002. Esaminato dalla I commissione il 26, 28 febbraio 2002; il 5, 12, 19 marzo 2002. Relazione presentata il 4 aprile 2002 (atto n. 2288/A - relatore on. Mazzoni). Esaminato in aula l'8 aprile 2002 ed approvato il 10 aprile 2002. Senato della Repubblica (atto n. 77/B) (seconda deliberazione): Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 aprile 2002. Esaminato dalla 1a commissione il 14 maggio 2002. Esaminato in aula ed approvato il 15 maggio 2002. Camera dei deputati (atto n. 2288/B): Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 maggio 2002. Esaminato dalla 1a commissione il 4 luglio 2002. Esaminato in aula l'8 luglio 2002 ed approvato l'11 luglio 2002.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1, comma 1: - Il testo dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, i cui effetti si esauriranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' il seguente: "XIII. - I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici ne' cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.".
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