Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
PROVVEDIMENTO 12 luglio 2002
Modifiche ed integrazioni al decreto della Commissione unica del farmaco del 4 dicembre 2001, riguardante la riclassificazione dei medicinali ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: "Interventi di finanza pubblica", con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;
Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;
Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le "categorie terapeutiche omogenee" ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilita';
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" in particolare l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" in particolare l'art. 85, comma 1;
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" con riferimento agli articoli 5 e 6 che prevedono misure di contenimento della spesa sanitaria e definizione dei livelli essenziali di assistenza;
Considerato l'accordo del 22 novembre 2001 recante "Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2002 supplemento ordinario n. 14;
Visto il provvedimento CUF 4 dicembre 2001 recante l'individuazione dei farmaci aventi un ruolo non essenziale, per i quali sono presenti, fra i medicinali concedibili dal Servizio sanitario nazionale, prodotti aventi attivita' terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee;
Visto il successivo provvedimento CUF 28 febbraio 2002 con il quale sono state apportate modifiche e rettifiche agli allegati I e II di cui al suddetto provvedimento;
Considerata una serie di richieste di chiarimenti pervenute al Ministero della salute in ordine al provvedimento di cui trattasi;
Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche ed integrazioni agli allegati I e II di cui al suddetto provvedimento;
Vista la propria ddiberazione adottata sull'argomento nelle sedute del 9-10 aprile 2002;
Dispone:
Art. 1.
All'allegato I del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 e' apportata la seguente modifica: nell'A.T.C. N02CC - categoria terapeutica agonisti selettivi dei recettori 5HT1 e' modificata la dizione da "(uso parenterale)" a "(uso iniettivo)".
 
Art. 2.
All'allegato II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 e' apportata la seguente modifica ad integrazione:
tra i principi attivi compresi nell'A.T.C. R06AX - categoria terapeutica altri antiasmatici per uso sistemico e' aggiunto il seguente principio attivo: ebastina;
tra i principi attivi compresi nell'A.T.C. N02CC - categoria terapeutica agonisti selettivi dei recettori 5HT1 (per uso orale) sono aggiunti i seguenti principi attivi: Amotrip- -an e eletriptan;
tra i principi attivi compresi nell'A.T.C. D07AC - categoria terapeutica corticosteroidi, attivi (gruppo III) e' aggiunto il seguente principio attivo: amcinonide.
 
Art. 3.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2002

Il Ministro
Presidente della Commissione
Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 171
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone