Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 luglio 2002
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 297 del 21 novembre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 311 del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 297 del 21 novembre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 464/99 della Commissione del 3 marzo del 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 56 del 4 marzo 1999, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto delle prugne secche e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1573/99 della Commissione del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 187 del 20 luglio 1999, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 64 del 6 marzo 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato dal regolamento (CE) n. 1343/2001;
Visto il regolamento (CE) n. 217/2002 della Commissione del 5 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 35 del 6 febbraio 2002, che stabilisce criteri di accettazione della materia prima nel quadro del regime di aiuti alla produzione previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96;
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che l'applicazione del territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'Organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
Visto il decreto del Ministro 26 aprile 2001 concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli";
Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni a seguito delle modifiche intervenute per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie, distinguendo i prodotti per i quali e' previsto un riconoscimento delle imprese di trasformazione dai prodotti che non necessitano, ai fini della attuazione del regime di aiuti, di un analogo riconoscimento delle imprese di trasformazione;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 20 giugno 2002;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria di settore, fino all'adozione da parte delle regioni e province autonome di specifici atti, il presente decreto individua procedure attuative del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto nel settore degli ortofrutticoli trasformati, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) regime di aiuto alle organizzazioni dei produttori, che consegnano pomodori, pesche e pere di origine comunitaria, al fine di ottenere i prodotti trasformati che figurano nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 2201/96 medesimo;
b) regime di aiuto alla produzione a favore delle imprese di trasformazione di prugne secche e fichi secchi, che corrispondono ai produttori un prezzo almeno pari al prezzo minimo;
c) contratti stipulati tra le organizzazioni dei produttori, riconosciute e prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, e i trasformatori riconosciuti, nel caso di pomodoro, pesche e pere;
d) adempimenti delle parti contraenti;
e) sistema di controlli e relative risultanze.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) "organizzazioni di produttori": le organizzazioni di produttori, di seguito denominate OP, di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo;
b) "associazione di organizzazione di produttori": le associazioni di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
c) "singoli produttori": qualsiasi persona fisica o giuridica che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori;
d) "regolamento": il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/1996;
e) "trasformatore": un'impresa di trasformazione che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilita', uno o piu' stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o piu' prodotti, di cui all'art. 1, paragrafo 2, punti da a) ad o) del regolamento, riconosciuta, se del caso, conformemente all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento stesso, ivi comprese le OP che autotrasformano il prodotto dei propri soci;
f) "quantita'": la quantita' e' espressa in peso netto, salvo indicazione contraria;
g) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole e forestali;
h) "INCA": Istituto nazionale conserve alimentari;
i) "regione": la regione o la provincia autonoma competenti per territorio;
l) "Agenzia per le erogazioni in agricoltura": AGEA o organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali.
 
Art. 3.
Campagne
1. Le campagne di commercializzazione e i periodi di consegna della materia prima sono definiti dall'art. 2, paragrafi 1) e 2), del regolamento, come di seguito riportati:
a) campagne di commercializzazione:
1) dal 15 giugno al 14 giugno per i prodotti trasformati a base di pomodori e i prodotti trasformati a base di pesche;
2) dal 15 luglio al 14 luglio per i prodotti trasformati a base di pere Williams e Rocha;
3) dal 1 agosto al 31 luglio per i fichi secchi;
4) dal 15 agosto al 14 agosto per le prugne secche ottenute da prugne d'Ente;
b) periodi di consegna della materia prima, all'impresa di trasformazione ai fini dell'ammissibilita' dell'aiuto:
1) pomodori: tra il 15 giugno e il 15 novembre;
2) pesche: tra il 15 giugno e il 25 ottobre;
3) pere: tra il 15 luglio e il 15 dicembre;
4) prugne secche ottenute da prugne d'Ente: tra il 15 agosto e il 15 gennaio;
5) fichi secchi: tra il 15 agosto e il 15 giugno.
 
