Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2002 (vai al sommario) |
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LEGGE 27 settembre 2002, n. 230 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999.
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2361): Presentato dal Ministro (ad interim) degli affari esteri (Berlusconi) il 15 febbraio 2002. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 marzo 2002 con pareri delle commissioni I, IV, V, VIII e X. Esaminato dalla III commissione il 12 marzo 2002 e il 18 aprile 2002. Esaminato in aula il 27 maggio 2002 e approvato il 19 giugno 2002. Senato della Repubblica (atto n. 1526): Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a, 10a e 13a. Esaminato dalla 3a commissione il 17 e 18 settembre 2002. Esaminato in aula ed approvato il 19 settembre 2002.
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| Art. 2. 1. Piena e intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15.350 euro annui ad anni alterni, a decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli |
| ----> vedere ACCORDO da pag. 4 a pag. 15 della G.U. <---- |
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