Gazzetta n. 250 del 24 ottobre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 20 agosto 2002 |
Concessione della proroga dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, ai lavoratori portuali transitati nella societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84. (Decreto n. 31450). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori delle compagnie portuali; Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248; Visto l'art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale e' stata concessa, non oltre il 31 dicembre 2001, una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nei confronti dei lavoratori portuali transitati nelle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto il protocollo d'intesa in data 7 novembre 2001, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, in cui le parti hanno convenuto, nell'attesa di definire le problematiche relative ai lavoratori del settore portuale, sulla necessita' di continuare a riconoscere ai predetti lavoratori, l'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, di cui al predetto art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001; Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale anche in deroga alla normativa vigente in materia; Vista la nota del 15 aprile 2002, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale, oltre alla necessita' di portare a compimento la riforma del settore del lavoro portuale, viene evidenziata l'esigenza di un ulteriore intervento di sussidiazione, volto a coprire il mancato avviamento dei lavoratori in questione dal gennaio 2002; Vista la successiva nota del 24 maggio 2002, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha formulato una previsione relativa all'onere finanziario necessario per la proroga del trattamento in questione per l'anno 2002, stimando il predetto onere in Euro 12.380.936,00, pari a L. 23.972.835.074 e ha richiesto all'I.N.P.S. di verificare e confermare tale previsione dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Vista la nota del 31 maggio 2002, con la quale l'I.N.P.S. ha confermato le previsioni di costo complessivo per l'anno 2002, indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la citata nota del 24 maggio 2002; Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, di concedere, anche per l'anno 2002, la proroga dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, gia' disposta dall'art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, in favore dei lavoratori portuali transitati nelle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai lavoratori portuali transitati nelle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' concessa, nel limite di Euro 12.380.936,00, pari a L. 23.972.835.074, dal 1 gennaio 2002 alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 17 della predetta legge n. 84/1994, come sostituito dalla legge 30 giugno 2000, n. 186 e, comunque non oltre il 31 dicembre 2002, la proroga dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, gia' disposto dall'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione ecomica, n. 30012 del 6 giugno 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 5 settembre 2001, nonche' la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. L'erogazione della surrichiamata indennita', da parte dell'I.N.P.S. e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione. |
| Art. 2. La misura del trattamento di cui al predetto art. 1 e' ridotta del 20%. Ai fini del rispetto della disponibilta' finanziaria, nel limite di Euro 12.380.936,00, pari a L. 23.972.835.074, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 agosto 2002
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 160 |
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