Art. 4.
Gestione regime aiuti
1. In applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento, sono di seguito definite le procedure ai fini del riconoscimento dei trasformatori di pomodori, pesche e pere, che intendono partecipare al regime di aiuto.
2. Al fine di dare attuazione all'art. 8 del regolamento, concernente le esigenze conoscitive, i trasformatori di prugne secche e fichi secchi sono iscritti in una sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale dei trasformatori.
3. I trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto, ai fini della stipula dei contratti con le OP, sono riconosciuti ovvero valutati, ai sensi dei commi 1 e 2, dalla regione.
4. I trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto, presentano apposita domanda di riconoscimento alla regione, dandone comunicazione al Ministero, antecedentemente la campagna, rispettivamente entro il 15 settembre, per il pomodoro, e entro il 30 aprile, per le pesche e le pere.
5. La domanda, di cui ai commi 3 e 4, contenente dettagliate informazioni sull'attivita' di trasformazione, sul numero degli stabilimenti e loro esatta ubicazione, nonche' l'impegno a rispettare sia gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, sia a consentire l'accesso ai propri impianti agli incaricati del controllo, e' corredata della seguente documentazione:
a) indicazione del tipo di materia prima oggetto della trasformazione, ai fini della fabbricazione dei prodotti previsti all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento;
b) planimetria di ciascuno stabilimento con la dislocazione degli impianti di trasformazione;
c) relazione tecnica recante l'indicazione della capacita' lavorativa, oraria e complessiva, di ogni singola linea di lavorazione;
d) dichiarazione comprovante la libera disponibilita' degli stabilimenti e degli impianti;
e) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;
f) atto costitutivo e statuto della societa';
g) estremi di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, con vigenza;
h) estremi di autorizzazione sanitaria vigente con esplicito riferimento all'impianto di depurazione delle acque di scarico ed alle condizioni igieniche dei locali di trasformazione di ciascuno stabilimento.
6. Ai fini della istruttoria della domanda, di cui ai commi 3 e 4, e' effettuato apposito sopralluogo presso gli stabilimenti di trasformazione da parte dei competenti uffici regionali, allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni, di cui alla documentazione indicata al comma 6, nonche' la funzionalita' dell'impianto in termini di effettiva capacita' lavorativa.
7. I trasformatori che intendono partecipare al regime di aiuto alla produzione di prugne secche e fichi secchi presentano, entro il 30 aprile, antecedentemente la campagna, apposita domanda alla regione, corredata dalla documentazione prevista al comma 5, lettere c), d), e), f), g) e h), ai fini dell'iscrizione nella sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale delle imprese di trasformazione.
8. Le imprese di trasformazione incluse nell'elenco nazionale comunicano, alla regione, rispettivamente entro il 16 novembre, per il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi, antecedente ciascuna campagna, l'intendimento di partecipare al regime, allegando apposita dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni.
9. Qualsiasi modifica concernente l'impresa di trasformazione o del numero degli stabilimenti, limitatamente a pomodori, pesche e pere, e' notificata entro quindici giorni, corredata da relativa documentazione, alla regione ai fini dell'aggiornamento del riconoscimento o della iscrizione nell'apposito elenco. E' data contestuale comunicazione delle avvenute modifiche anche al Ministero, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e all'INCA, nonche' alle organizzazioni nazionali di rappresentanza. Inoltre, le medesime imprese di trasformazione comunicano alla regione, entro quindici giorni dalla realizzazione, tutte le modifiche apportate agli impianti che determinano variazioni significative delle capacita' lavorative.
10. Le OP, comprese quelle che hanno presentato domanda di riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, comunicano alla regione, rispettivamente entro il 16 novembre, per il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi, antecedentemente ciascuna campagna, l'intendimento di partecipare al regime di aiuto.
11. La regione comunica per ogni campagna al Ministero e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, anche su supporto magnetico, l'elenco dei trasformatori nonche' delle OP che intendono partecipare al regime, rispettivamente entro il 1 dicembre, per i pomodori, e entro il 20 maggio, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi, antecedentemente ciascuna campagna; il Ministero trasmette a tutti gli organismi interessati l'elenco nazionale delle predette imprese di trasformazione e delle OP partecipanti al regime, rispettivamente entro il 20 dicembre, per i pomodori, e entro il 31 maggio, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi. Tale elenco e' inserito anche nel sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it).
 
