Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2002 (vai al sommario)
LEGGE 27 settembre 2002, n. 230
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della
difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999.



LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2361):
Presentato dal Ministro (ad interim) degli affari
esteri (Berlusconi) il 15 febbraio 2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 4 marzo 2002 con pareri delle commissioni I,
IV, V, VIII e X.
Esaminato dalla III commissione il 12 marzo 2002 e il
18 aprile 2002.
Esaminato in aula il 27 maggio 2002 e approvato il 19
giugno 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1526):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 2 luglio 2002 con pareri delle commissioni
1a, 4a, 5a, 10a e 13a.
Esaminato dalla 3a commissione il 17 e 18 settembre
2002.
Esaminato in aula ed approvato il 19 settembre 2002.



 
Art. 2.
1. Piena e intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo
stesso.
 
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in 15.350 euro annui ad anni alterni, a decorrere dal
2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 settembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
----> vedere ACCORDO da pag. 4 a pag. 15 della G.U. <----
 
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