IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del Tesoro
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto il proprio decreto del 20 settembre 2002 che ha disposto per il 30 settembre 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto il decreto ministeriale n. 0086310 del 2 agosto 2002, con il quale e' stata disposta una variazione di competenza e di cassa di duecento milioni di euro, in diminuzione al capitolo n. 2218 e in aumento al capitolo n. 2215, della medesima unita' previsionale di base (3.1.7.3); Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2002; Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori "specialisti in titoli di Stato" e' pari al prezzo medio ponderato d'asta; Decreta: Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2002, il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni e' risultato pari a 98,501. La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a Euro 104.944.745,11 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 31 marzo 2003. A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno. Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni e' risultato pari a 98,017. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 2002 p. Il direttore generale: Cannata |