Art. 5.
Contrattazione
1. I contratti e le eventuali clausole aggiuntive, conclusi secondo le modalita' e i tempi previsti agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento, sono redatti su appositi modelli predisposti dalla Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Copia dei predetti contratti, secondo le modalita' previste dall'art. 5 del regolamento, e' inviata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione dove hanno sede l'OP e il trasformatore. Una ulteriore copia e' trasmessa agli organismi di rappresentanza delle OP e dei trasformatori. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura trasmette al Ministero, entro quaranta giorni dalla data limite di stipula dei contratti e previa verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento, i dati informatizzati delle superfici e dei quantitativi contrattati, ripartiti per singolo prodotto.
2. Copia dei contratti e delle clausole aggiuntive, di cui al comma 1, perviene a cura delle OP, per i pomodori, le pesche e le pere, e a cura dei trasformatori, per le prugne secche e i fichi secchi, alla regione e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, entro dieci giorni lavorativi, successivi alla data di stipula, e, comunque, entro cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne. I contratti dei pomodori pervengono entro dieci giorni lavorativi successivi alla loro data di stipula. La regione, ove ha sede legale l'OP o il trasformatore nel caso di prugne secche e fichi secchi, attesta il rispetto dei termini di ricezione.
3. Eventuali accordi tra la OP e membri di altre OP o produttori singoli non associati, di cui all'art. 5, paragrafo 6, lettere a) e b) del regolamento, pervengono, unitamente ai relativi contratti, secondo le modalita' e i termini di cui ai commi 1 e 2.
4. Le OP inviano alla regione le informazioni riportate all'art. 4 e all'art. 5, paragrafi 5 e 6, del regolamento, secondo le modalita' e i termini fissati dal medesimo regolamento.
5. Nel caso di prugne secche e fichi secchi, il prezzo da pagare alle OP non puo' essere inferiore al prezzo minimo fissato, conformemente all'art. 6 del regolamento (CE) n. 2201/96, senza inclusione di eventuali costi da contabilizzare separatamente.
 
Art. 6.
Identificazione delle parcelle
1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura utilizza ai fini del controllo un idoneo sistema di identificazione delle parcelle sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6, del regolamento.
2. Le OP trasmettono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione le informazioni di cui all'art. 5, comma 5, indicando per ogni particella catastale la superficie coltivata, la stima del raccolto, il quantitativo destinato alla trasformazione nonche', per il pomodoro, le rese relative alle varieta' tonde e allungate ottenute nelle due campagne precedenti. Tali informazioni, per ciascun socio della OP, sono dichiarate nell'apposito modulo di consistenza aziendale predisposto dall'Agenzia stessa.
3. La modulistica, da utilizzare nelle varie fasi di applicazione del regime, e lo schema procedurale da seguire sono predisposti e messi a disposizione dalla Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ne cura anche gli aspetti informativi concernenti le indicazioni indispensabili per la gestione del sistema.
 
Art. 7.
Comunicazioni
1. Le OP e i trasformatori comunicano all'inizio di ogni campagna di trasformazione, ai sensi dell'art. 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento alle regioni nel cui territorio ha sede la OP o l'impresa di trasformazione, all'INCA, e agli organismi di rappresentanza, la settimana in cui iniziano le operazioni rispettivamente di consegna e trasformazione, specificando per il pomodoro la prevista destinazione della materia prima. Tale comunicazione e' acquisita dai citati organismi entro i cinque giorni lavorativi, precedenti la settimana di inizio delle consegne o della trasformazione.
2. I trasformatori che intendono produrre miscele di frutta o salse di pomodoro, preparate in conformita' dell'art. 1, paragrafo 2, lettere c) e o) del regolamento, inviano alla regione e all'ufficio INCA di zona, prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, apposita comunicazione ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4, del regolamento, specificando il peso netto in grammi di ogni componente.
3. I produttori di salse di pomodoro preparate presentano apposita dichiarazione all'INCA, intesa a dimostrare che la tecnologia impiegata nella produzione delle medesime consente il prelievo del componente a base di pomodoro, prima della miscelazione con altri ingredienti.
4. I trasformatori per ciascuna campagna, rispettivamente entro il 1 febbraio, per pomodori, pesche, pere e entro il 15 maggio, per prugne secche e fichi secchi, comunicano le informazioni di cui all'art. 9 del regolamento, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione, anche per il tramite degli organismi nazionali di rappresentanza. Tale comunicazione e' effettuata secondo le modalita' indicate dall'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 6, comma 3.
 
Art. 8.
Consegna della materia prima
1. All'entrata della materia prima presso lo stabilimento di trasformazione per ciascuna partita di pomodori, pesche e pere e' compilato un certificato di consegna, redatto su modello predisposto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in piu' esemplari contenenti un numero di identificazione e firmato da ambedue le parti contraenti o loro rappresentanti, ai sensi dell'art. 11, del regolamento. Tale certificato riporta, oltre alle indicazioni di cui all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento, sulla base anche dei risultati del controllo qualitativo della materia prima di cui al regolamento (CE) n. 217/2002, nel caso del pomodoro l'identificazione del produttore conferente. Il certificato e' trasmesso alla regione, ove ha la sede l'OP e l'industria di trasformazione, da parte della OP secondo le modalita' e i termini dell'art. 11, paragrafo 1, del regolamento. Esemplari del medesimo certificato sono inviati a cura delle OP e delle imprese di trasformazione ai rispettivi organismi di rappresentanza.
2. Le indicazioni risultanti sul certificato di consegna della materia prima, di cui al comma 2, con riferimento ai rispettivi contratti, sono registrate giornalmente negli appositi registri di carico e scarico, dalle OP e dai trasformatori in base alle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento.
 
