Con decreto ministeriale n. 31475 del 19 settembre 2002, e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 2002 al 30 aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lucy an, con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), unita' di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciassette unita', su un organico complessivo di diciotto unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lucy an - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 31493 del 26 settembre 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. In.El., sede in San Bonifacio - loc. Villa Bella (Verona), unita' in Novate Milanese (Milano), per un massimo di trentasette unita' lavorative e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 marzo 2002 al 15 marzo 2003. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 31494 del 26 settembre 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Cavedine, sede in Cavedine (Trento), unita' di Fiave' (Trento), per un massimo di dieci unita' lavorative; Vigo di Cavadine (Trento), per un massimo di dodici unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 maggio 2002 al 15 maggio 2003. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 31495 del 26 settembre 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hemmond, sede in Bastia Umbra (Perugia), unita' di Bastia Umbra (Perugia), per un massimo di novantacinque unita' lavorative e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 agosto 2002 al 28 giugno 2003. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 31496 del 26 settembre 2002, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitsuba F.N. Europe, con sede in Pisa, unita' di Pisa, per un massimo di sessantacinque unita' lavorative per il periodo dal 18 giugno 2001 al 17 dicembre 2001. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per un massimo di novantuno unita' lavorative per il periodo dal 18 dicembre 2001 al 9 febbraio 2002 Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 2002 con decorrenza 18 dicembre 2001. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del termine massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 31497 del 26 settembre 2002, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter della legge n. 236/1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Fomb fonderie Bongioanni, con sede in Fossano (Cuneo), unita' di Fossano (Cuneo), per un massimo di centoundici unita' lavorative per il periodo dal 28 settembre 2001 al 30 ottobre 2001. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Con decreto ministeriale n. 31499 del 27 settembre 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.V.E. - Torcitura voluminizzati elasticizzati, con sede in Gorla Minore (Varese), unita' in Gorla Minore (Varese), per un massimo di quarantotto unita' lavorative; Suno (Novara), per un massimo di trentotto unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 aprile 2002 al 21 aprile 2003. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. |