Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 8 ottobre 2002 |
Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2002 del settore industria e fissazione del termine finale di presentazione delle domande per il medesimo bando. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie; Visto, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione puo' formulare proprie proposte relative a settori di attivita' o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonche' specifiche priorita', con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5.c5.4 delle predette direttive; Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2002 con il quale e' stato definito il piano programmatico di riparto delle risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il bando del "settore industria" del 2002 ed e' stato fissato al 6 settembre 2002 il termine ultimo per l'indicazione da parte delle dette regioni e province autonome delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorita' e i relativi punteggi, secondo quanto previsto dalle citate direttive, con riferimento al suddetto bando; Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome; Considerato che l'art. 1-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, prevede che il Ministero delle attivita' produttive promuova un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per la valutazione delle proposte regionali, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che l'art. 6-bis del medesimo decreto ministeriale prevede che il Ministro delle attivita' produttive, valutata la compatibilita' delle proposte avanzate dalle singole regioni e province autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre che con le disposizioni del medesimo decreto, le approvi ai fini della formazione delle graduatorie; Viste le determinazioni concordate tra il Ministero delle attivita' produttive e le richiamate regioni e province autonome nel corso della riunione del 26 settembre 2002, convocata ai sensi del citato art. 1-bis per le valutazioni di cui al citato art. 6-bis; Visto il decreto ministeriale del 6 novembre 2001 concernente la fissazione del termine iniziale per la presentazione delle domande del richiamato bando del "settore industria" per l'anno 2002; Considerato che il richiamato decreto prevede che alla fissazione del termine finale per il medesimo bando si provveda con successivo decreto in modo che non trascorrano meno di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle proposte regionali; Decreta: Articolo unico 1. Sono approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, in merito alle domande presentate per il bando del 2002 e riferite alle predette regioni e province autonome per le attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda; tali proposte, concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate nonche' le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale di cui al punto 5.c5.4 del detto testo unico, sia con riferimento alle graduatorie regionali ordinarie che speciali, sono riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 al presente decreto. 2. Per le regioni e le province autonome che non hanno proposto la graduatoria speciale, viene formata la sola graduatoria regionale ordinaria. Per le regioni e le province autonome che non hanno avanzato alcuna proposta di priorita' con i relativi punteggi finalizzata all'indicatore di cui al comma 1, quest'ultimo assume valore pari a zero per tutte le iniziative della corrispondente graduatoria, ordinaria o speciale, della regione medesima. Analogamente assumono valore pari a zero le singole priorita' non espresse. 3. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2002 del "settore industria" di cui al precedente comma 1, e' fissato al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 2002 Il Ministro: Marzano |
| Allegati
----> vedere allegati da pag. 41 a pag. 67 della G.U. <---- |
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