Art. 9.
Determinazione dello scarto e limiti di accettabilita'
di una partita di pomodoro
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, paragrafo 1, del regolamento, nel caso previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo, si applicano i criteri minimi di qualita' della materia prima, nell'ambito della estensione di un accordo interprofessionale, in applicazione dell'art. 21, del regolamento (CE) n. 2200/96.
2. Ai fini della determinazione dell'accettabilita' della partita di materia prima consegnata al trasformatore, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 217/2002. Le regioni assumono gli atti necessari per applicare le procedure di campionamento previste dall'art. 2, paragrafo 1, del predetto regolamento (CE) n. 217/2002 e per definire le eventuali controversie attraverso l'istituzione di una apposita commissione.
 
Art. 10.
Pagamento della materia prima
1. Ferme restando le modalita' di pagamento della materia prima di cui all'art. 7 del regolamento, per quanto riguarda il termine, di cui all'art. 3, paragrafo 4, lettera e), per il pagamento del prezzo contrattato per pomodori, pesche e pere le parti contraenti possono definire cadenze periodiche di pagamento, per gruppi di partite consegnate, purche' venga rispettato il previsto limite temporale.
2. Le OP, che autotrasformano il prodotto dei propri soci, possono effettuare il pagamento del prezzo concordato, per pomodori, pesche e pere, o del prezzo minimo, nel caso delle prugne secche e dei fichi secchi, anche attraverso l'accredito in bilancio. Nel caso di prugne secche e fichi secchi, tutti gli eventuali servizi resi dalle OP ai propri associati sono regolati da partite contabili a parte.
3. Al fine di garantire il pagamento della materia prima ai soci di una cooperativa aderente ad una OP, la medesima OP acquisisce, entro quindici giorni dal versamento, effettuato con bonifico bancario o postale, alla cooperativa dell'importo dovuto, la prova che la stessa abbia liquidato, con analoga modalita', ai propri soci le rispettive spettanze. La OP, qualora riscontri il mancato pagamento da parte della cooperativa del prezzo della materia ai propri soci, ne informa la regione e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
4. Nel caso la OP non adempia le condizioni, di cui al comma 3, o non effettui i dovuti pagamenti ai propri soci, e' revocato il relativo riconoscimento.
5. Le OP, nello stipulare convenzioni con gli istituti bancari o postali per l'esecuzione dei pagamenti ai propri soci, prevedono l'obbligo di fornire alle regioni e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, su supporto magnetico, le evidenze dei singoli pagamenti eseguiti, anche da parte delle cooperative associate. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predispone un apposito tracciato record, contenente le informazioni indispensabili per il riscontro dell'avvenuto pagamento.
 
Art. 11.
Domande di aiuto
1. Le domande di aiuto, redatte su modelli predisposti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di cui all'art. 6, sono compilate secondo le modalita' previste dall'art. 13 del regolamento. Le OP, per pomodori, pesche e pere, e i trasformatori, per prugne secche e fichi secchi, presentano la domanda in modo da rispettare i termini previsti dall'art. 12 del regolamento, rispettivamente alla regione ove la OP ha la propria sede legale e a quella ove e' avvenuta la trasformazione. Copia della domanda e' inviata alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura che ha facolta' di definire specifiche modalita' per la presentazione delle domande, anche in via telematica.
2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 3 del regolamento, sono presentate le domande di aiuto anticipato, per pomodori, pesche e pere, secondo le modalita' indicate nel comma 1. Dette domande, contenenti le informazioni minime previste all'art. 13, paragrafo 3 del regolamento, sono presentate entro il 30 settembre di ciascuna campagna, per i quantitativi di prodotto consegnato alla trasformazione fino al 15 settembre.
3. Nel caso di richiesta di aiuto anticipato, per pomodori, pesche e pere, da parte delle OP e' costituita una garanzia, pari al 110% dell'aiuto richiesto, a favore dell'AGEA, secondo tempi e modalita' fissati dalla medesima Agenzia.
 
