Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2002 (vai al sommario) |
|
LEGGE 27 settembre 2002, n. 228 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 948): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero) il 7 dicembre 2001. Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 gennaio 2001 con parere delle commissioni 1a, 2a, 5a, 8a e 10a. Esaminato dalla 3a commissione il 7 e 12 febbraio 2002. Relazione scritta annunciata il 19 marzo 2002 (atto n. 948/A - relatore sen. Pianetta). Esaminato in aula ed approvato il 28 maggio 2002. Camera dei deputati (atto n. 2798). Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 giugno 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, IX e X. Esaminato dalla III commissione il 18 giugno e il 3 luglio 2002. Esaminato in aula il 24 luglio 2002 e approvato il 18 settembre 2002.
|
| ART. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso. |
| ART. 3. 1. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1, provvede, per quanto di competenza di parte italiana, la societa' Ferrovie dello Stato spa a carico del proprio bilancio, nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alla societa' stessa dal bilancio dello Stato. |
| ART. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 settembre 2002
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
| ----> vedere ACCORDO da pag. 5 a pag. 15 della G.U. <---- |
|
|
|