IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87, 3, a) del Trattato C.E.; Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000); Visto il Regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000, concernente le sopra indicate modalita' e procedure nel "settore industriale" nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera B) della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Vista la propria deliberazione 4 agosto 2000, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 193/2001), con la quale e' stato approvato l'assetto finale del contratto di programma E.N.I. e la risoluzione del contratto di programma Stoppani ed e' stato disposto l'accantonamento di (209 mld) 107.939 migliaia di euro per nuove iniziative produttive da realizzarsi nell'area di Crotone; Vista la deliberazione del 4 dicembre 2001, n. 1049, con la quale la giunta della regione Calabria delibera il proprio cofinanziamento dei contratti di programma relativi alle iniziative: Consorzio Mediterraneo Legno, Societa' Biomasse Italia S.p.a. e Soc. Eurosviluppo Industriale per un importo totale pari a 36.152 migliaia di euro; Vista la nota n. 900123 del 19 marzo 2002, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla societa' Biomasse Italia S.p.a. per la realizzazione di investimenti inerenti la produzione di energetica da biomasse da realizzarsi nella regione Calabria (comuni di Strongoli e di Crotone), area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a. L'iniziativa, da realizzarsi nel periodo 2000-2003, prevede investimenti industriali per un totale di 130.695 migliaia di euro, un onere a carico della finanza pubblica pari a 49.063,41 migliaia di euro e un'occupazione aggiuntiva di ottantasei addetti diretti; Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalita' di trasferimento delle attivita' in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attivita' produttive; Considerato che la regione Calabria, con deliberazione n. 1049 del 4 dicembre 2001 ha considerato le iniziative inserite nel contratto di programma proposto coerenti con gli obiettivi dell'Intesa istituzionale di programma e del POR 2000-2006 della Calabria, e ne ha disposto il cofinanziamento con fondi regionali fermi restando i limiti dei massimali di intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria; Considerato che il Ministero delle attivita' produttive propone, per l'investimento aggiuntivo, il riconoscimento del contributo nella misura del 47,43% della misura massima concedibile pari al 50% E.S.N.; Considerato che l'iniziativa si sviluppa nell'ambito delle iniziative intese alla produzione energetica ecocompatibile; Considerato altresi' che le modalita' previste per il reperimento della materia prima ed il trasferimento della medesima alle centrali termoelettriche conferiscono al progetto un carattere di integrazione in grado di amplificarne l'utilita' sociale ed ambientale e di estenderla all'intero territorio della regione Calabria che vedra' cosi' valorizzata, anche in termini economici, una delle sue principali risorse costituite dal grande patrimonio di manto boschivo; Considerato altresi' che gli interventi previsti dal contratto di programma proposto dalla societa' Biomasse Italia S.p.a comporteranno positive ricadute sull'occupazione e sul reddito dell'area interessata; Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 36.753,41 migliaia di euro a valere sui fondi accantonati con la citata delibera 99/2000; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, con la societa' Biomasse Italia S.p.a., il contratto di programma relativo ad investimenti per la realizzazione nel comune di Strongoli di una centrale termoelettrica per la produzione di energia elettrica attraverso la combustione di biomassa costituita da cippato di legno e da due centri di cippatura del legno nei comuni di Crotone e di Strongoli, inerenti la produzione di energetica da biomasse da realizzarsi nella regione Calabria (comuni di Strongoli e di Crotone), aree obiettivo 1, rientranti nella deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula. 1.1 Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a 130.695 migliaia di euro. 1.2 Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa sono calcolate nella misura del 47,43% del contributo massimo concedibile (50% di E.S.N.), nei limiti di quanto previsto dalla decisione comunitaria citata in premessa per gli investimenti industriali. 1.3 L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, e' determinato in 49.063,41 migliaia di euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato in 36.753,41 migliaia di euro. La restante somma di 12.310 migliaia di euro sara' a carico della regione Calabria. 1.4 Il finanziamento sara' erogato in 3 annualita' a decorrere dal 2002 e sara' pari a 16.354,47 migliaia di euro per ciascuno anno. 1.5 Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3. 1.6 Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2003. 1.7 Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a ottantasei addetti di nuova assunzione. 1.8 Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari. 2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., e' approvato il finanziamento di 36.753,41 migliaia di euro, a valere sull'accantonamento di cui alla citata delibera n. 99/2000. Roma, 28 marzo 2002
Il Presidente delegato: Tremonti
Registrata alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002 Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 170 |