Art. 12.
Versamento degli aiuti
1. Ai fini del pagamento dell'aiuto, per il pomodoro, le pesche e le pere, di cui all'art. 14, paragrafo 1 del regolamento, le regioni inviano all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3, la domanda di aiuto e la documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche, di cui all'art. 18, paragrafo 1, punto v) del regolamento, nonche' dei controlli fisici di cui all'art. 18, paragrafo l, punto i), secondo trattino del regolamento; in caso di domanda di aiuto anticipato, la predetta documentazione e' relativa alle verifiche, di cui all'art. 13, paragrafo 3 del regolamento, ivi compresi i certificati di consegna corrispondenti ai quantitativi oggetto di domanda stessa. La trasmissione dei documenti e delle informazioni suddette e' effettuata non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, per consentire all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di versare l'aiuto entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 4 del regolamento. I documenti e le informazioni riguardanti le domande di aiuto anticipato sono presentate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura entro il 15 ottobre, per consentire alla stessa il versamento dell'aiuto nel periodo compreso fra il 16 ed il 31 ottobre. Qualora la domanda venga presentata dalla OP o dal trasformatore dopo la scadenza dei termini previsti, di cui all'art. 12, paragrafo 7 del regolamento, la regione applica le previste riduzioni dell'aiuto e ne informa l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, del regolamento non e' concesso alcun aiuto per i quantitativi su cui la regione non abbia potuto eseguire i necessari controlli, per motivi imputabili al richiedente l'aiuto.
2. Le OP una volta ricevuto l'aiuto versano integralmente, tramite bonifico bancario o postale ed entro quindici giorni lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci secondo le modalita' previste dall'art. 14, paragrafo 1, del regolamento. Le cooperative associate alle OP, a loro volta, versano integralmente, tramite bonifico bancario o postale ed entro quindici giorni lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci fornendo la prova all'OP dell'avvenuto versamento. A tal fine le OP attuano le medesime procedure, previste per il pagamento del prezzo della materia prima, di cui all'art. 10, commi 3 e 5.
3. Eventuali altri oneri a carico dei produttori soci, da contabilizzare separatamente, non sono compensabili con l'importo dell'aiuto.
4. Ai sensi dell'art. 14, paragrafi 2 e 4 del regolamento, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura versa l'aiuto ai trasformatori di prugne secche e fichi secchi, previo accertamento e certificazione da parte della regione competente per territorio del rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 19 del regolamento nonche' delle norme qualitative, di cui al regolamento (CE) n. 464/1999 per le prugne secche e al regolamento (CE) n. 1573/1999 per i fichi secchi.
5. In caso di trasformazione effettuata in altro Stato membro, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura assicura gli adempimenti previsti all'art. 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento.
 
Art. 13.
Registri di carico e scarico
1. I registri di carico e scarico, di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento, anche informatizzati, contengono tutte le indicazioni riportate nei medesimi articoli e, inoltre, per ogni singolo lotto, il nominativo della OP da cui proviene la materia prima e gli estremi del documento di accompagnamento della materia prima consegnata, con riferimento ai certificati di consegna ed ai contratti. Per le vendite dei prodotti finiti, sono indicati gli estremi dei documenti di accompagnamento che riportano le medesime indicazioni merceologiche del registro.
2. I trasformatori, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 5 del regolamento, indicano in separati registri eventuali quantita' di pomodori, pesche e pere, oggetto di temporanea importazione per essere lavorati e successivamente riesportati, in regime di traffico di perfezionamento attivo TPA, o importati per essere commercializzati all'interno dell'Unione europea, riportando tutte le informazioni indicate nei certificati di importazione.
3. I trasformatori che trasformano, pomodori, pesche, pere, prugne secche e fichi secchi, acquistati fuori contratto, istituiscono apposito registro supplementare riportante tutte le informazioni relative alle operazioni di carico e scarico.
 
