IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del Tesoro
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto il proprio decreto del 20 settembre 2002 che ha disposto per il 30 settembre 2002 l'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 20 dicembre 2002, della durata residua di ottantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto il decreto ministeriale n. 0086310 del 2 agosto 2002, con il quale e' stata disposta una variazione di competenza e di cassa di duecento milioni di euro, in diminuzione al capitolo n. 2218 e in aumento al capitolo n. 2215, della medesima unita' previsionale di base (3.1.7.3.); Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dal l'asta relativa all'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2002; Decreta: Per l'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2002, il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a ottantuno giorni e' risultato pari a 99,291. La spesa per interessi, gravante sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a Euro 10.635.731,21 per i titoli a ottantuno giorni con scadenza 20 dicembre 2002. A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno. Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a ottantuno giorni e' risultato pari a 99,073. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 2002 p. Il direttore generale: Cannata |