Art. 14.
Controlli
1. L'attivita' di controllo delle superfici di cui all'art. 18, paragrafo 1, lettera i), primo trattino, del regolamento viene svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ne trasmette le risultanze alla regione. Ai fini dell'espletamento di tali controlli, le OP forniscono all'Agenzia medesima i calendari di trapianto, per il pomodoro, e i calendari di inizio raccolta, per il pomodoro, le pesche e le pere, ripartiti per singole zone di produzione. La regione effettua i restanti controlli, previsti dagli articoli 15, 18 e 19 del regolamento, secondo le modalita' e tempi indicati nei medesimi articoli.
2. Allo scopo di uniformare l'attivita' di controllo, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento, sulla base delle indicazioni riportate dell'art. 15 del regolamento e del regolamento (CE) n. 1663/95, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predispone uno specifico manuale delle procedure concordato con le regioni e province autonome.
3. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura cura la stampa, la diffusione e la distribuzione agli organismi interessati dei modelli di contratto, del certificato di consegna e della domanda di aiuto, predisposti in conformita' alla normativa comunitaria.
4. L'INCA verifica la rispondenza del prodotto finito alle norme di qualita', ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2, lettera i), e dell'art. 19, paragrafo 2, del regolamento, su almeno il 5% del prodotto finito per ciascuna materia prima e per ciascuna campagna, predisponendo apposita certificazione da inviare ai competenti uffici regionali e all'Agenzia per le erogazioni' in agricoltura, ogni anno, entro il 15 febbraio, per il pomodoro, il 1 aprile, per le pesche e le pere, e il 15 maggio, per le prugne secche e fichi secchi.
5. Il Ministero e la regione si riservano di effettuare controlli supplementari in qualsiasi momento della campagna di trasformazione.
6. La regione trasmette, entro il 30 aprile di ciascuna campagna, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura una relazione dettagliata, in merito all'attivita' di controllo globalmente attuata, nella quale vengono indicati il numero dei controlli e le risultanze degli stessi.
 
Art. 15.
Compiti degli organismi nazionali di rappresentanza
1. Gli organismi nazionali di rappresentanza collaborano alla predisposizione di un adeguato sistema di monitoraggio, allo scopo di dare corretta applicazione della normativa comunitaria e delle disposizioni del presente decreto, in modo da uniformare i comportamenti delle singole OP e delle imprese di trasformazione, informando la regione in caso di inadempienze o gravi irregolarita' per i successivi provvedimenti di competenza.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura si avvale, attraverso apposita convenzione, dell'attivita' di supporto degli organismi nazionali, di cui al comma 1, di rappresentanza delle OP e dei trasformatori e/o dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta. La regione puo' avvalersi dell'attivita' di supporto degli stessi organismi. Per l'esecuzione di tali attivita' l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura mette a disposizione di detti organismi le procedure informatiche, secondo le modalita' operative dalla medesima predisposte.
 
Art. 16.
Risultanze dei controlli
1. La regione, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in caso di constatazione del mancato rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, individua le relative sanzioni di cui agli articoli 20 e 21, del regolamento, dandone comunicazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e al Ministero.
2. La regione qualora accerti le irregolarita' di cui all'art. 21, paragrafo 2, del regolamento, da parte del trasformatore, esclude lo stesso dal regime di aiuto mediante la revoca del riconoscimento fino a cinque campagne consecutive. In tal caso lo stabilimento escluso non puo essere utilizzato, ai fini del regime di aiuto, dallo stesso o da altro trasformatore per il medesimo periodo.
3. Fatte salve eventuali responsabilita' penali, in caso di dichiarazione non veritiera da parte di una OP, in accordo con il trasformatore, ovvero qualora gli stessi soggetti non si sottopongano ai controlli, di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento, la regione procede alla revoca del riconoscimento della OP e del trasformatore.
4. La regione comunica le proprie determinazioni, in materia di revoca di riconoscimento delle OP e dei trasformatori, al Ministero e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
5. Le regioni assicurano una reciproca collaborazione amministrativa, allo scopo di dare applicazione alle procedure di controllo.
 
Art. 17.
Comunicazioni
1. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 23 del regolamento, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura effettua al Ministero le comunicazioni previste, entro i termini seguenti:
a) il 1 dicembre di ogni anno per le informazioni, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) dell'art. 23;
b) il 15 febbraio per i pomodori, il 1 aprile per le pesche e le pere e il 15 maggio per le prugne secche e fichi secchi,in ordine alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b), c), d), e) e f), dell'art. 23;
c) il 15 maggio il rapporto sul numero delle risultanze dei controlli, di cui al paragrafo 4, dell'art. 23;
d) quaranta giorni dalle comunicazioni, di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto.
 
Art. 18.
Uniformita' delle norme ed ente erogatore
degli aiuti comunitari
1. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvedono, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura nonche' gli eventuali organismi pagatori regionali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera l).
 
Art. 19.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro, 26 aprile 2001, sono sostituite da quelle del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2002
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 71
 
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